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Regolamento

R.R. Liguria 5/2008

Regolamento recante "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri".

Normativa regionaleR.R. Liguria 5/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, le misure generali e specifiche di conservazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), con divieti, obblighi, regolamentazioni e attività da incentivare. Prevede limiti a caccia, interventi forestali, opere e usi del suolo, oltre a monitoraggi e tabellazione dei siti. Le misure restano efficaci fino ai piani di gestione o ad aggiornamenti successivi, con alcune scadenze già fissate nel testo.

Misure di conservazione per le ZPS liguri

Misure di conservazione per le ZPS liguri

Il regolamento regionale ligure detta la disciplina di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti sul territorio della Regione Liguria, in attuazione della normativa statale e ministeriale di riferimento. La finalità è tutelare biodiversità, habitat e specie, in particolare l’avifauna, consentendo un uso del territorio compatibile con gli obiettivi di conservazione.

Finalità e impianto generale

La Regione assume misure di conservazione coerenti con le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti nelle ZPS, anche al fine di promuovere un uso sostenibile del territorio. Nei limiti delle risorse di bilancio, la Regione può inoltre incentivare azioni utili a mantenere o migliorare lo stato di conservazione di habitat e specie.

Divieti e limitazioni nelle ZPS

Nelle ZPS liguri, individuate con delibera di Giunta, sono vietate le attività che possano compromettere la tutela degli ambienti naturali, con particolare attenzione all’avifauna e ai suoi habitat. Tra i principali divieti e restrizioni figurano:

  • limitazioni all’attività venatoria nel mese di gennaio, con eccezioni per la caccia da appostamento fisso e temporaneo, per la caccia vagante in due giornate settimanali stabilite dal calendario venatorio e per la caccia agli ungulati;
  • divieto di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
  • divieto di nuove zone per allenamento/addestramento cani e gare cinofile e di ampliamento di quelle esistenti;
  • divieto di preapertura della caccia, salvo la caccia di selezione agli ungulati;
  • divieto di caccia in deroga ex direttiva uccelli;
  • divieto di sparo al nido e di controllo demografico dei corvidi nelle aree di presenza del falco lanario;
  • divieto di ripopolamenti faunistici a fini venatori, salvo specie e popolazioni autoctone provenienti da strutture e aree consentite;
  • divieto di abbattimento di pernice bianca, combattente e moretta;
  • divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi o ricoveri di uccelli;
  • divieto di uso di pallini di piombo nelle zone umide e in una fascia di 150 metri dalle rive esterne, con decorrenza dalla stagione venatoria 2008/2009;
  • divieto di introduzione di specie animali alloctone o non locali, salvo reintroduzioni e ripopolamenti consentiti;
  • divieto di impiego di specie alloctone in forestazione, salvo specifiche esigenze di salvaguardia naturalistica;
  • divieto di nuovi impianti eolici, salvo autoproduzione fino a 20 kW e previa valutazione di incidenza;
  • divieto di nuove cave, ampliamenti di cave esistenti, nuovi impianti di risalita e nuove piste da sci;
  • divieto di nuove discariche e impianti di trattamento/smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamenti di quelli esistenti;
  • divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di pregio del paesaggio agrario, salvo esigenze di salvaguardia naturalistica o pubblica incolumità;
  • divieto di eliminazione dei terrazzamenti, salvo rimodellamenti autorizzati per gestione sostenibile;
  • divieto di livellamenti non autorizzati;
  • divieto di accensione di fuochi all’aperto e abbruciamento di stoppie e vegetazione, salvo autorizzazioni e urgenze fitosanitarie;
  • divieto di conversione di superficie a pascolo permanente ad altri usi;
  • divieto di asfaltatura di strade forestali;
  • divieto di circolazione motorizzata su strade forestali, mulattiere, sentieri e fuori strada, salvo mezzi agricoli/forestali, di soccorso, controllo e accesso al fondo da parte degli aventi diritto;
  • divieto di impiego sul campo di alcuni rodenticidi, salvo interventi di gestione naturalistica previa valutazione di incidenza;
  • divieto di eliminazione della naturalità dei corsi d’acqua, sorgenti e acquiferi, salvo esigenze connesse alla sicurezza pubblica.

Obblighi operativi nelle ZPS

Il regolamento impone anche specifici obblighi di gestione:

  • messa in sicurezza di elettrodotti e linee aeree di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria/ristrutturazione rispetto a elettrocuzione e impatto con gli uccelli;
  • mantenimento annuale della copertura vegetale sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, con pratiche limitate a sfalcio, trinciatura o pascolamento; tali operazioni devono avvenire almeno una volta l’anno, nel rispetto del divieto annuo di intervento tra 1° marzo e 31 luglio e comunque per un periodo non inferiore a 150 giorni consecutivi tra 15 febbraio e 30 settembre;
  • obbligo di sfalcio e/o lavorazioni del terreno per fasce antincendio;
  • presenza di deroghe alla copertura vegetale annuale per sovescio, ripristino habitat, colture a perdere per la fauna, miglioramenti fondiari e specifici casi di rotazione o preparazione alla produzione;
  • monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla direttiva uccelli, in particolare quelle dell’allegato I o comunque di prioritaria conservazione.

