Circolare numero 13 del 07-08-2006 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare il decreto 15 marzo 2005 in materia di categorie assicurate all’Ente per alcune figure del settore sportivo, distinguendo tra istruttori presso impianti/circoli sportivi e istruttori presso società sportive, nonché direttori tecnici e massaggiatori. Viene spiegato quando i compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici possono essere qualificati come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR e quindi non soggetti a contribuzione previdenziale, con indicazioni operative sulla verifica delle finalità dilettantistiche tramite il Registro CONI. La circolare richiama inoltre i limiti fiscali di esenzione, le ipotesi che escludono il regime dei redditi diversi e, in considerazione delle difficoltà interpretative, consente una riduzione delle sanzioni civili in caso di regolarizzazione entro termini specifici.
Applicazione del DM 15 marzo 2005 su iscrizione ENPALS e trattamento contributivo dei compensi sportivi dilettantistici
Applicazione del DM 15 marzo 2005 e trattamento dei compensi sportivi dilettantistici
La circolare fornisce istruzioni operative sull’adeguamento delle categorie di lavoratori assicurate all’Ente a seguito del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005. L’intervento chiarisce sia l’inquadramento assicurativo di alcune figure del settore sportivo, sia il trattamento contributivo e fiscale dei compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici.
Inquadramento assicurativo delle figure professionali del settore sportivo
Il decreto del 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005, ha esteso l’obbligo di iscrizione all’Ente a figure tipiche del settore sportivo, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, quindi sia subordinato, sia parasubordinato, sia autonomo.
Per la figura dell’istruttore, la circolare distingue due ipotesi:
- codice 771: istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, quando la prestazione è direttamente connessa all’impianto o al circolo sportivo;
- codice 777: istruttori presso società sportive, quando manca la connessione diretta con l’impianto o il circolo e la prestazione è resa presso associazioni o società sportive.
Sono inoltre richiamati i codici:
- 775 per i direttori tecnici presso società sportive;
- 776 per i massaggiatori presso società sportive.
Qualificazione fiscale dei compensi come redditi diversi
La circolare richiama l’art. 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 917/1986, che include tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da CONI, Federazioni sportive nazionali, UNIRE, enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da tali enti.
La stessa disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
La qualificazione come redditi diversi comporta che tali somme non sono assoggettate a contribuzione previdenziale.
Verifica delle finalità sportive dilettantistiche dell’ente erogante
Affinché i compensi possano essere ricondotti all’art. 67, comma 1, lett. m), è necessario che siano erogati da soggetti effettivamente operanti con finalità sportive dilettantistiche. La circolare indica come verifica operativa l’iscrizione dell’organismo nel Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e trasmesso annualmente all’Agenzia delle Entrate.
La circolare richiama anche l’art. 7 del D.L. n. 136/2004, convertito dalla L. n. 186/2004, secondo cui il CONI è l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni dilettantistiche.
Ipotesi escluse dal regime dei redditi diversi
La norma non opera quando i compensi sono conseguiti:
- nell’esercizio di arti e professioni;
- nell’esercizio di imprese commerciali;
- da società in nome collettivo o in accomandita semplice;
- in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.
Per l’attività di lavoro autonomo, la circolare richiama la nozione di esercizio abituale di un’attività di lavoro autonomo, anche se non esclusiva. In mancanza del requisito dell’abitualità, le prestazioni possono rientrare nella categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.
Indici per distinguere attività professionale e attività occasionale
Per orientare la corretta qualificazione del rapporto, la circolare individua alcuni indici di professionalità:
- abitualità dell’attività, intesa come ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità;
- non marginalità delle somme percepite, valutata anche in rapporto alla no tax area per autonomi e professionisti, indicata in 4.500 euro annui;
- possibilità che l’attività sia professionale anche se non esclusiva né prevalente;
- irrilevanza delle normali interruzioni nell’esercizio dell’attività;
- possibilità che anche un singolo affare integri attività professionale se implica una pluralità di atti;
- presenza di una committenza plurima, effettiva o potenziale, quale indice di professionalità.
La circolare evidenzia che lo svolgimento di attività per la quale siano necessarie specifiche conoscenze tecnico-giuridiche può costituire presupposto per la qualifica di reddito professionale.
Regime fiscale delle somme e limiti di imponibilità
Ai sensi dell’art. 69, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), non concorrono a formare il reddito fino a un importo complessivo annuo di 7.500 euro.
Sono inoltre esclusi dalla base imponibile i rimborsi di spese documentate relative a:
- vitto;
- alloggio;
- viaggio;
- trasporto;
purché sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Per la parte imponibile eccedente, la circolare richiama l’art. 25, comma 1, della L. n. 133/1999, che prevede:
- ritenuta a titolo d’imposta fino a 20.658,28 euro;
- ritenuta a titolo d’acconto per la parte eccedente.
