R.R. Marche 1/2006
Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41 "Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale modifica il r.r. 9 ottobre 1995, n. 41 sulla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, aggiornandone requisiti, procedure e punteggi di valutazione. Prevede norme transitorie per le autorizzazioni già rilasciate, valide fino a scadenza, e per l’uso di consulenti faunistici finché la Giunta non istituisce l’elenco dei tecnici.
Modifiche al regolamento su aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie
Modifiche alla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie
Il regolamento regionale 2 febbraio 2006, n. 1 interviene sulla disciplina già contenuta nel regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41, aggiornando vari profili relativi alla costituzione, alla gestione e alla valutazione delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agrituristico-venatorie (AATV) nella Regione interessata.
Ambito delle modifiche
L’atto non detta una disciplina organica autonoma, ma modifica e integra numerose disposizioni del regolamento del 1995. Le modifiche incidono su requisiti, procedure, contenuti delle autorizzazioni, obblighi gestionali e criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie.
Interventi sulla disciplina sostanziale
Il regolamento sostituisce o modifica varie disposizioni del r.r. n. 41/1995, con effetti sull’assetto complessivo della disciplina di settore. In particolare:
- vengono sostituiti interi articoli o commi relativi alla struttura della disciplina delle aziende;
- vengono aggiornati requisiti e condizioni richiesti per l’istituzione e il mantenimento delle aziende;
- vengono abrogate specifiche lettere o commi di articoli previgenti, con conseguente semplificazione o revisione di alcuni obblighi e contenuti regolamentari.
Valutazione dell’idoneità e graduatorie
L’allegato al regolamento disciplina i punteggi per la valutazione dell’idoneità delle AFV e delle AATV ai fini della predisposizione delle graduatorie previste dagli articoli 1, 12 e 23 del regolamento 41/1995. La valutazione si basa su diversi parametri ambientali e faunistici, tra cui:
- composizione del suolo e delle superfici (bosco, acqua, incolto, pascoli, coltivi), con punteggi differenziati per AFV e AATV;
- presenza di specie di rapaci e piciformi nidificanti;
- presenza in periodo invernale e durante la migrazione di specie di rapaci e piciformi;
- valore specifico dei mammiferi presenti stabilmente e degli uccelli nidificanti.
I punteggi variano in funzione delle fasce quantitative indicate nelle tabelle allegate e sono differenziati tra aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, tenendo conto della diversa vocazione gestionale delle due tipologie.
Regime transitorio
Le autorizzazioni per la costituzione di AFV e AATV rilasciate prima dell’entrata in vigore delle modifiche conservano efficacia fino alla rispettiva scadenza. Ciò evita l’automatica perdita di validità dei titoli già rilasciati e garantisce continuità gestionale alle aziende esistenti.
Consulenza faunistica provvisoria
In attesa che la Giunta regionale predisponga l’elenco del personale tecnico da utilizzare per la raccolta e l’elaborazione dei dati faunistici, le AFV e le AATV possono avvalersi di consulenti faunistici purché la loro competenza sia comprovata, tra l’altro, da almeno tre anni di attività svolta nel settore faunistico-venatorio.
Rilevanza attuale
L’atto ha natura modificativa di una disciplina di settore storica e contiene un regime transitorio legato a titoli autorizzatori già rilasciati e all’assenza dell’elenco tecnico regionale. Nella pratica odierna, il regolamento appare in larga parte superato dalla successiva evoluzione normativa della materia faunistico-venatoria, pur restando rilevante come fonte storica di coordinamento del testo consolidato del regolamento 41/1995.
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