L.R. Basilicata 15/2008
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12.09.2000 n. 57 e successive modificazioni (Usi civici e loro gestione in attuazione della L.1766/1927 e R.D. n. 332/1928)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 15/2008 modifica la L.R. 57/2000 su usi civici, uffici regionali, compensi dei tecnici e affrancazione degli antichi livelli. Ridefinisce alcune competenze dei Comuni, aggiorna importi e contributi regionali, e fissa termini entro 18 mesi e 12 mesi per gli adempimenti comunali relativi alla nomina dei periti e agli impegni di spesa.
Modifiche alla disciplina basilicata sugli usi civici e sugli antichi livelli
Modifiche alla disciplina regionale su usi civici e antichi livelli
La legge regionale Basilicata 28 luglio 2008, n. 15 interviene sulla L.R. 12 settembre 2000, n. 57, che disciplina usi civici e gestione dei relativi procedimenti in attuazione della normativa statale. Il provvedimento ridefinisce alcune competenze amministrative, aggiorna i corrispettivi per certificazioni e compensi tecnici, rafforza i meccanismi di finanziamento regionale e disciplina l’affrancazione degli antichi livelli.
Competenza amministrativa sui procedimenti relativi agli antichi livelli
Viene esclusa dalla competenza regionale la gestione dei procedimenti amministrativi di cancellazione e conservazione degli antichi livelli, sia quando risultino riportati sia quando non risultino riportati sui catasti UTE, purché derivino da valide procedure di ripartizione anteriori all’entrata in vigore della legge n. 1766 del 1927.
Tali procedimenti sono attribuiti ai Comuni nel cui territorio ricadono i terreni interessati. La legge precisa che essi possono essere avviati anche su istanza dell’interessato.
Certificazioni e importi dovuti
Per le certificazioni previste dalla disciplina sugli inventari e sulla carta degli usi civici, l’importo già espresso in lire viene aggiornato a euro 20,00.
Compensi per istruttori, periti e delegati tecnici
Agli istruttori è riconosciuto il trattamento economico spettante ai consulenti tecnici per le operazioni svolte su disposizione dell’autorità giudiziaria, sulla base delle tariffe vigenti.
Ai periti e ai delegati tecnici spettano invece compensi specifici determinati dalla Giunta regionale con apposito atto.
Accertamenti, nomina dei tecnici e contributi regionali
La legge introduce un termine stringente per i Comuni che non abbiano ancora richiesto la nomina del perito:
- la richiesta deve essere presentata entro 18 mesi dalla pubblicazione della modifica sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- in caso di mancato rispetto, il Comune perde il contributo regionale previsto per tali spese.
Una volta ricevuta la designazione del perito e/o dell’istruttore dal Dipartimento competente, il Comune deve, entro 12 mesi, assumere con deliberazione del Consiglio l’impegno di spesa di propria competenza per remunerare l’attività svolta. Se il Comune non adempie, non gli è riconosciuto il contributo regionale sulla spesa professionale del tecnico incaricato, pur restando obbligato a rispettare le disposizioni della legge.
Viene inoltre elevata la quota di contributo regionale sulle spese professionali: dal 20% con tetto di 15 milioni di lire si passa al 40%, fino a un massimo di euro 20.000,00 per ogni perito e/o istruttore incaricato.
La legge prevede anche una misura sanzionatoria/penalizzante:
- i periti o istruttori che non rispettano le disposizioni della legge sono collocati all’ultimo posto nell’elenco regionale e nelle graduatorie;
- i Comuni inadempienti, salva l’applicazione dell’articolo 10 della L.R. 57/2000, perdono il contributo regionale.
Affrancazione degli antichi livelli
La disciplina dell’affrancazione viene riscritta per gli antichi livelli costituiti su terre civiche, riportati o meno sui catasti UTE, a condizione che non derivino da quotizzazioni ai sensi della legge n. 1766/1927 e che non siano soggetti alla cancellazione prevista per gli antichi livelli.
L’affrancazione è effettuata dal Comune su istanza del livellario. Il Comune determina il canone assumendo come base il reddito dominicale vigente riferito alla qualità e classe catastale del terreno al momento dell’atto originario di assegnazione o concessione, anche nei casi di quotizzazione, legittimazione o trasformazione in enfiteusi perpetua. Lo stesso reddito dominicale costituisce la misura anche del canone corrente.
I canoni sono ridotti del 50% per gli addetti all’agricoltura a titolo principale. Il capitale di affranco è determinato ai sensi della legge n. 607/1966 in misura pari a quindici volte il canone enfiteutico così calcolato.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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