L.R. Calabria 35/2022
Modifiche alle leggi regionali 43/2021, 16/2022, 11/2004, 24/2008, 23/2022,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica disposizioni regionali su partecipazioni societarie, sanità, accreditamento delle strutture, apicoltura, Garante per la disabilità, vincolo idrogeologico e Azienda Zero. Abroga le l.r. 8/2022 e 31/2022. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC del 21 ottobre 2022.
Modifiche normative regionali varie e abrogazione di due leggi regionali del 2022
Modifiche normative regionali e abrogazioni
La legge regionale della Calabria 21 ottobre 2022, n. 35 interviene in modo puntuale su varie leggi regionali del 2021 e del 2022, aggiornando limiti, requisiti e formulazioni di disciplina in materia societaria, sanitaria, apicoltura, disabilità e vincolo idrogeologico. Contestualmente dispone l’abrogazione di due leggi regionali del 2022.
Partecipazioni societarie e interventi in ambito sanitario
In materia di acquisizione di azioni di SACAL S.p.A. da parte di Fincalabra S.p.A., viene specificato che l’autorizzazione opera entro il limite di euro 12.428.163,00, corrispondente al valore nominale del numero massimo di azioni acquistabili.
Sul versante sanitario, vengono apportate due correzioni coordinate:
- per l’individuazione dei componenti del collegio o organismo previsto dalla disciplina regionale, è richiesto il previo raccordo con il Commissario ad acta;
- la formulazione originaria “a nominare” è sostituita con “ad individuare”, con effetto di adeguamento del potere attribuito.
Inoltre, nella disciplina regionale sul Piano regionale per la salute, la soglia economica richiamata passa da 50.000 a 100.000, con conseguente ampliamento del limite previsto dal comma interessato.
Autorizzazione e rinnovo delle strutture sanitarie
Per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, la norma modifica il riferimento temporale del rinnovo dell’autorizzazione: non si collega più all’adozione del provvedimento di rinnovo, ma alla conclusione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di legge. La disciplina risulta quindi ancorata all’esito dell’istruttoria e non al solo momento formale del provvedimento.
Apicoltura calabrese
La legge regionale sull’apicoltura viene ritoccata in modo significativo:
- dalla rubrica dell’articolo 12 sono eliminate le parole relative ai trattamenti fitosanitari;
- i commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo sono abrogati;
- viene introdotta una norma di salvaguardia che impone di applicare le disposizioni degli articoli 2, 5, 6, 7, 9, 14 e 15 in conformità ai principi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), f), i) e p), della legge n. 53/2021 e ai relativi decreti legislativi di attuazione.
Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità
La disciplina del Garante regionale viene aggiornata ampliando e precisando alcuni compiti e requisiti delle realtà associative considerate. In particolare:
- il riferimento alle associazioni iscritte al RUNTS viene integrato con l’esigenza che siano anche operanti in Calabria;
- una delle lettere del comma 1 è abrogata;
- viene riformulata la previsione relativa alla promozione della piena fruizione di luoghi e spazi da parte delle persone con disabilità, con specifico rilievo alla rimozione delle barriere architettoniche.
Vincolo idrogeologico
Nella legge regionale sul vincolo idrogeologico vengono aggiornati i riferimenti normativi al fine di rinviare alla “normativa vigente” anziché alla l.r. 45/2012. È inoltre ridotto da 500 a 250 il valore soglia previsto per uno degli adempimenti disciplinati dall’articolo 3. Per la sanatoria, la formula è precisata aggiungendo che essa opera “ai fini idrogeologici”.
Abrogazione di due leggi regionali del 2022
Sono espressamente abrogate:
- la l.r. 8/2022, recante integrazioni alla disciplina del demanio marittimo;
- la l.r. 31/2022, recante interpretazione autentica di una disposizione sulla rigenerazione urbana e territoriale.
Azienda Zero
Nella disciplina istitutiva dell’ente di governance della sanità regionale calabrese denominato “Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero” vengono soppresse le parole da “tecnica” a “contabile” nel comma 1 dell’articolo 1, con effetto di coordinamento del testo vigente.
Clausola finanziaria e decorrenza
La legge stabilisce l’invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, avvenuta il 21 ottobre 2022.
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