L.R. Basilicata 18/2008
Norme in materia di aiuti alle piccole e medie imprese agricole
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina i regimi di aiuto regionali per le PMI agricole attive nella produzione primaria in Basilicata, in linea con il Reg. CE n. 1857/2006. Definisce ambito, cumulo, forme di sostegno e varie categorie di aiuto (investimenti, giovani agricoltori, fitopatie, calamità, qualità, assistenza tecnica, zootecnia). Gli aiuti erano concedibili fino al 31 dicembre 2013, salvo proroghe del regolamento UE richiamato.
Aiuti alle piccole e medie imprese agricole della Basilicata
Aiuti regionali alle piccole e medie imprese agricole
La legge della Regione Basilicata definisce i criteri generali per la concessione di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese agricole attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel rispetto della disciplina unionale sugli aiuti di Stato. Il sistema è costruito per favorire lo sviluppo del comparto agricolo regionale e si applica solo nel territorio della Basilicata.
Finalità e impianto generale
Il provvedimento mira a promuovere lo sviluppo del sistema agricolo regionale tramite regimi di aiuto complementari rispetto agli altri strumenti di politica regionale. Le azioni agevolabili riguardano, in particolare:
- investimenti aziendali;
- conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali;
- insediamento di giovani agricoltori;
- prepensionamento;
- costituzione di OP e AOP;
- prevenzione ed eradicazione di fitopatie, epizoozie e infestazioni parassitarie;
- compensazione di perdite da avversità atmosferiche;
- ricomposizione fondiaria;
- promozione di prodotti di qualità;
- assistenza tecnica;
- sostegno al settore zootecnico.
Ambito di applicazione e limiti
La disciplina si applica agli aiuti trasparenti destinati alle PMI agricole attive nella produzione primaria con sede operativa in Basilicata. Restano esclusi, salvo richiamo specifico, gli aiuti relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, quelli connessi all’esportazione, quelli subordinati all’uso preferenziale di prodotti nazionali rispetto agli importati e quelli relativi a settori soggetti a regolamenti o direttive comunitari specifici.
Ai fini della norma, nella produzione rientrano anche la prima vendita del prodotto primario a rivenditori o trasformatori e le operazioni aziendali necessarie a preparare il prodotto per tale vendita; è compresa anche la vendita diretta al consumatore finale se avviene negli stessi locali di produzione.
Modalità di attivazione e cumulo
I singoli regimi regionali di aiuto sono attivati dal Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata tramite appositi bandi, nei quali sono indicati dotazione finanziaria, priorità, criteri di ammissibilità e selezione.
Gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti di Stato, con contributi finanziari regionali o comunitari sugli stessi costi ammissibili, né con aiuti de minimis, quando il cumulo determini il superamento dell’intensità massima prevista. Gli aiuti possono essere concessi in forma di:
- contributo in conto capitale;
- contributo in conto interessi.
Investimenti nelle aziende agricole
Gli aiuti agli investimenti aziendali sono ammessi solo se rispettano specifiche intensità massime e finalità. Le intensità lorde massime sono:
- 50% nelle zone svantaggiate;
- 40% nelle altre zone;
- 60% nelle zone svantaggiate e 50% nelle altre zone per i giovani agricoltori entro cinque anni dall’insediamento;
- fino al 75%/60% per investimenti aggiuntivi legati all’adeguamento a norme ambientali, igieniche o di benessere animale, nei limiti dei costi aggiuntivi e senza incremento della capacità produttiva.
Gli investimenti devono perseguire riduzione dei costi, miglioramento o riconversione produttiva, miglioramento della qualità, tutela dell’ambiente e delle condizioni igieniche o di benessere animale. Sono ammissibili costruzione, acquisto o miglioramento di immobili, acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, spese generali connesse e, entro il limite del 10% delle spese ammissibili, acquisto di terreni diversi da quelli edificabili.
Sono esclusi, tra gli altri, acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali, impianti di piante annuali, drenaggi e irrigazione salvo riduzione dei consumi idrici di almeno il 25%, semplici sostituzioni e produzioni di imitazione del latte o lattiero-caseari. L’impresa non deve trovarsi in difficoltà. Il massimale per singola impresa è pari a 400.000 euro in tre esercizi, elevato a 500.000 euro nelle zone svantaggiate.
Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali
Sono previsti aiuti per la conservazione di elementi non produttivi del patrimonio agricolo, compresi beni di interesse archeologico o storico, fino al 100% delle spese effettivamente sostenute, con un massimo annuo di 10.000 euro e includendo un compenso ragionevole per il lavoro dell’agricoltore o dei collaboratori.
Per elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell’azienda, l’aiuto può arrivare al 60%, o al 75% nelle zone svantaggiate, purché l’intervento non aumenti la capacità produttiva. Se vi è aumento di capacità produttiva, si applicano le regole sugli investimenti aziendali. Sono inoltre possibili aiuti supplementari fino al 100% per i maggiori costi dovuti all’uso di materiali tradizionali necessari a conservare le caratteristiche architettoniche.
