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Circolare

Circolare numero 158 del 13-11-2013

La Banca Centrale Europea con la decisione del 7 novembre 2013 ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 13 novembre 2013 è pari allo 0,25%.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, dal 13 novembre 2013, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema scende allo 0,25% e conseguentemente vengono aggiornati il tasso di dilazione/differimento dei contributi e la misura delle sanzioni civili. Sono inoltre indicati gli effetti sulle rateazioni già emesse, sui differimenti e sulle diverse fattispecie di sanzione ex art. 116 della legge n. 388/2000, oltre ai criteri per le riduzioni in caso di procedure concorsuali.

Riduzione del tasso BCE e aggiornamento di interessi di dilazione, differimento e sanzioni civili contributive

Aggiornamento del tasso BCE e riflessi su interessi e sanzioni contributive

La circolare dà conto della riduzione del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema deliberata dalla Banca Centrale Europea il 7 novembre 2013, con efficacia dal 13 novembre 2013, quando il tasso passa allo 0,25%. Tale modifica comporta l’aggiornamento degli interessi di dilazione e differimento applicabili ai debiti contributivi e la revisione della misura delle sanzioni civili previste dall’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Interessi di dilazione e di differimento

Per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, nonché per l’ipotesi di autorizzazione al differimento del termine di versamento, l’interesse è determinato nella misura del 6,25% annuo. La circolare precisa che:

  • la nuova misura si applica alle rateazioni presentate a decorrere dal 13 novembre 2013;
  • i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente non subiscono modifiche;
  • nei casi di differimento del versamento, il nuovo tasso si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2013.

Sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento

Con la riduzione del tasso di riferimento all’0,25%, la misura delle sanzioni civili ex art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000 si adegua nei seguenti termini:

  • per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di cui alla lett. a), la sanzione è pari al 5,75% annuo, risultante dal tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
  • la medesima misura del 5,75% annuo si applica anche all’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo;
  • resta invariata l’ipotesi di evasione di cui alla lett. b), primo periodo, per la quale la sanzione è pari al 30% annuo, con limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni civili nei casi di cui al comma 10

La circolare chiarisce che anche per le fattispecie regolate dall’art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000 la sanzione civile è dovuta nella misura del 5,75% annuo.

Riduzioni in caso di procedure concorsuali

Per le procedure concorsuali viene richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, secondo cui:

  • nell’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), la sanzione ridotta è calcolata nella misura del tasso di riferimento;
  • nell’ipotesi di evasione di cui alla lett. b), la sanzione è pari al tasso di riferimento aumentato di due punti.

La stessa deliberazione, in coordinamento con l’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce però che la riduzione massima non può essere inferiore al tasso di interesse legale. Poiché dal 13 novembre 2013 il tasso BCE risulta inferiore al tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2012, la circolare conclude che, nelle ipotesi considerate, la misura delle sanzioni ridotte coincide con il tasso legale, pari al 2,50% annuo.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare richiama inoltre, in nota, le principali fonti di disciplina degli interessi di dilazione e differimento e delle sanzioni civili, tra cui:

  • l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981;
  • l’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996;
  • l’art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000;
  • l’art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996. Viene altresì richiamato il decreto ministeriale 26 settembre 2005, che ha sostituito il Tasso Ufficiale di Riferimento con il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema.

Punti principali

Riduzione del tasso BCE dal 13 novembre 2013

La Banca Centrale Europea, con decisione del 7 novembre 2013, ha ridotto di 25 punti base il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissandolo allo 0,25% a decorrere dal 13 novembre 2013. Tale variazione incide sia sugli interessi di dilazione e differimento sia sulla misura delle sanzioni civili contributive.

Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse per la rateizzazione dei debiti per contributi e sanzioni civili e quello dovuto in caso di differimento del termine di versamento è fissato al 6,25% annuo. Il nuovo tasso si applica alle rateazioni presentate dal 13 novembre 2013; i piani di ammortamento già emessi e notificati restano invariati. Nei casi di differimento, il tasso si applica alle contribuzioni relative al mese di ottobre 2013.

Sanzioni civili ordinarie ex art. 116, comma 8, legge n. 388/2000

Per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,75% annuo, dato dalla somma dello 0,25% e di 5,5 punti. La stessa misura si applica anche all’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo. Resta ferma, per l’evasione di cui alla lett. b), primo periodo, la sanzione del 30% annuo, con limite massimo del 60% dell’importo non versato.

Sanzioni civili ex art. 116, comma 10

Anche nelle ipotesi previste dal comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388/2000 la sanzione civile è dovuta nella misura del 5,75% annuo.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

Per le procedure concorsuali, la riduzione delle sanzioni segue i criteri della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell’8 gennaio 2002: per l’ipotesi di cui alla lett. a) la sanzione ridotta è pari al tasso di riferimento, mentre per l’evasione di cui alla lett. b) è pari al tasso aumentato di due punti. Tuttavia, la riduzione non può scendere sotto il tasso legale. Poiché dal 13 novembre 2013 il tasso BCE è inferiore al tasso legale vigente dal 1° gennaio 2012, la misura minima applicabile nelle ipotesi considerate è pari al tasso legale del 2,50% annuo.

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