Circolare numero 154 del 1-12-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per gli allevatori e le cooperative di allevamento bovini colpiti dalla Blue Tongue, nonché le modalità di recupero delle somme sospese. Indica il periodo interessato, i codici da utilizzare nelle denunce DM10/2 e nei versamenti F24, le regole per la rateazione e le conseguenze dell’omesso pagamento delle rate. Contiene inoltre le istruzioni contabili e l’istituzione di un nuovo conto per la rilevazione dei crediti.
Sospensione e recupero dei contributi per l’emergenza sanitaria Blue Tongue
Sospensione contributiva e recupero per l’emergenza Blue Tongue
La circolare illustra il regime di sospensione contributiva previsto per l’emergenza sanitaria denominata Blue Tongue e le successive modalità di recupero dei contributi sospesi. Le istruzioni interessano sia i datori di lavoro del settore zootecnico sia i committenti che corrispondono compensi a collaboratori coordinati e continuativi.
Ambito soggettivo e temporale
La disciplina si applica agli allevatori di bovini, anche associati, colpiti dall’influenza catarrale dei ruminanti, operanti con il sistema DM, per i dipendenti con qualifica di impiegati, nonché ai committenti del medesimo settore per i collaboratori coordinati e continuativi. La sospensione, per la Blue Tongue, riguarda le scadenze comprese tra il 15 febbraio 2001 e il 31 dicembre 2002, limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell’influenza catarrale dei ruminanti, secondo l’elenco richiamato dalla circolare n. 35 del 7 febbraio 2002.
Datori di lavoro: denunce contributive e codice di sospensione
Per i datori di lavoro il periodo oggetto di sospensione corrisponde ai modelli DM10/2 da gennaio 2001 a novembre 2002. Alla posizione contributiva delle aziende interessate deve essere attribuito il codice di sospensione "4R", con il significato di azienda interessata alla sospensione contributiva di cui all’art. 66, comma 4, della legge n. 448/2001. Le denunce già presentate prive della codifica devono essere completate dalle Sedi.
Per le aziende autorizzate all’accentramento contributivo, ma con sedi in province diverse da quelle individuate dalla normativa e con attività lavorativa svolta nelle aree danneggiate, la sospensione opera soltanto per i contributi riferiti alle unità produttive ubicate nelle zone colpite.
Compilazione del modello DM10/2
Nella compilazione del modello DM10/2 devono essere seguite le seguenti modalità:
- compilazione dei quadri B e C con le consuete modalità per tutti i lavoratori;
- compilazione del quadro D con le consuete modalità, senza effettuare la sommatoria del totale B (rigo 57);
- determinazione dell’importo dei contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si chiede la sospensione;
- calcolo della differenza tra tale importo e gli importi eventualmente indicati nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive;
- esposizione della differenza in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduta dal codice N950 e dalla dicitura "contr. sosp. ex art.66, comma 4 della L. n.448/2001";
- sommatoria delle partite del quadro D e riporto del totale nel rigo 57 (totale B);
- calcolo della differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del DM10/2 e riporto della differenza nel riquadro sottostante il rigo 57;
- versamento del saldo della denuncia a credito INPS con le consuete modalità F24;
- presentazione del modello alla Sede, se il saldo risulta a credito, per le operazioni di rimborso o compensazione secondo la normativa vigente.
Recupero delle somme sospese e rateazione
L’art. 66, comma 4, della legge n. 448/2001 dispone che le somme dovute e non corrisposte siano versate a decorrere dal 1° gennaio 2004 in cento mensilità. Il recupero si conclude il 1° aprile 2012. Il pagamento avviene senza sanzioni o altri oneri accessori, in linea con le altre rateazioni concesse a seguito di calamità naturali.
La circolare precisa inoltre che:
- le rate scadute prima dell’emanazione della circolare e versate alla prima scadenza successiva non sono considerate tardive, se vengono rispettate le scadenze successive;
- il mancato pagamento di una rata non comporta decadenza dal beneficio della rateazione;
- il mancato pagamento determina però un’omissione contributiva relativa alla sola rata non versata, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 116 della legge n. 388/2000;
- le somme aggiuntive sono calcolate al tasso vigente alla data del pagamento per il periodo che va dalla scadenza della rata al pagamento effettivo.
