Circolare numero 11 del 04-08-2006 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la decisione della BCE del 3 agosto 2006 che fissa il tasso ufficiale di riferimento al 3% con decorrenza 9 agosto 2006. Da tale data l’interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è portato al 9% annuo, mentre le sanzioni civili vengono adeguate alle nuove misure previste dalla normativa vigente: 8,50% nei casi di ritardo o omissione con condizioni agevolate e 30% annuo nei casi di evasione contributiva o di ritardata denuncia non seguita dal pagamento nei termini. La nuova misura si applica alle istanze presentate dal 9 agosto 2006 e rileva anche nelle procedure concorsuali.
Variazione del tasso ufficiale di riferimento al 3% dal 9 agosto 2006 e conseguenti effetti su interesse di differimento/dilazione e sanzioni civili
Variazione del tasso ufficiale di riferimento e riflessi contributivi
La circolare dà attuazione alla decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 3 agosto 2006, che ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 3% con decorrenza 9 agosto 2006. L’intervento è finalizzato ad aggiornare, in coerenza con il nuovo TUR, sia l’interesse di differimento e dilazione per i debiti contributivi sia le sanzioni civili applicabili in caso di omissioni o ritardi nei versamenti dovuti all’Ente.
Decorrenza ed efficacia del TUR
Dal 1° gennaio 2004 non è più necessaria la successiva determinazione periodica del tasso da parte della Banca d’Italia per rendere operativo il tasso stabilito dalla BCE, per effetto della disciplina introdotta dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, riferita a un periodo massimo di cinque anni ormai decorso. Ne consegue che il TUR fissato dalla BCE è immediatamente efficace e utilizzabile per gli adeguamenti previsti dalla circolare.
Interesse di differimento e di dilazione
A decorrere dal 9 agosto 2006, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è determinato nella misura del 9% annuo. Tale importo deriva dall’applicazione del TUR del 3% con maggiorazione di 6 punti percentuali ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996.
La nuova misura si applica a tutte le istanze di:
- dilazione,
- rateazione,
- differimento, presentate dal 9 agosto 2006 in avanti.
Sanzioni civili: criteri di calcolo aggiornati
La variazione del TUR comporta anche l’adeguamento dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili, secondo il regime introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e richiamato dalla circolare n. 14 dell’1 giugno 2001.
In particolare, la circolare distingue le seguenti ipotesi:
- 8,50% annuo: nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui importo risulta da denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lett. a); nonché nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria, prima di contestazioni o richieste dell’Ente, entro dodici mesi dalla scadenza, purché il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia (art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo.
- 8,50% annuo: anche nei casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempre che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente (art. 116, comma 10).
- 30% annuo: nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente; di denuncia della situazione debitoria effettuata oltre un anno dopo la scadenza del termine di pagamento; oppure di denuncia presentata entro dodici mesi dalla scadenza ma senza eseguire il pagamento nei 30 giorni successivi (art. 116, comma 8, lett. b).
Effetti nelle procedure concorsuali
La circolare precisa inoltre che la variazione del tasso ufficiale di riferimento esplica i propri effetti anche ai fini della determinazione delle sanzioni civili applicabili nei casi di procedure concorsuali.
Punti principali
Decorrenza del nuovo tasso ufficiale di riferimento
La BCE, con decisione del 3 agosto 2006, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 3% con decorrenza dal 9 agosto 2006. La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la periodica determinazione del tasso da parte della Banca d’Italia per rendere efficace la decisione della BCE, per cui il TUR così determinato è immediatamente applicabile.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal 9 agosto 2006 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato al 9% annuo, calcolato come tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996 convertito dalla legge n. 402/1996. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.
Sanzioni civili: casi con misura dell’8,50% annuo
L’adeguamento del tasso ufficiale di riferimento comporta la revisione delle sanzioni civili. È prevista la misura dell’8,50% annuo, pari al TUR del 3% maggiorato di 5,5 punti, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare risulta dalle denunce o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lettera a), nonché nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria effettuata prima di contestazioni o richieste dell’Ente entro 12 mesi dal termine di pagamento, a condizione che il versamento avvenga entro i 30 giorni successivi alla denuncia (art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo).
Sanzioni civili: casi con misura del 30% annuo
La misura del 30% annuo si applica nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria presentata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia effettuata entro 12 mesi dalla scadenza ma senza pagamento nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa (art. 116, comma 8, lettera b).
Incertezze interpretative e procedure concorsuali
Per i contributi non versati in presenza di oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione è pari all’8,50% annuo, sempre che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente (art. 116, comma 10). La variazione del tasso ufficiale di riferimento produce effetti anche sulla commisurazione delle sanzioni civili applicabili nelle procedure concorsuali.
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