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Legge

L.R. Liguria 5/2008

Regolamento recante "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri".

Normativa regionaleL.R. Liguria 5/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento ligure fissa misure generali e specifiche per tutelare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), con divieti su caccia, attività forestali, impianti, cave, discariche e altre trasformazioni, oltre a obblighi di gestione agronomica e monitoraggio. Prevede incentivi ad attività compatibili e una disciplina transitoria fino ai piani di gestione dei siti Natura 2000.

Misure di conservazione per le ZPS liguri

Misure di conservazione per le ZPS liguri

Il regolamento della Regione Liguria definisce le misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), in attuazione della disciplina statale e comunitaria sulla tutela della biodiversità. La normativa è finalizzata a garantire l’uso sostenibile del territorio e la protezione degli habitat e delle specie, soprattutto dell’avifauna.

Finalità e ambito di applicazione

Le misure riguardano tutte le ZPS liguri individuate con deliberazione della Giunta regionale. Il regolamento stabilisce sia divieti e obblighi validi in via generale per tutte le ZPS, sia misure specifiche differenziate per singolo sito, riportate negli allegati tecnici richiamati dal testo.

Divieti principali nelle ZPS

Nelle ZPS liguri non sono consentite attività, interventi e opere che possano compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati. Tra i principali divieti rientrano:

  • l’attività venatoria nel mese di gennaio, salvo alcune eccezioni per la caccia da appostamento e agli ungulati;
  • l’addestramento dei cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, con salvezza delle zone già sottoposte a valutazione positiva prima dell’entrata in vigore del regolamento;
  • l’ampliamento o la costituzione di nuove zone per allenamento, addestramento cani e gare cinofile;
  • la preapertura dell’attività venatoria, salvo la caccia di selezione agli ungulati;
  • l’attività venatoria in deroga;
  • lo sparo al nido nel controllo dei corvidi e il controllo dei corvidi nelle aree di presenza del falco lanario;
  • i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, salvo quelli con specie e popolazioni autoctone provenienti da strutture o territori ammessi;
  • l’abbattimento di pernice bianca, combattente e moretta;
  • la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi o ricoveri di uccelli;
  • l’uso di pallini di piombo nelle zone umide e nel raggio di 150 metri dalle rive esterne, con decorrenze e delimitazioni temporali indicate nel testo;
  • l’introduzione di specie animali alloctone o non locali, salvo interventi di reintroduzione o ripopolamento autorizzati;
  • l’uso di specie alloctone negli interventi di forestazione, salvo esigenze di salvaguardia naturalistica;
  • la realizzazione di nuovi impianti eolici, salvo piccoli impianti per autoproduzione entro 20 kW e previa valutazione di incidenza;
  • l’apertura o l’ampliamento di cave, discariche e impianti di trattamento/smaltimento di fanghi e rifiuti;
  • nuovi impianti di risalita e nuove piste da sci;
  • l’eliminazione di elementi naturali e seminaturali di elevato valore ecologico, come stagni, siepi, muretti a secco, fossi e ambienti ecotonali, salvo esigenze naturalistiche o di pubblica incolumità;
  • l’eliminazione dei terrazzamenti tradizionali, salvo interventi autorizzati di rimodellamento per gestione economicamente sostenibile;
  • livellamenti non autorizzati;
  • l’accensione di fuochi all’aperto e l’abbruciamento di stoppie e vegetazione, salvo autorizzazione o emergenze fitosanitarie;
  • la conversione del pascolo permanente ad altri usi;
  • l’asfaltatura di strade forestali;
  • la circolazione motorizzata su strade forestali, mulattiere, sentieri e fuori strada, salvo mezzi e accessi espressamente ammessi;
  • l’impiego sul campo di alcuni rodenticidi, salvo interventi di gestione naturalistica con valutazione di incidenza;
  • l’eliminazione della naturalità di corsi d’acqua, sorgenti e acquiferi, salvo necessità connesse alla tutela dell’incolumità pubblica.

Obblighi gestionali nelle ZPS

Il regolamento impone anche specifici obblighi, tra cui:

  • la messa in sicurezza degli elettrodotti e delle linee aeree di nuova realizzazione o oggetto di manutenzione straordinaria/ristrutturazione, per ridurre il rischio di elettrocuzione e impatto sull’avifauna;
  • il mantenimento di una copertura vegetale, naturale o artificiale, tutto l’anno sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione o non coltivati, con sfalcio, trinciatura o pascolamento almeno una volta l’anno e con un periodo di divieto annuale di intervento tra 1° marzo e 31 luglio, comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi tra 15 febbraio e 30 settembre;
  • il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette, in particolare quelle dell’allegato I della direttiva 79/409/CEE o a priorità di conservazione.