Insediamento di giovani agricoltori
L’aiuto è destinato ad agricoltori con età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta come capo azienda, in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e titolari di un piano aziendale di sviluppo dell’attività agricola. La disciplina richiama la normativa unionale di settore.
Prepensionamento degli agricoltori
Il prepensionamento è subordinato alla cessazione permanente e definitiva dell’attività agricola a fini commerciali. Può essere riconosciuto:
- all’agricoltore che abbandona l’attività cedendo l’azienda ad altri agricoltori;
- al lavoratore agricolo che cessa definitivamente l’attività al momento della cessione.
Il cedente deve avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento, oppure essere al massimo a 10 anni da tale età; deve aver svolto attività agricola nei dieci anni precedenti la cessazione.
Organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori
Gli aiuti di avviamento per OP e AOP possono essere concessi alle organizzazioni attive nella produzione agricola e alle associazioni responsabili della supervisione di indicazioni geografiche, denominazioni di origine o marchi di qualità. Sono esclusi soggetti che, pur presentandosi come OP o associazioni, sostanzialmente gestiscono una o più aziende come singoli produttori, oppure associazioni che svolgono soltanto servizi di mutuo sostegno o gestione senza adeguare l’offerta al mercato.
Lo statuto o regolamento interno deve imporre ai soci di commercializzare la produzione secondo le regole dell’organizzazione, consentendo eventualmente una quota di vendita diretta. I soci devono restare aderenti almeno tre anni e dare un preavviso di almeno dodici mesi per il recesso. Sono richieste regole comuni di produzione, qualità, informazione sul prodotto e conformità alla normativa sulla concorrenza.
Le spese ammissibili riguardano locali, attrezzature d’ufficio, personale, spese generali e oneri legali e amministrativi. Non sono finanziabili spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell’organizzazione, salvo il caso di aumenti annui del fatturato almeno pari al 30% dovuti all’ingresso di nuovi soci o al trattamento di nuovi prodotti. Il massimale complessivo è 400.000 euro per organizzazione o associazione.
Fitopatie, epizoozie e infestazioni parassitarie
Sono ammissibili aiuti, anche fino al 100%, per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie, epizoozie e infestazioni parassitarie, nonché per controlli sanitari, test, vaccini, medicinali, prodotti fitosanitari, abbattimento e distruzione di animali o colture. Gli aiuti devono essere erogati in natura come servizi agevolati, senza pagamenti diretti ai produttori.
Se l’aiuto compensa perdite, il calcolo riguarda il valore di mercato di animali o colture abbattuti/distrutti e le perdite di reddito da quarantena o difficoltà di ripopolamento o reimpianto. Dall’importo riconoscibile vanno sottratti eventuali indennizzi assicurativi e i costi non sostenuti.
I regimi devono inserirsi in un programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione formalmente riconosciuto e devono riguardare malattie o infestazioni indicate nel programma, con particolare riferimento alle epizoozie elencate a livello internazionale o nella decisione 90/424/CEE. Il regime va introdotto entro tre anni dal verificarsi delle spese o perdite e i pagamenti devono avvenire entro quattro anni.
Avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali
Gli aiuti compensano perdite di piante, animali, fabbricati e attrezzature causate da eventi atmosferici assimilabili a calamità naturali. L’intensità massima è pari all’80%, elevata al 90% nelle zone svantaggiate. Per fabbricati e attrezzature l’evento deve essere formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche.
La compensazione può essere pagata direttamente all’agricoltore o a una sua organizzazione di produttori, senza superare l’importo spettante all’agricoltore. Dal 1° gennaio 2010 la compensazione è ridotta del 50%, salvo il caso di agricoltori assicurati per almeno il 50% della produzione media annua o del reddito e dei rischi climatici più frequenti in Basilicata. Dal 1° gennaio 2011 gli aiuti per la siccità sono limitati agli Stati membri che abbiano dato piena applicazione all’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE in agricoltura e assicurino il recupero dei costi dei servizi idrici.
Anche questi regimi devono essere introdotti entro tre anni dal danno e i pagamenti effettuati entro quattro anni.
Premi assicurativi e ricomposizione fondiaria
Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi sono rinviati alla disciplina della legge regionale 9 agosto 2006, n. 21. Per la ricomposizione fondiaria sono finanziabili esclusivamente i costi legali e amministrativi, comprese le indagini, fino al 100% delle spese effettivamente sostenute.
Promozione della produzione di qualità
Sono agevolabili le iniziative per incoraggiare la produzione agricola di qualità, con copertura fino al 100% di diversi costi: ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, preparazione delle domande per indicazioni geografiche, denominazioni di origine o attestazioni di specificità; introduzione di sistemi di qualità e tracciabilità; formazione del personale; contributi per la certificazione iniziale; controlli obbligatori; partecipazione ai sistemi di qualità alimentare fino a 3.000 euro per azienda.
