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Circolare

Circolare numero 29 del 29-11-2004 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in forza dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004, il termine per il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito del sisma del 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria è prorogato al 31 dicembre 2004. Vengono riepilogati i precedenti rinvii, i periodi interessati dalla sospensione, le modalità di versamento in unica soluzione o in forma rateale, le istruzioni di compilazione del modello F24 e della modulistica di denuncia, nonché gli effetti della sospensione sui termini di presentazione e le conseguenze del ritardo nei pagamenti rateali.

Proroga al 31 dicembre 2004 del recupero dei contributi sospesi per il sisma Marche-Umbria del 1997

Proroga del recupero dei contributi sospesi per il sisma Marche-Umbria

La circolare informa dell’ulteriore proroga, disposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004 e pubblicata nella G.U. n. 26 del 2 febbraio 2004, del termine per il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria. Il nuovo termine è fissato al 31 dicembre 2004.

Quadro normativo e precedenti proroghe

Viene richiamato il precedente regime di sospensione e il susseguirsi delle proroghe già intervenute: il termine di recupero era stato inizialmente fissato al 1° giugno 2001 dall’Ordinanza n. 3064 del 6 luglio 2000, poi prorogato al 1° gennaio 2003 dall’Ordinanza n. 3168 del 18 dicembre 2001 e quindi al 1° gennaio 2004 dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003. La circolare precisa che, per quanto non espressamente previsto, restano applicabili le disposizioni già impartite con la circolare n. 32 del 17 novembre 2003.

Ambito soggettivo e periodi interessati

La sospensione contributiva riguarda:

  • i soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma, per il periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998;
  • i soggetti residenti e destinatari di ordinanza sindacale di sgombero, per il periodo dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999.

Per i residenti nei Comuni colpiti, la sospensione è stata estesa anche ai contributi relativi al mese di marzo 1998 con scadenza di pagamento 20 aprile 1998, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Ordinanza n. 2779/1998.

Termini e modalità di recupero

L’ordinanza n. 3265 del 21 febbraio 2003 aveva stabilito che il recupero delle somme non versate decorre dal 16 gennaio 2005. La circolare conferma che il recupero dei contributi sospesi dovrà avvenire:

  • in unica soluzione entro il 16 gennaio 2005;
  • oppure in forma rateale, con 56 rate mensili per i soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma, pari a otto volte la durata della sospensione;
  • oppure in 176 rate mensili per i soggetti residenti e destinatari di ordinanza sindacale di sgombero, anch’esse pari a otto volte il periodo di sospensione.

La prima rata deve essere versata entro il 16 gennaio 2005.

Importi già versati e regime sanzionatorio

Gli importi eventualmente già versati alla data di pubblicazione dell’ordinanza del 2 febbraio 2004 non sono ripetibili. Il pagamento delle somme dovute avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori. Inoltre, non si dà luogo a rimborsi o restituzioni di eventuali somme già versate dai datori di lavoro che non abbiano fruito della sospensione dei termini.

Effetti sulla presentazione delle denunce contributive

La sospensione produce effetti anche sui termini di presentazione delle denunce mensili e trimestrali, cioè i modelli 031/R e 031/CM.

In caso di pagamento in unica soluzione, le denunce sospese devono essere presentate contestualmente al versamento. In caso di rateazione, le imprese devono inoltrare apposita richiesta agli Uffici periferici ENPALS territorialmente competenti, allegando le denunce contributive relative al periodo sospeso e indicando il numero delle rate con cui intendono estinguere il debito.

Compilazione del modello F24

I versamenti, sia in un’unica soluzione sia rateali, devono essere eseguiti tramite modello F24 con le seguenti indicazioni:

  • codice ente: 0001, identificativo ENPALS;
  • codice sede: quello della sede ENPALS presso cui è aperta la posizione contributiva dell’impresa;
  • causale contributi: "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti;
  • codice posizione assicurativa: matricola completa dell’impresa, comprensiva del numero dell’attività composto da nove caratteri;
  • periodo di riferimento da: 26 settembre 1997;
  • periodo di riferimento a: 31 marzo 1998 per i residenti nei Comuni colpiti dal sisma, oppure 30 giugno 1999 per i residenti destinatari di ordinanza di sgombero;
  • importi a debito versati: importo della rata mensile o del totale dovuto;
  • importi a credito compensati: non compilare.

La circolare precisa che la matricola deve essere riportata per intero, altrimenti può verificarsi un errato abbinamento del versamento con il modello di denuncia. Viene inoltre chiarito che il datore di lavoro non deve compilare né inviare il modello 031/RC1.

