Circolare numero 27 del 29-11-2004 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la proroga al 31 marzo 2005 dello stato di emergenza per la provincia di Catania a seguito dei fenomeni eruttivi dell’Etna del luglio 2001 e degli eventi di ottobre 2002. Per il primo evento vengono ribadite le regole sulla sospensione dei contributi, sulla presentazione delle domande entro il 31 marzo 2005, sul recupero rateale o in unica soluzione e sulla compilazione della modulistica. Per gli eventi di ottobre 2002 si precisa invece che la proroga dello stato di emergenza non modifica il termine di sospensione contributiva già fissato, che resta al 31 marzo 2004, con recupero a partire dal 16 giugno 2004.
Proroga dello stato di emergenza per eventi dell’Etna e sospensione/contribuzione ENPALS nella provincia di Catania
Proroga dello stato di emergenza e disciplina ENPALS per la provincia di Catania
La circolare, emanata in seguito alla pubblicazione del DPCM 12 marzo 2004, informa della proroga fino al 31 marzo 2005 dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania a seguito degli eventi connessi all’attività vulcanica dell’Etna. Il documento, rivolto principalmente ai soggetti tenuti agli adempimenti contributivi ENPALS, riepiloga le regole già applicabili alla sospensione e al recupero dei contributi previdenziali e assistenziali, distinguendo tra i fenomeni eruttivi del luglio 2001 e quelli di ottobre 2002.
Fenomeni eruttivi del luglio 2001: sospensione dei termini
Con riferimento ai fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna nel territorio della provincia di Catania verificatisi nel mese di luglio 2001, la circolare richiama l’art. 8 dell’ordinanza di Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002. In base a tale disposizione, i termini di sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sono differiti fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 marzo 2005.
Il provvedimento di sospensione opera per i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 13 luglio 2001 e il 31 marzo 2005 e, secondo quanto precisato, comporta che:
- non venga comminata la sanzione civile e/o amministrativa prevista dalla normativa vigente durante il periodo di sospensione;
- la sospensione si applichi anche ai termini relativi ad azioni legali e ai procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro scadenze ricomprese nel periodo sospeso;
- la sospensione riguardi i termini connessi con il versamento dei contributi di previdenza e assistenza riferiti al periodo giugno 2001 - febbraio 2005;
- la sospensione sia applicabile anche ai debiti contributivi già oggetto di rateazioni concesse e alle regolarizzazioni rateali di condoni previdenziali ancora in corso.
La circolare estende inoltre gli effetti della sospensione ai termini per la presentazione delle denunce contributive mensili e trimestrali, vale a dire i modelli 031/R e 031/CM.
Istanza di sospensione: termini e documentazione
Le imprese che non abbiano ancora richiesto il beneficio possono presentare apposita domanda entro il 31 marzo 2005, ultimo giorno del periodo di sospensione, presso la Sede ENPALS di Catania competente per territorio.
Alla richiesta deve essere allegata la documentazione idonea a comprovare la situazione prevista dalla normativa, e in particolare:
- copia dell’ordinanza sindacale di sgombero che attesti l’inagibilità totale o parziale dell’immobile, oppure copia della perizia giurata che attesti danni superiori al 30% del valore dei beni;
- dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il soggetto richiedente, persona fisica o giuridica, ha residenza o sede legale in uno dei comuni colpiti dall’evento calamitoso;
- per i soggetti residenti o aventi sede legale altrove, dichiarazione sostitutiva attestante che l’attività è stata esercitata nelle zone interessate dall’evento e che le obbligazioni contributive da differire riguardano esclusivamente tale attività;
- dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’ordinanza n. 3145/2001, ha sede operativa in un comune o frazione rimasto isolato per oltre dieci giorni per interruzione delle vie di comunicazione conseguente agli eventi eruttivi o disposta per motivi di sicurezza.
La circolare avverte espressamente che la mancata presentazione della domanda entro il termine comporta la perdita dei benefici della sospensione.
Recupero dei contributi sospesi
Il recupero dei contributi sospesi avviene secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 20 ottobre 2003. La riscossione è effettuata mediante rateizzazione pari a otto volte il periodo di durata della sospensione.
Poiché il periodo sospeso va dal 13 luglio 2001 al 31 marzo 2005, pari a 44 mesi, il recupero rateale si traduce in 352 rate mensili, con decorrenza dal 16 giugno 2005, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori.
Qualora l’impresa intenda avvalersi della rateizzazione, tale scelta deve essere espressamente indicata nella domanda di sospensione. In alternativa, il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il 16 giugno 2005.
I versamenti, sia in unica soluzione sia rateali, devono essere eseguiti con modello F24, compilato secondo le istruzioni riportate nella circolare:
- codice ente: 0001, identificativo ENPALS;
- codice sede: codice della sede ENPALS presso la quale è aperta la posizione contributiva dell’impresa;
- causale contributi: SOLS per contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, oppure SOSP per quelli dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti;
- codice posizione assicurativa: numero di matricola dell’impresa, completo del numero dell’attività composto da nove caratteri, riportato integralmente;
- periodo di riferimento da: 13 luglio 2001;
- periodo di riferimento a: 31 marzo 2005;
- importi a debito versati: importo della rata mensile, del totale dovuto o dell’eventuale versamento in unica soluzione;
- importi a credito compensati: non compilare.
La circolare precisa inoltre che il datore di lavoro non deve compilare né trasmettere il modello 031/RC1.
Denunce contributive sospese: adempimenti e scadenza
Per gli adempimenti connessi alla presentazione delle denunce contributive sospese, il termine è fissato al 25 maggio 2005.