Modalità di versamento per i datori di lavoro
La volontà di beneficiare della sospensione deve essere manifestata espressamente tramite le denunce contributive compilate secondo le istruzioni fornite dall’Istituto per la specifica calamità. Se, per motivate cause, la modulistica non è stata presentata tempestivamente, deve comunque essere prodotta la documentazione necessaria alla codifica delle aziende interessate.
I datori di lavoro che non abbiano ancora presentato le denunce relative al periodo sospeso devono presentare la modulistica, compilata secondo le modalità descritte, contestualmente al pagamento delle rate già scadute oppure del debito in unica soluzione.
Il pagamento deve essere effettuato con Mod. F24 utilizzando il codice contributo DSOS, istituito con circolare n. 98 del 28 maggio 2002, e indicando la matricola aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D della denuncia per la rilevazione del credito.
Committenti e collaboratori coordinati e continuativi
Per i committenti del settore interessato, la sospensione riguarda anch’essa le scadenze comprese tra il 15 febbraio 2001 e il 31 dicembre 2002. Il versamento in unica soluzione avviene con Mod. F24 utilizzando le causali già in uso per i pagamenti correnti:
- C10, per gli iscritti ad altra forma assicurativa pensionistica obbligatoria;
- CXX, per i non iscritti.
Deve essere utilizzato un rigo per ogni mese.
Chi intende avvalersi del pagamento dilazionato deve presentare richiesta in forma libera e versare con Mod. F24 indicando la causale "COC", istituita con la circolare n. 98/2002, seguita dalla code line 049999999999, avente il significato di "pagamento dilazionato a seguito emergenza sanitaria denominata BLUE TONGUE".
Coordinamento con la sospensione per BSE
La circolare sottolinea che le aziende che hanno beneficiato della sospensione per la BSE e che hanno diritto anche alla sospensione per la Blue Tongue devono tenere distinti i crediti relativi alle due diverse tipologie di beneficio. Anche i pagamenti, in unica soluzione o rateali, devono essere distinti: quelli relativi alla Blue Tongue seguono la disciplina qui illustrata, mentre quelli relativi alla BSE restano soggetti alla circolare n. 66 del 15 marzo 2001.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi relativi alla Blue Tongue, evidenziati nei modelli DM10/2 con il codice N950, viene istituito il conto GPA 00/107, assistito da apposito partitario contabile.
Il programma di ripartizione contabile della procedura DM emette una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto, in duplice copia; una copia deve essere trasmessa all’Ufficio competente per la contabilità, ai fini dell’apertura e della gestione dei crediti sul partitario.
Il recupero dei contributi sospesi è imputato al conto GPA 00/107 mediante scritture di storno, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni provvisorie effettuate al conto GPA 52/099. Le scritture di storno sono effettuate automaticamente in base al codice N950 risultante nella code-line dei modelli F24. Anche il partitario viene aggiornato automaticamente.
Attraverso le risultanze del partitario devono essere segnalate all’Ufficio amministrativo competente le aziende che presentano mancato versamento delle somme dovute o mancato rispetto della periodicità prevista per i versamenti, al fine di rafforzare l’azione di recupero.
Per i contributi dovuti dai committenti per gli iscritti alla Gestione ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, il recupero è imputato al conto PAR 52/010 se il pagamento avviene in unica soluzione, oppure al conto PAR 52/020 se il pagamento è dilazionato.
Variazioni al piano dei conti
In allegato è riportata la variazione al piano dei conti relativa al conto di nuova istituzione GPA 00/107, denominato "Crediti per contributi sospesi alle aziende a seguito dell’emergenza sanitaria per l’influenza catarrale dei ruminanti (BLUE TONGUE) ai sensi dell’art. 66, comma 4, della legge n. 448/2001".
