Sentenza del 20/01/2016 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Fallimento del contribuente - Inerzia organi fallimentari - Legittimazione processuale del fallito - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto, in via eccezionale, la legittimazione processuale del fallito in materia tributaria. Sebbene la regola generale preveda la legittimazione della curatela, l’inerzia o il disinteresse del curatore, soprattutto quando manifestati espressamente, consentono al fallito di agire o proseguire il giudizio per evitare che la controversia resti priva di tutela processuale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimazione processuale del fallito a partecipare o proseguire un giudizio tributario, nonostante l’art. 43 del r.d. n. 267/1942 attribuisca normalmente al curatore la legittimazione nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento. Nel caso esaminato, il curatore aveva dichiarato espressamente alla società e al socio amministratore di non voler subentrare nel giudizio, mostrando così il proprio disinteresse e rimettendo di fatto la gestione della controversia al fallito.
Norme richiamate
Art. 43 del regio decreto n. 267/1942
In deroga a quanto disposto dall'art. 43 r.d. n. 267/1942
La norma attribuisce ordinariamente al curatore la legittimazione processuale nelle controversie patrimoniali comprese nel fallimento. In materia tributaria, tuttavia, tale regola può essere derogata quando la curatela si disinteressa concretamente della controversia e lascia la gestione del giudizio al fallito.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del curatore di non voler subentrare nel giudizio può legittimare eccezionalmente il fallito a proporre o proseguire un ricorso tributario.
- La legittimazione del fallito non deriva automaticamente dalla sua qualità, ma dalla combinazione tra la natura tributaria della controversia e l’inerzia o il disinteresse della curatela.
- Per dimostrare la legittimazione è rilevante documentare il comportamento del curatore, in particolare eventuali comunicazioni scritte con cui abbia escluso il proprio intervento.
- La deroga alla legittimazione esclusiva della curatela mira a evitare che l’inerzia degli organi fallimentari determini la perdita di una tutela giurisdizionale utile al fallito o alla massa.
- In una situazione analoga, occorre verificare sia l’oggetto tributario della controversia sia l’effettivo atteggiamento della curatela; una semplice inattività non sempre è sufficiente, mentre una rinuncia o un rifiuto esplicito costituisce un elemento particolarmente significativo.
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