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Ordinanza

Ordinanza n. 72/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento della comunicazione “COMUNE DI -OMISSIS- –-OMISSIS-” inoltrata dal Comune di -OMISSIS- – Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, avente ad oggetto “Permesso di Costruire per Costruire relativo alla ristrutturazione edilizia e ampliamento di fabbricato uso uffici sito in -OMISSIS-, in catasto al foglio -OMISSIS-. Comunicazione di improcedibilità”, successivamente comunicata a mezzo posta raccomandata; della comunicazione “COMUNE DI -OMISSIS- – -OMISSIS-” inoltrata dal Comune di -OMISSIS- – Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, avente ad oggetto “Permesso di Costruire per Costruire relativo alla ristrutturazione edilizia e ampliamento di fabbricato uso uffici sito in -OMISSIS-, in catasto al foglio -OMISSIS-. Comunicazione sull’istanza di annullamento”, comunicata a mezzo pec in data 22.05.2024; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202400175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazioni comunali di improcedibilità dell'istanza di permesso di costruire e sull'istanza di annullamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due comunicazioni del settore comunale competente in materia urbanistica ed edilizia, relative a un'istanza di permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento di un fabbricato destinato a uffici, nonché a una successiva istanza di annullamento. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il Presidente si limita a disporre un'integrazione informativa sul permanere dell'interesse alla decisione, sull'eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, in caso di persistente interesse, sulle eventuali connessioni con altri giudizi amministrativi pendenti.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto un incombente istruttorio a carico delle parti costituite: esse devono depositare entro il 30 settembre 2026 una dichiarazione sul permanere dell'interesse alla definizione nel merito oppure sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di interesse ancora attuale, devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, in primo o secondo grado. L'ordinanza non decide l'impugnazione né i motivi di merito. La disposizione è motivata dall'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza, individuare i ricorsi che richiedono un'effettiva trattazione e cooperare alla ragionevole durata del processo, anche in applicazione dell'art. 65 c.p.a. e dell'art. 8, comma 2, delle norme di attuazione del c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Consente l'adozione di misure istruttorie funzionali alla prosecuzione e alla definizione del giudizio.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'esigenza di accrescere la funzionalità dell'ufficio e di fissare con priorità i giudizi che richiedono un'effettiva trattazione del merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Impone una cooperazione processuale orientata alla ragionevole durata del giudizio e giustifica la richiesta alle parti di aggiornare il giudice sull'attualità dell'interesse e sulle eventuali sopravvenienze.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati insieme alla disciplina nazionale della protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In funzione della razionalizzazione dei ruoli e della ragionevole durata del processo, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
  • Quando la parte dichiara che permane l'interesse alla decisione, può esserle richiesto di indicare contestualmente le eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, al fine di consentire una gestione coordinata del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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