Circolare numero 159 del 15-11-2013
1. Premessa 2. Soggetti aventi diritto 3. Requisiti soggettivi per il riconoscimento del congedo straordinario 4. Modulistica 5. Ambito di applicazione 6. Istruzioni procedurali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 203/2013, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non includeva, in mancanza degli altri soggetti idonei, il parente o affine entro il terzo grado convivente tra i beneficiari del congedo straordinario. Vengono quindi aggiornati i soggetti aventi diritto, ribaditi i requisiti di mancanza, patologie invalidanti e convivenza, confermata la presentazione telematica delle domande e indicato il riesame delle pratiche pendenti. È inoltre richiamato il termine di prescrizione annuale per l’indennità economica.
Congedo straordinario per assistenza a disabili gravi: estensione ai parenti e affini entro il terzo grado conviventi
Congedo straordinario per assistenza a disabili gravi: estensione ai parenti e affini entro il terzo grado conviventi
La circolare interviene per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 in materia di congedo straordinario per assistenza a persona con disabilità grave. L’effetto principale è l’estensione del novero dei beneficiari anche al parente o affine entro il terzo grado convivente, nei casi in cui gli altri soggetti previsti dalla legge manchino, siano deceduti o presentino patologie invalidanti.
Quadro normativo e fondamento della decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, nella parte in cui non comprendeva il parente o affine entro il terzo grado convivente tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario, in assenza di altri soggetti idonei a prestare assistenza. La pronuncia richiama gli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione e si inserisce in un orientamento già sviluppato dalle precedenti sentenze additive n. 233/2005, n. 158/2007 e n. 19/2009.
La ratio del beneficio viene ribadita come quella di favorire l’assistenza della persona disabile grave in ambito familiare e di garantirne la continuità delle cure. La circolare sottolinea inoltre che il legislatore, con il d.lgs. n. 119/2011, aveva già ampliato la platea dei beneficiari ma anche introdotto un ordine gerarchico rigido, ritenuto dalla Consulta potenzialmente pregiudizievole quando i soggetti prioritari non siano in grado di assistere il disabile.
Soggetti aventi diritto e ordine di priorità
Alla luce della sentenza e in continuità con la circolare n. 32 del 6 marzo 2012, il congedo straordinario può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente solo in presenza delle condizioni previste dalla norma e secondo un preciso ordine di priorità:
- coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- padre o madre, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi, quando coniuge convivente ed entrambi i genitori siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi, se coniuge, genitori e figli conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente, quando anche coniuge, genitori, figli e fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
La circolare segnala che è allegato un estratto normativo sui gradi di parentela e affinità per agevolare l’individuazione corretta dei rapporti familiari.
Requisiti soggettivi: mancanza, patologie invalidanti e convivenza
Per i requisiti richiesti dalla disciplina, la circolare richiama integralmente i chiarimenti già forniti nella circolare n. 32/2012.
La "mancanza" non deve essere intesa solo come assenza naturale o giuridica, ma anche come ogni altra situazione giuridicamente assimilabile, continuativa e certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, tra cui:
- divorzio;
- separazione legale;
- abbandono.
Quanto alle "patologie invalidanti", in assenza di una definizione legislativa espressa, si fa riferimento esclusivamente a quelle permanenti indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3, del D.I. n. 278 del 21 luglio 2000, richiamato anche dalla disciplina sui gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.
Il requisito della "convivenza" è verificato d’ufficio, sulla base degli elementi forniti dall’interessato per consentire il reperimento dei dati relativi alla residenza anagrafica o, se del caso, alla dimora temporanea tramite iscrizione nello schedario della popolazione temporanea ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 223/1989.
Presentazione delle domande
Le domande di congedo straordinario devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso tre canali:
- web, tramite i servizi telematici accessibili dal cittadino con PIN sul portale dell’Istituto, nel servizio di "Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito";
- patronati, mediante i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center Multicanale, al numero verde 803164.
Ambito di applicazione e istruttoria delle pratiche già presentate
Le Strutture territoriali sono tenute a riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, così da adeguare l’istruttoria alla sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale. La circolare richiama anche il termine di prescrizione di un anno per il diritto all’indennità economica connessa alla fruizione del beneficio, ai sensi dell’art. 2963 c.c., decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.
Aggiornamento delle procedure
Le procedure informatiche sono in fase di aggiornamento per recepire le novità introdotte dalla sentenza n. 203/2013. Le istruzioni operative per gli operatori territoriali saranno comunicate attraverso i consueti canali di messaggistica interna dell’Istituto.
Allegati richiamati
La circolare indica infine due allegati:
- estratto normativo relativo ai gradi di parentela e affinità;
- testo della sentenza della Corte costituzionale del 3 luglio 2013 n. 203.
Punti principali
Effetti della sentenza della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, con sentenza n. 203 del 3 luglio 2013, ha ampliato la platea dei beneficiari del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, includendo il parente o affine entro il terzo grado convivente della persona con disabilità grave quando manchino o siano impossibilitati gli altri soggetti idonei. La decisione si fonda sui principi costituzionali di tutela della persona, solidarietà, lavoro e assistenza familiare.
Ordine di priorità dei soggetti aventi diritto
Il congedo può essere riconosciuto, in ordine gerarchico, al coniuge convivente; poi al padre o alla madre, anche adottivi o affidatari; quindi a uno dei figli conviventi; quindi a uno dei fratelli o sorelle conviventi; infine al parente o affine entro il terzo grado convivente, sempre in presenza della mancanza, del decesso o di patologie invalidanti dei soggetti precedenti.
Requisiti soggettivi: mancanza, patologie invalidanti e convivenza
La "mancanza" comprende non solo assenza naturale o giuridica, ma anche situazioni equiparate e certificate come divorzio, separazione legale o abbandono. Le "patologie invalidanti" sono quelle permanenti individuate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3, del D.I. n. 278/2000. La convivenza è accertata d’ufficio sulla base degli elementi forniti dall’interessato per verificare residenza anagrafica o eventuale dimora temporanea.
Domande e modalità di presentazione
Le domande di congedo straordinario devono essere presentate esclusivamente per via telematica, tramite il portale INPS con PIN e servizio dedicato, tramite patronato oppure tramite Contact Center Multicanale al numero verde 803164.
Ambito di applicazione e trattazione delle domande pendenti
Le Strutture territoriali devono riesaminare le richieste già pervenute relative a rapporti non esauriti. È inoltre richiamato che il diritto all’indennità economica connessa al beneficio si prescrive in un anno, ai sensi dell’art. 2963 c.c., dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.
Aggiornamento delle procedure
Le procedure informatiche sono in corso di aggiornamento per recepire le innovazioni introdotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 203/2013. Le istruzioni operative per il territorio saranno comunicate tramite i consueti canali interni dell’Istituto.
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