Compilazione dei modelli di denuncia 031/R e 031/CM

Per i modelli 031/R deve essere compilato un modello per ciascun mese della sospensione nel quale era dovuta contribuzione all’Ente. Nel quadro B occorre indicare:

  • il codice agevolazione "9C" per le sospensioni che riguardano sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore;
  • il codice agevolazione "TT" per le sospensioni che riguardano solo la quota a carico del lavoratore.

Il codice deve essere seguito dall’importo che l’impresa avrebbe dovuto versare per il mese, così da ottenere un saldo pari a zero nel quadro C. Nello spazio "comunicazioni impresa" devono essere indicati gli estremi della circolare.

I modelli 031/CM devono invece essere compilati come di consueto, senza indicare alcun codice agevolazione, e trasmessi all’Ufficio periferico ENPALS competente per ciascun trimestre solare incluso nel periodo di sospensione.

Domanda di sospensione e conseguenze dell’inadempimento

La sospensione contributiva non opera automaticamente, ma richiede la presentazione di un’apposita domanda entro il termine di sospensione presso la Sede Compartimentale di Roma. La mancata presentazione della richiesta entro tale termine comporta la perdita dei benefici previsti.

Per i pagamenti rateali, il ritardo nel versamento di una rata non determina automaticamente la decadenza dalla rateazione; tuttavia, comporta l’applicazione delle somme aggiuntive dovute per omissione contributiva dalla scadenza della rata fino al pagamento effettivo. Se la situazione di insolvenza persiste, al termine del periodo di rateazione viene emesso un avviso bonario per la regolarizzazione e, in caso di ulteriore inadempienza, il debito residuo viene iscritto a ruolo con aggravio delle somme aggiuntive maturate fino alla data di formazione del ruolo.

Punti principali

Proroga del termine di recupero

Con l’Ordinanza n. 3333 del 23 gennaio 2004, pubblicata in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2004, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per il recupero dei contributi non corrisposti per effetto delle sospensioni contributive disposte a seguito del sisma del 26 settembre 1997 in Marche e Umbria.

Periodi di sospensione interessati

La sospensione riguarda i periodi dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 per i soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma, con estensione anche ai contributi del mese di marzo 1998 aventi scadenza il 20 aprile 1998, e dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999 per i soggetti residenti destinatari di ordinanza sindacale di sgombero.

Modalità di recupero e rateazione

Il recupero decorre dal 16 gennaio 2005 e può avvenire in unica soluzione entro tale data oppure mediante rateazione: 56 rate mensili per i soggetti residenti nei Comuni colpiti e 176 rate mensili per i soggetti residenti destinatari di ordinanza di sgombero. La prima rata deve essere versata entro il 16 gennaio 2005. I versamenti già effettuati alla data del 2 febbraio 2004 non sono ripetibili.

Esclusione di sanzioni e restituzioni

Il versamento delle somme sospese avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori. Non è previsto il rimborso o la restituzione delle somme eventualmente già versate dai datori di lavoro che non si sono avvalsi della sospensione dei termini.

Effetti sulla denuncia contributiva

La sospensione incide anche sui termini di presentazione delle denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM): in caso di pagamento in unica soluzione le denunce vanno presentate contestualmente al versamento. Per il pagamento rateale, le imprese devono presentare apposita richiesta agli Uffici periferici ENPALS, allegando le denunce relative al periodo sospeso e indicando il numero delle rate.

Compilazione del modello F24

Per i versamenti deve essere utilizzato il modello F24 con codice ente 0001, codice sede ENPALS competente, causale "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti, indicazione completa della matricola aziendale, del periodo di sospensione, dell’importo dovuto e senza compilazione degli importi a credito compensati. Non deve essere compilato né inviato il modello 031/RC1.

Compilazione della modulistica di denuncia

Per i modelli 031/R deve essere compilato un modello per ciascun mese di sospensione, indicando nel quadro B il codice agevolazione "9C" oppure "TT" a seconda della tipologia di contribuzione sospesa, con saldo pari a zero nel quadro C e richiamo agli estremi della circolare nelle comunicazioni impresa. I modelli 031/CM vanno compilati normalmente, senza codice agevolazione, e inoltrati per ciascun trimestre solare compreso nel periodo sospeso.

Condizioni per usufruire del beneficio

La sospensione non è automatica: è subordinata alla presentazione, entro il termine di sospensione, di apposita domanda presso la Sede Compartimentale di Roma. La mancata richiesta entro il termine comporta la perdita dei benefici previsti.

Conseguenze del ritardo nei pagamenti rateali

Il tardivo versamento di una rata non determina automaticamente la decadenza dalla rateazione, ma comporta l’applicazione delle somme aggiuntive per omissione contributiva dalla scadenza della rata fino al pagamento effettivo. In caso di persistente insolvenza, al termine del piano rateale viene emesso avviso bonario e, se l’inadempienza continua, il debito residuo viene iscritto a ruolo con maggiorazione delle somme aggiuntive fino alla formazione del ruolo.

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