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Sentenza

Sentenza del 07/06/2019 n. 15457 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato la risposta negativa dell'Ufficio a un'istanza di interpello presentata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212/2000. Chiedeva di poter applicare, in relazione alla propria situazione, il versamento rateizzato degli acconti per le imposte sui redditi previsto dall'art. 4 del D.L. n. 69/1989, utilizzando il metodo previsionale e il ravvedimento operoso. L'Amministrazione ha contestato l'ammissibilità del ricorso, sostenendo che la risposta all'interpello costituisse un mero parere non direttamente lesivo e quindi non impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell'Amministrazione, ha rigettato il ricorso principale della società e ha dichiarato inammissibile il ricorso originario. Secondo la Corte, le risposte agli interpelli ordinari sono meri pareri interpretativi e non costituiscono atti autonomamente impugnabili, perché non esprimono direttamente una pretesa tributaria. Restano impugnabili, secondo il principio richiamato, le risposte relative alla disapplicazione di norme antielusive quando contengano una compiuta pretesa tributaria. Le spese sono state compensate per la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale. È stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della società.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 11

    Disciplina il diritto di interpello. La risposta dell'Amministrazione a un interpello ordinario ha natura di parere interpretativo e, di regola, non è autonomamente impugnabile.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Una risposta a un interpello ordinario, in quanto priva di autonoma lesività e non contenente una pretesa tributaria concreta, non rientra tra tali atti.

  • D.L. n. 133/2013, art. 2, comma 5

    È la disposizione oggetto della richiesta interpretativa presentata dalla società; la risposta dell'Ufficio si è limitata a chiarirne l'interpretazione giuridica.

  • D.L. n. 69/1989, art. 4

    Prevede il versamento rateizzato degli acconti per le imposte sui redditi, la cui applicabilità alla situazione della società era stata oggetto dell'interpello.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Impone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La risposta a un interpello ordinario, quando contiene soltanto l'interpretazione di una norma fiscale, è normalmente un parere e non può essere impugnata autonomamente.
  • L'eventuale contestazione della posizione dell'Amministrazione potrà essere sollevata contro il successivo atto impositivo o altro atto concretamente lesivo, nel quale la pretesa tributaria venga effettivamente applicata.
  • La risposta all'interpello può essere impugnabile in casi particolari, soprattutto quando riguarda la disapplicazione di norme antielusive e contiene una pretesa tributaria compiuta e direttamente lesiva.
  • Prima di proporre ricorso contro una risposta negativa a un interpello occorre verificare se l'atto produce un danno immediato oppure si limita a esprimere un orientamento interpretativo dell'Ufficio.
  • L'inammissibilità del ricorso introduttivo comporta il mancato esame nel merito della correttezza dell'interpretazione fiscale sostenuta dal contribuente.

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