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Legge

L.R. Liguria 42/2008

Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse

Normativa regionaleL.R. Liguria 42/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 42/2008 contiene misure urgenti e modifiche a varie leggi regionali. Disciplina per il 2009 la valutazione della dirigenza, incrementa dal 2008 le risorse decentrate per il personale, interviene su energia, commercio, viabilità minore, gruppo consiliari e trasporto pubblico locale 2008. Diversi interventi hanno efficacia legata a specifici anni o risultano oggi superati.

Norme urgenti su personale, energia, comunità montane e disposizioni finanziarie diverse

Norme urgenti su personale, energia, comunità montane e altre disposizioni regionali

La legge regionale della Liguria 24 novembre 2008, n. 42 introduce misure urgenti in materia di personale, energia, comunità montane, commercio, viabilità minore, finanza regionale e trasporto pubblico locale. Il testo opera quasi esclusivamente come legge di modifica o di coordinamento di discipline già vigenti nel territorio regionale.

Personale dirigenziale e sistema di valutazione

Per l’anno 2009, in prima applicazione del nuovo sistema, la verifica dei risultati e la valutazione della dirigenza generale e della dirigenza sono svolte secondo criteri e modalità definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale, da parte dei soggetti ivi individuati. La Giunta deve inoltre approvare entro il 31 dicembre 2008 le linee di indirizzo per la definizione degli obiettivi dei dirigenti generali e dei dirigenti per il 2009, distinti per Direzioni e Dipartimenti.

Risorse decentrate e vice dirigenza

A decorrere dal 2008 le risorse destinate alle finalità dell’articolo 15 del CCNL 1° aprile 1999 sono incrementate di 800.000 euro con carattere di certezza, stabilità e continuità. Le somme sono utilizzate secondo la contrattazione decentrata e, nel testo originario, erano destinate prioritariamente al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice dirigenza. La disciplina della vice dirigenza prevede una retribuzione di posizione fino al massimo stabilito per le alte professionalità e una retribuzione di risultato compresa tra il 10% e il 50% della retribuzione di posizione in godimento, subordinata a positiva verifica e certificazione dei risultati secondo il sistema di valutazione per le alte professionalità. Nel testo consolidato è richiamata la declaratoria di illegittimità costituzionale della parte che prevedeva la destinazione prioritaria a tale finalità.

Modifiche in materia di energia

Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 28 e i commi 12 e 13 dell’articolo 33 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22, recante norme in materia di energia.

Comunità montane, commercio, viabilità minore e altre modifiche normative

La legge apporta ulteriori modifiche puntuali a leggi regionali previgenti in materia di comunità montane, commercio, strumenti finanziari collegati, impianti a fune, gruppi consiliari e bilancio regionale. Il testo consolidato non riproduce il contenuto delle singole modifiche, ma indica che vengono aggiornate varie disposizioni di leggi regionali già in vigore.

Interpretazione autentica sulla riduzione dell’addizionale regionale IRPEF per carichi di famiglia

L’articolo interpretativo chiarisce che la riduzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito per carichi di famiglia, prevista dalla legge finanziaria regionale 2008, si applica per l’intero anno d’imposta anche se il requisito dei quattro figli a carico maturi in corso d’anno. La stessa riduzione spetta a entrambi i genitori non separati, oppure, in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al genitore affidatario o ad entrambi se l’affidamento è congiunto.

Trasporto pubblico locale per l’anno 2008

Per l’anno 2008 le risorse di bilancio relative al trasferimento della quota di accisa sul gasolio per autotrazione destinata alle Regioni sono ripartite tra le aziende liguri operanti nel trasporto pubblico locale su gomma in due quote uguali: 50% in base al peso percentuale dei chilometri di servizio pianificati e 50% in base al peso percentuale delle ore di servizio pianificate. I pesi percentuali sono quelli riportati nel Programma Servizi Pubblici Locali 2006-2008.

Aspetti finanziari e urgenza

La legge contiene una norma finanziaria finale e la dichiarazione d’urgenza. Le misure di contenuto finanziario e quelle riferite al 2008-2009 hanno oggi rilievo essenzialmente storico o transitorio.

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