L.R. Campania 28/2016
Legge regionale di revisione statutaria concernente: "Modifiche degli articoli 49 e 54 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)" [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge di revisione statutaria della Campania modifica gli articoli 49 e 54 dello Statuto regionale. Amplia i casi in cui il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia e disciplina i suoi effetti, prevedendo anche le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio in caso di voto contrario della maggioranza assoluta. Introduce inoltre una procedura d’urgenza per disegni o proposte di legge di particolare rilevanza. In vigore dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’8 agosto 2016.
Modifiche allo Statuto della Regione Campania su questione di fiducia e procedura d’urgenza
Modifiche allo Statuto della Regione Campania su questione di fiducia e procedura d’urgenza
La legge di revisione statutaria interviene sullo Statuto della Regione Campania per ampliare e precisare gli strumenti di indirizzo politico e di accelerazione dell’iter legislativo regionale. Le disposizioni operano esclusivamente nell’ordinamento della Campania e hanno efficacia dalla data di entrata in vigore indicata dalla legge.
Questione di fiducia: ambito di applicazione
Il Presidente della Giunta regionale può porre la questione di fiducia:
- sulla legge finanziaria;
- sulla legge di bilancio annuale e pluriennale;
- sugli atti ad essa collegati;
- sulle leggi istitutive di tributi e imposte regionali;
- sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare per rispettare termini perentori previsti da leggi dello Stato;
- su materie di particolare rilevanza, definite strategiche nella risoluzione di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale.
Può inoltre porla sull’approvazione o reiezione di emendamenti e articoli di tutti gli atti sottoposti all’esame del Consiglio, salvo alcune eccezioni espressamente indicate.
Limiti alla questione di fiducia
La facoltà non opera per:
- proposte di istituzione di commissioni speciali o d’inchiesta;
- modificazioni del Regolamento consiliare e relative interpretazioni o richiami;
- atti di nomina;
- atti connessi a fatti personali o a sanzioni disciplinari.
Effetti e modalità di voto
La questione di fiducia è approvata con voto palese per appello nominale e, se approvata, comporta l’approvazione del provvedimento sul quale è posta. Se riguarda il mantenimento di un articolo, gli emendamenti già presentati devono essere illustrati e, in caso di voto favorevole, l’articolo si intende approvato con respinta di tutti gli emendamenti. La stessa regola si applica a ordini del giorno, mozioni e risoluzioni. Se il disegno o progetto di legge è composto da un solo articolo, la fiducia può essere posta su quell’articolo, fermo restando il voto finale sul progetto.
Tempi e dichiarazioni di voto
La votazione sulla questione di fiducia avviene per appello nominale non prima di ventiquattro ore dalla sua presentazione, salvo diverso accordo tra i Gruppi consiliari. Sono previste dichiarazioni di voto:
- un consigliere per ciascun Gruppo, fino a 15 minuti ciascuno;
- i consiglieri che si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza, fino a 5 minuti.
Conseguenze del voto contrario
Il voto contrario della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali sulla questione di fiducia comporta l’obbligo di dimissioni del Presidente della Giunta regionale e della Giunta, nonché lo scioglimento del Consiglio regionale.
Procedura d’urgenza per disegni e proposte di legge
Il Presidente della Giunta regionale può chiedere, al momento della presentazione di un disegno o di una proposta di legge ritenuta dalla Giunta di particolare rilevanza per l’attuazione dell’indirizzo politico o attuativa di impegni qualificati come strategici nel documento di programmazione economico-finanziaria, che il testo sia esaminato in via d’urgenza.
In tale ipotesi, se trascorrono venti giorni dalla presentazione senza che l’esame in Commissione sia stato concluso, il Consiglio regionale deve essere convocato per l’esame e l’approvazione del testo.
Entrata in vigore
La legge è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l’8 agosto 2016 ed entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione.
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