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Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della Determina n. 173 del 04.08.2025, con cui il Responsabile del Settore Tecnico e Ambiente dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” ha disposto la “revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 della Determina n. 64 del 07.04.2025 .. – Applicazione indennità risarcitoria, di cui all’art. 167 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 per interventi e trasformazione di immobili realizzati in difformità al titolo edilizio in aree soggette alla disciplina di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/04, all’art. 82 del D.P.R. 616/77 commi 1 e 2 ed all’art. 31 della L.R. 56/1980. Legge 308 del 15.12.2004 – Ditta Sergi Maria Grazia”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui, la Relazione Tecnica del RUP e proposta di provvedimento del 12.08.2024 con cui il RUP della Commissione Locale per il Paesaggio ha prescritto che “prima del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica dovrà essere prodotto elaborato grafico recante la porzione di ampliamento pari al 20% della volumetria autorizzata”.

Giustizia amministrativa202501229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina di revoca in autotutela di una precedente determina relativa all’applicazione dell’indennità risarcitoria paesaggistica per interventi e trasformazioni immobiliari realizzati in difformità dal titolo edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria dell'immobile)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determina con cui il Responsabile del Settore Tecnico e Ambiente dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” ha revocato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, una precedente determina concernente l’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 d.lgs. 42/2004. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, tra cui la relazione tecnica e proposta del RUP della Commissione locale per il paesaggio, recante la prescrizione di produrre, prima del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, un elaborato grafico relativo a una porzione di ampliamento pari al 20% della volumetria autorizzata. Il giudice, nella fase cautelare, ha valorizzato il secondo motivo di ricorso, concernente l’illegittimità della revoca per mancata indicazione, nella motivazione della determina, degli effettivi presupposti richiesti per l’esercizio del potere di revoca e per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di secondo grado.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Il fumus è stato ravvisato soprattutto perché la determina impugnata non indicava l’effettiva sussistenza dei presupposti per procedere alla revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990 e dagli atti non risultava alcuna comunicazione alla ricorrente dell’avvio del procedimento di secondo grado. Il periculum è stato riconosciuto in ragione della documentata condizione dell’immobile, che necessitava di rilevanti interventi di ristrutturazione. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia della determina n. 173 del 4 agosto 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata la trattazione di merito alla seconda udienza pubblica del marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La revoca deve essere sorretta dall’effettiva sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, che devono risultare dalla motivazione del provvedimento.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    La precedente determina riguardava l’applicazione dell’indennità risarcitoria paesaggistica per interventi e trasformazioni immobiliari realizzati in difformità dal titolo edilizio.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale disciplina paesaggistica applicabile alle aree interessate dagli interventi.

  • art. 82 d.P.R. 616/1977, commi 1 e 2

    È richiamato nella determina precedente quale fonte della disciplina applicabile.

  • art. 31 l.r. 56/1980

    È richiamato nella determina precedente quale ulteriore disciplina applicabile.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare sussiste il fumus boni iuris quando il provvedimento di revoca non espone concretamente la ricorrenza dei presupposti legislativi per l’esercizio del potere di cui all’art. 21-quinquies l. 241/1990.
  • La revoca in autotutela deve indicare nella motivazione gli elementi concreti che rendono attuali i presupposti del potere esercitato; il mero richiamo alla disposizione normativa non è sufficiente.
  • L’assenza, agli atti del procedimento, della comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado può integrare un profilo di fumus boni iuris contro il provvedimento di autotutela, quando l’amministrazione non dimostri le ragioni che giustificano l’omissione del contraddittorio procedimentale.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato quando l’efficacia del provvedimento impugnato incide su un immobile che, secondo la documentazione prodotta, necessita di rilevanti interventi di ristrutturazione.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaAutotutela
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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