Punti principali
Ambito della sospensione
La sospensione riguarda i contributi dovuti dagli allevatori di bovini, anche associati, colpiti dall’influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue), operanti con il sistema DM, per i propri dipendenti con qualifica di impiegati, nonché i contributi dovuti dai committenti del settore in favore dei collaboratori coordinati e continuativi. Il periodo interessato va dal 15 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002, limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle regioni e province indicate nella normativa richiamata dalla circolare.
Denunce DM10/2 e codice di sospensione
Per i datori di lavoro il periodo oggetto di sospensione si riferisce ai modelli DM10/2 da gennaio 2001 a novembre 2002. Alla posizione contributiva deve essere attribuito il codice di sospensione "4R". Le denunce eventualmente già presentate senza codifica devono essere completate dalle Sedi. Per le aziende autorizzate all’accentramento contributivo, la sospensione opera solo per le unità produttive ubicate nelle zone danneggiate. Nella compilazione del DM10/2 occorre indicare i lavoratori interessati, determinare i contributi sospesi, esporre la differenza nel quadro D con il codice N950 e la dicitura prevista, poi riportare correttamente i totali e versare l’eventuale saldo a debito con F24.
Recupero dei contributi sospesi e rateazione
Le somme sospese devono essere versate a decorrere dal 1° gennaio 2004 in cento mensilità, senza sanzioni o altri oneri accessori. Il pagamento si completa il 1° aprile 2012. Le rate scadute prima della circolare, se pagate alla prima scadenza successiva alla pubblicazione, non sono considerate tardive purché siano rispettate le scadenze successive. Il mancato pagamento di una rata non fa decadere dalla rateazione, ma costituisce omissione contributiva sulla singola rata con applicazione delle sanzioni ex art. 116 della legge n. 388/2000 dal momento della scadenza al pagamento effettivo.
Modalità di pagamento per i datori di lavoro
Il versamento avviene con Mod. F24 usando il codice contributo DSOS, istituito con circolare n. 98/2002, e indicando la matricola aziendale seguita dal codice utilizzato nel quadro D per la rilevazione del credito. Se il saldo della denuncia risulta a credito, il modello va presentato alla Sede per rimborso o compensazione secondo le ordinarie modalità. La volontà di avvalersi della sospensione deve risultare espressamente dalle denunce contributive; se la modulistica non è stata presentata per motivate cause, deve comunque essere fornita la documentazione necessaria alla codifica dell’azienda.
Committenti e collaboratori coordinati e continuativi
Per la contribuzione dovuta dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, la sospensione riguarda le scadenze comprese tra il 15 febbraio 2001 e il 31 dicembre 2002. Il pagamento in unica soluzione si effettua con Mod. F24 usando le causali già in uso C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e CXX per i non iscritti, con un rigo per ogni mese. Chi opta per il pagamento dilazionato deve presentare richiesta in forma libera e versare con F24 utilizzando la causale COC seguita dalla code line 049999999999, con il significato di pagamento dilazionato per l’emergenza Blue Tongue.
Rapporto con la sospensione per BSE
Le aziende che hanno beneficiato della sospensione per la BSE e che hanno diritto anche alla sospensione per la Blue Tongue devono tenere distinti i crediti relativi ai due diversi benefici. Di conseguenza, anche i pagamenti in unica soluzione o rateali devono essere separati: quelli per la Blue Tongue seguono le istruzioni della circolare, mentre quelli per la BSE restano disciplinati dalla circolare n. 66 del 15 marzo 2001.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione dei contributi sospesi nei DM10/2 con codice N950 è istituito il conto GPA 00/107, assistito da apposito partitario contabile. Il programma DM produce una lista di analisi delle posizioni aziendali da trasmettere all’Ufficio competente per l’apertura e la gestione dei crediti. Le riscossioni sono imputate al conto GPA 00/107 mediante storno da GPA 52/099, in automatico sulla base del codice N950 nella code-line dei modelli F24. Per i committenti, il recupero è imputato al conto PAR 52/010 se il pagamento è in unica soluzione, oppure a PAR 52/020 se dilazionato. In allegato è riportata la variazione al piano dei conti con la denominazione del conto GPA 00/107.
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