Per i modelli 031/R normali:
- deve essere compilato un modello per ciascun mese della sospensione in cui era dovuta contribuzione all’Ente;
- nel quadro B, nel campo "codice agevolazione", va indicato il codice "9D" seguito dall’importo che l’impresa avrebbe dovuto versare per quel mese;
- in tal modo il saldo da esporre nel quadro C risulta pari a zero;
- nello spazio riservato alle "comunicazioni impresa" vanno indicati gli estremi della circolare.
Per i modelli 031/CM:
- devono essere compilati come di consueto, senza alcuna indicazione nella colonna "Codice Agevolazione";
- devono essere inoltrati all’ufficio periferico ENPALS territorialmente competente per ogni trimestre solare compreso nel periodo di sospensione.
Per quanto non espressamente disciplinato, resta ferma la validità delle istruzioni già impartite con la circolare n. 6 del 28 gennaio 2004. Inoltre, in caso di pagamento rateale, i versamenti già effettuati saranno imputati all’importo complessivamente dovuto al termine del recupero.
Eventi sismici ed eruttivi di ottobre 2002: precisazioni sulla sospensione
La circolare richiama anche i fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna e gli eventi sismici verificatisi nella provincia di Catania nell’ottobre 2002. Il DPCM 12 marzo 2004 proroga anche in questo caso lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2005.
Tuttavia, viene chiarito che tale proroga non incide sulla sospensione contributiva, la quale resta ferma dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2004, come già previsto dalla circolare n. 29 del 17 novembre 2003. Conseguentemente, l’inizio del recupero dei contributi sospesi rimane confermato al 16 giugno 2004.
La circolare sottolinea infine che lo stato di emergenza e la sospensione contributiva sono istituti disciplinati da disposizioni diverse, non essendo tra loro interdipendenti, e che pertanto il DPCM 12 marzo 2004 non ha modificato il termine di sospensione contributiva già fissato.
Punti principali
Proroga dello stato di emergenza
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2004, pubblicato nella G.U. n. 66 del 19 marzo 2004, lo stato di emergenza nella provincia di Catania è prorogato fino al 31 marzo 2005, in relazione ai fenomeni eruttivi dell’Etna del luglio 2001 e agli eventi sismici/eruttivi di ottobre 2002.
Sospensione contributiva per i fenomeni eruttivi del luglio 2001
Ai sensi dell’art. 8 dell’ordinanza di Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, i termini di sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sono differiti fino alla scadenza dello stato d’emergenza, quindi al 31 marzo 2005. La sospensione riguarda i termini compresi tra il 13 luglio 2001 e il 31 marzo 2005 e si estende anche a sanzioni, azioni legali, procedimenti amministrativi, versamenti contributivi relativi al periodo giugno 2001-febbraio 2005, rateazioni già concesse, regolarizzazioni rateali di condoni e denunce contributive mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM).
Domanda di sospensione e documentazione richiesta
Le imprese che non abbiano ancora chiesto la sospensione possono presentare richiesta entro il 31 marzo 2005 presso la Sede ENPALS di Catania. Alla domanda devono essere allegati: copia dell’ordinanza sindacale di sgombero o della perizia giurata per danni superiori al 30% del valore dei beni; dichiarazione di residenza o sede legale in uno dei comuni colpiti; dichiarazione per soggetti con sede altrove che abbiano svolto l’attività nelle zone interessate e che i debiti contributivi riguardino solo tale attività; dichiarazione per i soggetti con sede operativa in comuni o frazioni rimasti isolati per oltre dieci giorni. La mancata domanda entro il termine comporta la perdita dei benefici.
Recupero dei contributi sospesi e modalità di versamento
Il recupero avviene, su richiesta, in rate pari a otto volte il periodo di sospensione, senza sanzioni, interessi o altri oneri accessori. Poiché il periodo di sospensione è di 44 mesi, le rate sono 352 mensili, con decorrenza dal 16 giugno 2005. In alternativa, il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il 16 giugno 2005. I versamenti vanno eseguiti con modello F24, indicando codice ente 0001, codice sede ENPALS competente, causale SOLS o SOSP a seconda del fondo interessato, matricola completa, periodo 13/07/2001-31/03/2005 e importo dovuto; il campo "importi a credito compensati" non va compilato. Il datore di lavoro non deve compilare né inviare il modello 031/RC1.
Compilazione della modulistica di denuncia
Gli adempimenti relativi alle denunce contributive sospese devono essere effettuati entro il 25 maggio 2005. Per i modelli 031/R normali va compilato un modello per ogni mese della sospensione in cui era dovuta contribuzione, indicando nel quadro B il codice agevolazione 9D seguito dall’importo dovuto, così da ottenere un saldo zero nel quadro C, e riportando nelle comunicazioni impresa gli estremi della circolare. I modelli 031/CM vanno compilati ordinariamente, senza codice agevolazione, e inviati all’ufficio periferico ENPALS competente per ogni trimestre compreso nel periodo di sospensione.
Eventi di ottobre 2002: nessuna modifica della sospensione contributiva
Per i fenomeni eruttivi e sismici di ottobre 2002, la circolare richiama la precedente n. 29 del 17/11/2003 e precisa che il DPCM 12 marzo 2004 proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2005, ma non incide sulla sospensione contributiva, che resta ferma dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2004. L’inizio del recupero dei contributi sospesi è confermato al 16 giugno 2004. Viene inoltre chiarito che la dichiarazione dello stato di emergenza e la sospensione contributiva sono disciplinate da norme distinte e non automaticamente collegate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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