Regolamentazioni su attività specifiche

Per alcune attività la Regione detta una disciplina puntuale. In particolare:

  • l’arrampicata sportiva e l’avvicinamento a pareti/scarpate con mezzi aerei leggeri sono vietati dal 1° gennaio al 31 luglio, salvo comprovata assenza di siti riproduttivi di specie dell’allegato I della direttiva uccelli accertata dall’ente gestore;
  • il diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale è vietato dal 1° marzo al 31 luglio;
  • nei tagli boschivi oltre 2 ettari è obbligatorio il rilascio di isole di biodiversità e della lettiera in bosco, con percentuali minime e criteri di distribuzione in funzione della superficie tagliata; le isole devono essere rappresentative della formazione forestale, collocate nelle aree più rilevanti dal punto di vista naturalistico e, di regola, non nelle fasce periferiche;
  • all’interno delle isole di biodiversità sono consentiti solo interventi fitosanitari o per tutela della pubblica incolumità/salvaguardia idrogeologica, previa valutazione di incidenza;
  • gli interventi selvicolturali, compreso taglio ed esbosco in habitat forestali, sono vietati nel periodo 1° marzo-31 luglio, salvo tagli ordinari dei cedui in turno e specifiche esigenze di salvaguardia naturalistica o dell’incolumità pubblica; per i tagli di utilizzazione dei cedui resta ferma la preventiva comunicazione prevista dalla normativa forestale regionale.

Attività da incentivare o raccomandare

Il regolamento individua attività e azioni che la Regione raccomanda o incentiva, nei limiti del bilancio, perché favorevoli alla conservazione delle ZPS. Tra queste:

  • rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
  • informazione e sensibilizzazione della popolazione locale e dei fruitori del territorio;
  • agricoltura biologica, integrata ed estensiva tradizionale;
  • repressione del bracconaggio;
  • ripristino di habitat naturali, zone umide e prati tramite messa a riposo dei seminativi;
  • mantenimento di stoppie, paglie e vegetazione residua dei terreni seminati durante l’inverno almeno fino a fine febbraio;
  • mantenimento e recupero di prati e pascoli, soprattutto di alta quota;
  • tabellazione dei confini delle ZPS e indicazione delle attività vietate;
  • diversificazione del paesaggio agrario e recupero degli elementi tradizionali degli agroecosistemi;
  • sfalcio dei prati stabili con modalità compatibili con la riproduzione dell’avifauna;
  • conservazione e rinaturalizzazione di ambienti forestali, zone umide, vegetazione ripariale e aree aperte, con attenzione alle connessioni ecologiche e alla gestione del bosco;
  • misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi e per la gestione di superfici incolte e set-aside in periodi compatibili con la conservazione.

Enti gestori e gestione territoriale

Per specifiche ZPS indicate nel regolamento, gli enti gestori sono il Parco del Beigua e il Parco delle Alpi Liguri, ciascuno per i territori di competenza. Per le ZPS fuori dalle aree parco, la gestione spetta alla Regione, che può avvalersi di convenzioni con parchi o altri enti pubblici con analoghe finalità istituzionali.

Misure specifiche per singole ZPS

Le misure generali sono integrate da misure specifiche riportate negli allegati del regolamento, predisposte in funzione delle particolarità ambientali e delle criticità locali di ciascuna ZPS. Gli allegati individuano anche specie chiave, tipologie ambientali e obiettivi di conservazione.

Prevalenza delle misure, transitorio e aggiornamenti

Le misure del regolamento prevalgono sulle previsioni contenute in provvedimenti regionali o locali di uso del territorio, compresi pianificazione e programmazione territoriale e di settore. Tuttavia, nei casi previsti dalla normativa statale sulla valutazione di incidenza, la Giunta regionale può autorizzare interventi o progetti in contrasto con le misure, previa apposita valutazione.

Nelle ZPS situate in aree naturali protette si applicano le norme del regolamento solo se più restrittive rispetto a quelle già vigenti.

Le misure generali restano efficaci fino all’approvazione degli specifici piani di gestione dei siti Rete Natura 2000, ove necessari, e possono essere aggiornate in occasione dell’adozione di misure per eventuali SIC coincidenti o in relazione allo stato di conservazione di specie e habitat.

Gli adeguamenti conseguenti a novità normative, nuove conoscenze scientifiche o monitoraggi possono essere approvati dalla Giunta regionale, purché non alterino l’impianto delle misure generali, e devono essere comunicati al Ministero competente entro sei mesi.

Tabellazione, vigilanza e norme di rinvio

Entro 18 mesi dall’entrata in vigore, le ZPS liguri devono essere opportunamente tabellate, con particolare riguardo a quelle esterne alle aree protette regionali.

La sorveglianza è svolta dai soggetti individuati dalla normativa statale di riferimento e anche dagli organi e soggetti che esercitano vigilanza venatoria, ittica e zoofila.

Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, anche se più restrittive.

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