Cassazione Civile, Ordinanza n. 09578/2025 del 12/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2015, contestando in particolare la mancata conoscenza dell'avviso bonario/avviso di irregolarità, che risultava notificato all'intermediario che aveva trasmesso la dichiarazione. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, rideterminando le sanzioni nella misura del 10%; la CTR aveva confermato tale riduzione, ritenendo dovuta la comunicazione preventiva e quindi la riduzione delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 e 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la disciplina del contraddittorio preventivo e della riduzione sanzionatoria, poiché la fattispecie riguardava omessi versamenti periodici IVA, ipotesi nella quale la comunicazione preventiva non è dovuta e non spetta la riduzione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, in materia di controlli automatici ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, la comunicazione di irregolarità è dovuta solo quando emergano esiti diversi da quelli dichiarati o maggiori imposte in presenza di obiettive incertezze; al contrario, nei casi di omessi o tardivi versamenti tale comunicazione non è prescritta e non compete la riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997. Poiché la sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio ed era motivata in modo assertivo, la Corte ha cassato la decisione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni; la comunicazione di irregolarità è dovuta solo in presenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Per il controllo automatizzato IVA la comunicazione preventiva non è prescritta nei casi di omessi o tardivi versamenti; opera solo nelle ipotesi di esiti difformi o maggiori imposte emergenti dal controllo.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997
La riduzione delle sanzioni è collegata alla dovuta comunicazione di irregolarità e al relativo contraddittorio preventivo; non spetta nei casi di omessi o tardivi versamenti.
Richiamato nel ricorso come base delle sanzioni iscritte a ruolo, ma la Corte non ne fa oggetto di autonoma interpretazione decisiva.
Massime di principio
- Nel procedimento di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, l'invio della comunicazione di irregolarità è obbligatorio solo quando il controllo evidenzi un risultato diverso da quello dichiarato o una maggiore imposta, e comunque in presenza di obiettive condizioni di incertezza.
- In caso di omessi o tardivi versamenti, la comunicazione preventiva non è richiesta e non può essere invocata per ottenere la riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997.
- L'eventuale mancata comunicazione di irregolarità, quando non dovuta, integra al più una irregolarità formale ma non incide sulla legittimità della cartella né consente la diminuzione delle sanzioni.
- La motivazione della sentenza di merito deve confrontarsi con il regime normativo effettivamente applicabile; una motivazione meramente assertiva è censurabile in cassazione se fonda la decisione su un presupposto giuridico erroneo.
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