Cassazione Civile, Sentenza n. 9568/2021 del 12/04/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Delogu era stato licenziato dalla società partecipata comunale Buddusò Servizi s.r.l. (in liquidazione). Il giudice d'appello aveva riconosciuto a Delogu il diritto di essere reintegrato nei ruoli del Comune e il pagamento dell'indennità ex art. 18 L. 300/1970, ritenendo applicabili gli artt. 31 d.lgs. n. 165/2001 e 2112 c.c. perché i servizi erano stati reinternalizzati e perché Delogu sarebbe stato originariamente assunto tramite procedura bandita dal Comune (Azienda Speciale antecedente alla società). Il Comune impugnava sostenendo che non era provata alcuna reinternalizzazione formale, che l'onere probatorio riguardava il lavoratore e non l'ente, che l'art. 31 non si applica automaticamente in caso di reinternalizzazione e che vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità, limiti di spesa) potevano ostare all'assunzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo erroneo il ragionamento della Corte d'appello. Ha affermato che la reinternalizzazione non può essere desunta automaticamente dalla mera ripresa di un servizio di natura pubblica a seguito della liquidazione della società: occorre una decisione amministrativa che disponga la produzione diretta del servizio con il personale dell'ente e attivare le procedure previste (art. 6 d.lgs. n. 165/2001), ridefinendo uffici e dotazioni organiche. Inoltre la Corte ha ritenuto che l'assunzione nell'ambito dell'Azienda Speciale, pur priva di personalità giuridica, non fosse automaticamente equivalente a un rapporto di impiego pubblico inserito nella pianta organica comunale; pertanto Delogu non aveva provato di essere stato dipendente pubblico in senso tale da legittimare il riassorbimento ex art. 31/2112. In conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari (sez. dist. di Sassari) per nuovo esame conformemente ai principi indicati dalla Cassazione. La Suprema Corte ha regolato anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2112 cod. civ.
La Corte ha ricordato che il richiamo a questa norma e all'art. 31 d.lgs. 165/2001 è applicabile solo se vi è stata una vera reinternalizzazione disposta dall'ente pubblico; non opera automaticamente per il fallimento/liquidazione della società appaltatrice.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
La norma tutela i lavoratori in caso di trasferimento di attività al datore pubblico, ma la Cassazione precisa che è necessario il previo 'trasferimento o conferimento di attività' e la concreta reinternalizzazione deliberata dall'ente con adeguamento degli uffici e delle dotazioni organiche.
art. 6 d.lgs. n. 165/2001
Rilevante quale procedimento amministrativo da attivare per la rimodulazione interna (ridefinizione uffici e dotazioni organiche) quando l'ente decide di svolgere direttamente un servizio reinternalizzato.
art. 18 legge n. 300/1970
La Corte ha osservato che l'indennità ex art. 18 è riconoscibile se è accertato il diritto alla reintegrazione o al trattamento risarcitorio collegato al rapporto di lavoro; se manca la base di reinserimento pubblico la relativa spettanza va rivalutata.
art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)
Riferimento processuale: il P.M. ha depositato conclusioni ai sensi della norma (sul deposito delle conclusioni scritte).
art. 360 cod. proc. civ.
Norma invocata dal Comune per i motivi di ricorso in cassazione (vizio di diritto). La Corte ha verificato e condiviso l'errore di diritto della corte d'appello.
art. 366 e art. 369 cod. proc. civ.
Richiamati in relazione ai requisiti di ammissibilità del ricorso e alla documentazione su cui si fondano le censure; la Corte ha ritenuto le censure di diritto valutabili anche senza deposito di tutti i documenti allegati.
art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 e art. 76 legge n. 133/2008
Norme richiamate in punto di vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità e limiti di spesa) che possono ostare a nuove assunzioni a seguito di reinternalizzazione; la Corte ha rilevato la rilevanza di tali vincoli e la necessità di considerare la copertura finanziaria e la dotazione organica.
Giurisprudenza di Cassazione richiamata (es. Cass. n. 7758/1998 e altre)
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui le aziende speciali, pur prive di personalità giuridica, avevano organizzazione e autonomia tali da rendere privatistico il rapporto di lavoro instaurato nell'ambito di esse; da ciò discende che l'essere stato assunto per un'azienda speciale non equivale automaticamente a rapporto di pubblico impiego inserito nella pianta organica.
Massime di principio
- La reinternalizzazione di un servizio da privato al pubblico non si realizza automaticamente per il venir meno del gestore: occorre una deliberazione dell'ente che disponga la produzione diretta del servizio e la conseguente riorganizzazione degli uffici e delle dotazioni organiche (art. 6 d.lgs. 165/2001).
- La tutela prevista dagli artt. 31 d.lgs. 165/2001 e 2112 c.c. trova applicazione solo se è dimostrabile il trasferimento o conferimento di attività e l'effettiva corrispondenza del lavoratore a un rapporto di impiego pubblico (inserimento nella pianta organica, ruolo pubblico, superamento di concorso quando richiesto).
- Il fatto che un lavoratore sia stato assunto in passato per un'Azienda Speciale priva di personalità non garantisce automaticamente lo status di dipendente pubblico: la dottrina e la giurisprudenza possono qualificare tali rapporti come privatistici, incidendo sul diritto al riassorbimento.
- In una controversia simile il ricorrente (lavoratore) dovrebbe provare i presupposti di legge per l'applicazione delle tutele (esistenza di un rapporto di impiego pubblico antecedente, superamento del concorso se rilevante, decisione di reinternalizzazione); l'ente pubblico dovrà invece dimostrare gli ostativi di natura organizzativa o finanziaria (assenza di posti in pianta organica, vincoli di bilancio/patto di stabilità) se si oppone al reinserimento.
- La mera cessazione dell'operatività della società affidataria (liquidazione/fallimento) non impone automaticamente la scelta della pubblica amministrazione di riassumere il servizio con proprio personale: resta valida la valutazione discrezionale dell'ente fra gestione diretta e nuova esternalizzazione, compatibilmente con i vincoli normativi e di spesa.
- In fase giudiziaria è essenziale qualificare correttamente la natura giuridica del rapporto di lavoro originario: questa qualificazione determina l'ammissibilità delle tutele previste dal diritto del lavoro pubblico e la corretta distribuzione dell'onere probatorio.
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