Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 4/2006

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro".

Normativa regionaleL.R. Marche 4/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sulla l.r. Umbria 25 gennaio 2005, n. 2, modificandone vari articoli in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro. È una legge di coordinamento e aggiornamento, senza una disciplina autonoma di settore. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Modifiche alla legge regionale sulle norme per l'occupazione e la qualità del lavoro

Modifiche alla disciplina regionale per l’occupazione e la qualità del lavoro

La legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4 interviene sulla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2, apportando una serie di modifiche e integrazioni alla disciplina umbra in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro. Il testo non introduce un regime autonomo, ma aggiorna puntualmente disposizioni già vigenti della legge del 2005.

Oggetto dell’intervento normativo

L’atto ha finalità modificativa e riguarda diversi articoli della l.r. n. 2/2005, con interventi sui seguenti ambiti:

  • principi e disposizioni generali;
  • disciplina di specifici istituti già previsti dalla legge regionale sul lavoro;
  • aggiornamenti di singoli commi e inserimento di un nuovo comma nell’articolato originario.

La portata è limitata al territorio della Regione Umbria e opera come coordinamento della normativa regionale già esistente.

Contenuto delle modifiche

La legge apporta modifiche a più disposizioni della l.r. n. 2/2005, e in particolare:

  • modifica il comma 2 dell’art. 1;
  • sostituisce il comma 4 dell’art. 6;
  • aggiunge il comma 4-bis all’art. 8;
  • modifica il comma 1 dell’art. 10;
  • modifica i commi 1 e 2 dell’art. 11;
  • modifica il comma 3 dell’art. 13;
  • modifica i commi 2 e 3 dell’art. 20;
  • sostituisce la lettera e) del comma 4 dell’art. 20.

Poiché il testo consolidato fornito non riporta il contenuto letterale delle nuove formulazioni, il provvedimento va letto come aggiornamento dell’assetto regolatorio già stabilito dalla legge regionale del 2005.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente e prevede l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Rilievi applicativi

Trattandosi di una legge di modifica di una disciplina già esistente, il suo interesse operativo è legato alla ricostruzione del testo vigente della l.r. n. 2/2005 nel periodo successivo alla sua entrata in vigore. Non contiene norme transitorie, finanziarie o sanzionatorie autonome nel testo fornito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.