Gli aiuti riguardano solo servizi resi da terzi o controlli effettuati da soggetti terzi, e non possono finanziare investimenti. Devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della Regione Basilicata su criteri oggettivi; se prestati da organizzazioni di produttori o altre organizzazioni agricole, l’adesione a tali strutture non può essere condizione di accesso.
Assistenza tecnica nel settore agricolo
L’assistenza tecnica può essere finanziata fino al 100% dei costi ammissibili per formazione generale degli agricoltori e dei collaboratori, servizi sostitutivi, consulenze non continuative, partecipazione a forum, concorsi, mostre e fiere, diffusione di conoscenze scientifiche, informazioni su sistemi di qualità e pubblicazioni neutrali sui prodotti regionali.
Sono previsti limiti specifici, come il tetto di 250 euro per premio simbolico nei concorsi. Gli aiuti devono essere erogati in natura come servizi agevolati, senza pagamenti diretti ai produttori, e devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della Regione Basilicata; l’appartenenza a organizzazioni di produttori o altre associazioni non può essere requisito di accesso.
Sostegno al settore zootecnico
Sono previsti aiuti per i costi amministrativi dei libri genealogici fino al 100%, per test di qualità genetica o resa fino al 70%, per l’introduzione di tecniche innovative di riproduzione animale fino al 40% fino al 31 dicembre 2011, e per la rimozione e distruzione di capi morti o carcasse, anche tramite copertura dei premi assicurativi equivalenti.
Sono inoltre finanziabili la distruzione delle carcasse quando coperta da prelievi o contributi obbligatori del solo settore carni, la rimozione dei capi morti in presenza di obbligo di test TSE e i test TSE stessi fino al 100%. Per i test BSE obbligatori sui bovini macellati per consumo umano, l’intervento pubblico totale non può superare 40 euro per test, comprendendo tutti i costi dell’analisi.
L’erogazione degli aiuti per rimozione e distruzione è subordinata all’esistenza di un programma coerente di monitoraggio e smaltimento sicuro nella Regione. I pagamenti possono essere effettuati agli operatori a valle, purché l’aiuto sia trasferito integralmente all’agricoltore. Anche qui non sono ammessi pagamenti diretti in denaro ai produttori.
Condizioni per la compatibilità e disciplina procedurale
I regimi di aiuto trasparenti che rispettano tutte le condizioni della legge sono considerati compatibili con il mercato comune e non soggetti a notifica preventiva, purché il regime richiami espressamente il Reg. CE n. 1857/2006 e sia stata trasmessa la sintesi informativa alla Commissione europea. Gli aiuti possono essere concessi solo per attività o servizi successivi alla pubblicazione del regime, alla presentazione della domanda e alla sua accettazione da parte dell’autorità competente, nei limiti delle risorse disponibili.
Sono ammessi anche aiuti individuali trasparenti fuori da un regime, a condizione che rispettino la legge, riportino il riferimento al Reg. CE n. 1857/2006 e sia inviata la sintesi informativa richiesta. Anche tali aiuti valgono solo per attività o servizi successivi al perfezionamento dei presupposti procedurali.
Durata, notifiche, relazioni e archiviazione
Gli aiuti conformi alla legge potevano essere concessi fino al 31 dicembre 2013, salvo eventuali proroghe della vigenza del Reg. CE n. 1857/2006. Gli aiuti fuori campo di applicazione restano soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione e sono valutati secondo gli orientamenti comunitari 2007-2013 per il settore agricolo e forestale.
La struttura regionale competente deve trasmettere alla Commissione europea le informazioni sintetiche almeno dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore del regime o della concessione dell’aiuto individuale. Ogni provvedimento di concessione deve indicare il numero di identificazione assegnato dalla Commissione. Il Dipartimento Agricoltura redige una relazione annuale sull’applicazione della legge e i dati sugli aiuti sono conservati per dieci anni nel Registro Regionale Informatico degli Aiuti di Stato.
Disposizioni finali, abrogazioni e copertura finanziaria
Per gli aspetti non disciplinati, la Regione Basilicata provvede con specifiche discipline attuative. È abrogata la precedente legge regionale 6 settembre 2001, n. 36, oltre a tutte le norme incompatibili o difformi.
La copertura finanziaria per il 2008 è quantificata in 4.790.000 euro, con rinvio alle pertinenti unità previsionali di base; per gli esercizi successivi, gli stanziamenti sono demandati alle rispettive leggi di bilancio.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 ago 2008L.R. Basilicata 17/2008
- Legge · 6 ago 2008L.R. Basilicata 20/2008
- Legge · 6 ago 2008L.R. Basilicata 19/2008
- Legge · 7 ago 2008L.R. Basilicata 21/2008
- Legge · 28 lug 2008L.R. Basilicata 16/2008
- Legge · 28 lug 2008L.R. Basilicata 15/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →