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Legge

L.R. Calabria 36/2022

Modifiche alla l.r. 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della

Normativa regionaleL.R. Calabria 36/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Calabria n. 30/2016 introducendo una disciplina specifica per l’ufficio di collegamento a Bruxelles, con indennità e trattamento economico del personale assegnato, e modifica le regole sul parere consiliare e su alcune operazioni/programmi europei. Prevede anche la copertura finanziaria fino a 200.000 euro annui. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC del 21 ottobre 2022.

Modifiche alla disciplina regionale calabrese sulla partecipazione all’UE e sull’ufficio di collegamento a Bruxelles

Modifiche alla partecipazione della Regione Calabria alle politiche dell’Unione europea

La legge regionale interviene sulla l.r. Calabria 12 ottobre 2016, n. 30, per rafforzare l’organizzazione regionale di supporto ai rapporti con l’Unione europea e aggiornare alcune disposizioni procedurali relative alla programmazione e attuazione delle politiche europee. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Calabria.

Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles

La Regione Calabria si avvale di un proprio ufficio di collegamento a Bruxelles per realizzare un sistema efficace di relazioni con le istituzioni dell’Unione europea nelle materie di competenza regionale. L’ufficio svolge una funzione di supporto anche per le Autorità di Gestione del FESR, del FSE e del FEASR, che lo utilizzano per curare i rapporti con le Direzioni Generali e i Servizi competenti della Commissione europea. L’ufficio è inoltre strumentale alla migliore attuazione delle politiche di cooperazione regionale nell’ambito della Cooperazione Territoriale Եվրոպea (CTE).

Trattamento economico del personale assegnato all’ufficio

Al personale regionale assegnato e in servizio presso l’ufficio di Bruxelles è riconosciuta un’indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a coprire le spese di soggiorno. L’importo non può superare il 65 per cento di quello corrisposto agli esperti nazionali distaccati presso l’Unione europea ai sensi dell’art. 32, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001.

Per il personale assegnato sono inoltre previsti:

  • per i dirigenti, la retribuzione di posizione nell’importo collegato al livello di graduazione delle funzioni della struttura affidata, oltre alla retribuzione di risultato se spettante;
  • per il personale di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente.

Organizzazione e copertura delle spese

L’individuazione delle risorse umane e delle modalità organizzative necessarie all’attuazione della disciplina è demandata al dipartimento competente, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla legge di riferimento. Le spese per le indennità del personale dell’ufficio sono autorizzate entro il limite massimo di 200.000 euro annui e sono imputate agli assi di Assistenza Tecnica dei Piani e Programmi regionali, sulla base delle richieste delle Autorità di Gestione per l’attivazione delle posizioni funzionali presso l’ufficio.

Le spese relative al trattamento economico del personale di cui al comma 4 dell’articolo inserito sono poste a carico del bilancio regionale e trovano copertura nelle ordinarie assegnazioni per il costo del personale di ruolo della Giunta regionale.

Modifiche alla disciplina dei programmi e delle operazioni regionali

La legge modifica l’art. 15 della l.r. n. 30/2016 sui pareri della commissione consiliare e sui programmi/operazioni regionali:

  • gli atti sono trasmessi alla commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro 15 giorni dall’acquisizione; decorso il termine, il parere si intende favorevole;
  • tra i requisiti delle variazioni di programmi e operazioni è inserita la necessità che siano approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali;
  • per le nuove operazioni è aggiunto il medesimo requisito di approvazione da parte dei competenti organismi istituzionali sovraregionali;
  • viene abrogato il comma 3 dell’art. 15.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, avvenuta il 21 ottobre 2022.

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