L.R. Basilicata 16/2008
Modifica della legge regionale numero 13 del 22 febbraio 2005 - art. 7 - comma 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 16/2008 modifica la disciplina antincendio boschivo: per eseguire fuochi pirotecnici, anche nel periodo di grave pericolosità di incendio, è necessaria l’autorizzazione del Comune interessato e vanno adottate, d’intesa con gli enti competenti, tutte le misure utili a prevenire incendi e propagazione delle fiamme. La norma è attuale e non prevede termini di efficacia limitati.
Autorizzazione comunale per fuochi pirotecnici in Basilicata
Autorizzazione per fuochi pirotecnici in Basilicata
La legge regionale Basilicata 28 luglio 2008, n. 16 interviene sulla disciplina di protezione dei boschi dagli incendi, introducendo una regola specifica per l’esecuzione di fuochi pirotecnici nel territorio regionale. La modifica opera all’interno della normativa regionale antincendio boschivo e riguarda anche i periodi di grave pericolosità di incendio.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda l’esecuzione di fuochi pirotecnici in Basilicata, senza distinguere tra periodi ordinari e periodi di grave pericolosità di incendio. La previsione si inserisce nel quadro delle misure di tutela dei boschi e della prevenzione degli incendi.
Regola sostanziale e autorizzazione
Per svolgere fuochi pirotecnici è necessario munirsi di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune interessato. L’obbligo vale anche quando sia in corso il periodo di grave pericolosità di incendio, quindi non opera alcuna esclusione o deroga automatica per tali situazioni.
Misure di prevenzione e coordinamento
Il rilascio dell’autorizzazione non esaurisce gli adempimenti richiesti. Devono infatti essere adottati, d’intesa con gli enti competenti, tutti gli accorgimenti necessari a impedire lo sviluppo e la propagazione degli incendi. La norma evidenzia quindi un doppio livello di tutela: autorizzazione comunale e misure tecniche/organizzative di prevenzione.
Profili temporali
La legge non contiene un termine finale di efficacia né una limitazione temporale della disciplina introdotta. Si applica quindi come regola generale della normativa regionale vigente, nei limiti della materia e del territorio della Regione Basilicata.
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