Regolarizzazione delle posizioni pregresse e benefici sanzionatori
In considerazione della complessità interpretativa della materia, la circolare riconosce la possibilità di beneficiare della riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili nella misura degli interessi legali in caso di ritardato versamento dei contributi.
Il beneficio può essere richiesto anche in presenza di contestazioni da parte dell’Ente, in deroga alla circolare n. 7/2006, qualora le precisazioni fornite risultino essenziali per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi.
La regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse è subordinata a due condizioni:
- presentazione delle denunce entro il 25 ottobre 2006;
- versamento dei contributi dovuti entro il 16 ottobre 2006.
Obiettivo complessivo della circolare
Nel complesso, la circolare mira a chiarire quando i compensi corrisposti in ambito sportivo dilettantistico devono essere trattati come redditi diversi, con conseguente esclusione dalla contribuzione previdenziale, e quando invece, per la natura professionale o per le caratteristiche del rapporto, devono essere assoggettati alla disciplina ordinaria. Fornisce inoltre criteri pratici per la verifica delle finalità dilettantistiche dell’ente erogante e per la regolarizzazione delle eventuali posizioni pregresse.
Punti principali
Aggiornamento delle categorie assicurate e codici di inquadramento
Il decreto ministeriale 15 marzo 2005 ha adeguato l’elencazione delle categorie di lavoratori assicurate all’Ente, estendendo l’obbligo di iscrizione, indipendentemente dalla natura subordinata, parasubordinata o autonoma del rapporto, a figure tipiche del settore sportivo dilettantistico. Per gli istruttori, la circolare distingue: codice 771 quando la prestazione è direttamente connessa all’impianto o circolo sportivo; codice 777 quando la prestazione si svolge presso associazioni o società sportive. Sono richiamati anche i codici 775 per i direttori tecnici presso società sportive e 776 per i massaggiatori presso società sportive.
Regime fiscale dei compensi sportivi dilettantistici
Le somme corrisposte da CONI, Federazioni sportive nazionali, UNIRE, enti di promozione sportiva e altri organismi riconosciuti con finalità sportive dilettantistiche, se rientranti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, sono qualificate come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR. La conseguenza richiamata dalla circolare è che tali somme, in quanto redditi diversi, non sono assoggettate a contribuzione previdenziale. La disposizione si estende anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Verifica delle finalità dilettantistiche dell’organismo sportivo
Perché i compensi possano beneficiare del regime dei redditi diversi, è necessario che l’organismo erogante persegua effettive finalità sportive dilettantistiche. La circolare indica come verifica operativa l’iscrizione dell’organismo nel Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e trasmesso annualmente all’Agenzia delle Entrate. Viene richiamato l’art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. in L. n. 186/2004, secondo cui il CONI è l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni dilettantistiche.
Esclusioni dal regime dei redditi diversi
La circolare precisa che l’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR non si applica quando i compensi sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni, di imprese commerciali, o da società di persone, oppure in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Per l’attività di lavoro autonomo, vengono richiamati il D.P.R. n. 633/1972 e la nozione di abitualità; in mancanza del requisito dell’abitualità, le prestazioni rientrano tra i redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.
Indici di professionalità dell’attività
Per aiutare a distinguere l’attività professionale da quella occasionale, la circolare elenca alcuni indici: abitualità dell’attività, intesa come ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità; non marginalità dei compensi percepiti; assenza di necessaria esclusività o prevalenza dell’attività; possibilità che anche un singolo affare sia professionale se comporta una pluralità di atti; presenza di una committenza plurima, effettiva o potenziale. È evidenziato che la percezione di somme inferiori al limite della no tax area per autonomi e professionisti, indicato in 4.500 euro annui, può costituire indice di marginalità.
Limiti fiscali e ritenute
L’art. 69, comma 2, TUIR prevede che indennità, rimborsi forfetari, premi e compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), non concorrono a formare il reddito fino a 7.500 euro complessivi per periodo d’imposta. Restano inoltre esclusi i rimborsi di spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni fuori dal territorio comunale. La parte imponibile delle somme eccedenti è soggetta a ritenuta a titolo d’imposta fino a 20.658,28 euro e a ritenuta a titolo d’acconto per la parte eccedente, ai sensi dell’art. 25, comma 1, L. n. 133/1999.
Regolarizzazione e riduzione delle sanzioni civili
In ragione della difficoltà interpretativa della materia, la circolare riconosce la possibilità di ottenere la riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili alla misura degli interessi legali in caso di ritardato assolvimento degli obblighi contributivi. Anche in presenza di contestazioni dell’Ente, l’impresa può richiedere tale beneficio, in deroga alla circolare n. 7/2006, se le precisazioni contenute nella circolare sono risultate essenziali per il corretto adempimento. La regolarizzazione delle posizioni pregresse richiede la presentazione delle denunce entro il 25 ottobre 2006 e il versamento dei contributi dovuti entro il 16 ottobre 2006.
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