Regole su colture, pascoli e lavorazioni agricole

Per i terreni ritirati dalla produzione sono previste alcune deroghe alle lavorazioni meccaniche, ammesse solo in casi tassativi, ad esempio:

  • sovescio con specie da sovescio o piante biocide;
  • ripristino di habitat e biotopi;
  • colture a perdere per la fauna;
  • interventi di miglioramento fondiario;
  • lavorazioni finalizzate alla successiva produzione agricola, secondo le condizioni e i termini indicati nel regolamento. Il testo incentiva inoltre la gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside con sfalci, trinciature o lavorazioni superficiali solo tra agosto e dicembre.

Regolamentazioni specifiche per attività forestali e avifauna

Nelle ZPS sono dettate regole più puntuali per alcune attività che incidono sugli habitat forestali e sulla riproduzione degli uccelli:

  • divieto di arrampicata sportiva e di avvicinamento con mezzi aerei o simili a pareti e scarpate rocciose dal 1° gennaio al 31 luglio, salvo assenza accertata di siti riproduttivi di specie dell’allegato I;
  • divieto di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale dal 1° marzo al 31 luglio;
  • per i tagli boschivi superiori a 2 ettari, obbligo di rilascio di isole di biodiversità e di lettiera in bosco, con percentuali minime e criteri di localizzazione e gestione dettagliati;
  • divieto di interventi selvicolturali, compreso taglio ed esbosco, negli habitat forestali nel periodo 1° marzo-31 luglio, salvo ordinaria utilizzazione dei cedui e specifiche esigenze di tutela o sicurezza, comunque con eventuale valutazione di incidenza;
  • obbligo di preventiva comunicazione per i tagli di utilizzazione dei boschi cedui, secondo la disciplina forestale regionale richiamata.

Attività da incentivare e raccomandare

Il regolamento promuove, nei limiti delle disponibilità di bilancio, attività ritenute compatibili o utili alla conservazione delle ZPS, tra cui:

  • rimozione dei cavi sospesi di impianti dismessi e elettrodotti dismessi;
  • informazione e sensibilizzazione della popolazione e dei fruitori del territorio;
  • agricoltura biologica e integrata, nonché agricoltura estensiva tradizionale;
  • repressione del bracconaggio;
  • ripristino di habitat naturali, zone umide e prati mediante messa a riposo dei seminativi;
  • mantenimento di stoppie, paglie e vegetazione residua fino alla fine di febbraio;
  • mantenimento e recupero di prati e pascoli, soprattutto di alta quota;
  • tabellazione dei confini delle ZPS e segnalazione delle attività vietate;
  • diversificazione del paesaggio agrario e ripristino degli elementi tradizionali degli agroecosistemi;
  • sfalcio dei prati stabili con modalità compatibili con la riproduzione dell’avifauna;
  • conservazione e rinaturalizzazione di habitat forestali, zone umide, corsi d’acqua, rive, canneti e aree boscate;
  • tutela e ampliamento di zone umide d’acqua dolce;
  • conservazione di alberi, arbusti autoctoni e depressioni umide nelle golene;
  • misure agroambientali per messa a riposo a lungo termine dei seminativi e gestione delle superfici incolte con interventi concentrati tra agosto e dicembre.

Enti gestori e vigilanza

Per alcune ZPS indicate nominativamente, gli enti gestori sono i Parchi competenti territorialmente; per le ZPS esterne alle aree parco la gestione è affidata alla Regione, anche mediante convenzioni con parchi o altri enti pubblici con analoghe finalità. La sorveglianza è svolta dai soggetti individuati dalla disciplina statale sulle ZPS e anche dagli organi preposti alla vigilanza venatoria, ittica e zoofila.

Rapporti con altri strumenti di pianificazione e misure transitorie

Le misure del regolamento prevalgono sulle previsioni di provvedimenti regionali o locali e sugli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti o adottati. La Giunta regionale può autorizzare interventi o progetti in contrasto con le misure solo nei casi consentiti dalla normativa statale e previa valutazione di incidenza. Per le ZPS interne ad aree naturali protette si applicano solo le disposizioni del regolamento che risultino più restrittive rispetto alle misure vigenti in tali aree. Le misure hanno efficacia fino all’approvazione dei piani di gestione dei singoli siti Natura 2000, ove necessari, e possono essere aggiornate anche in relazione ai SIC coincidenti e allo stato di conservazione di specie e habitat.

Tabellazione e adeguamenti

Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento le ZPS liguri devono essere opportunamente tabellate, con particolare attenzione a quelle esterne alle aree protette regionali. La Giunta regionale può approvare adeguamenti tecnici conseguenti a modifiche normative, nuove conoscenze scientifiche o monitoraggi, da comunicare al Ministero entro sei mesi dall’adozione.

Disciplina residuale

Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 17 ottobre 2007, anche se più restrittivo.

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