L.R. Liguria 40/2008
Sostituzione dell'articolo 10 (Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati) della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna n. 40 del 4 novembre 2008 sostituisce l’art. 10 della l.r. n. 28/2004, ridefinendo la disciplina della Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati nell’ambito degli interventi regionali per la sicurezza. È una modifica normativa a regime, senza un termine di validità autonomo noto dal testo fornito.
Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 28/2004 sulla Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati
Sostituzione della disciplina sulla Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati
La legge regionale Emilia-Romagna 4 novembre 2008, n. 40 interviene sulla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28, sostituendo integralmente l’articolo 10 dedicato alla Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati. L’atto si inserisce nel quadro degli interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza e opera nel solo ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna.
Ambito e contenuto dell’intervento normativo
Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma e separata, ma modifica la normativa regionale già vigente in materia di sicurezza integrata. Il suo effetto principale è la riscrittura della previsione relativa alla Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati, con conseguente applicazione della nuova formulazione al posto di quella precedente.
Regime applicativo
La legge non contiene, nel testo fornito, disposizioni transitorie, termini di decorrenza differiti o limiti temporali di efficacia. Si tratta quindi di una modifica a regime della legge regionale n. 28/2004, destinata a operare stabilmente fino a eventuali ulteriori modifiche normative.
Aspetti finanziari
È richiamata una norma finanziaria, ma il contenuto non è riportato nel testo fornito. Non è quindi possibile ricavarne ulteriori indicazioni operative o contabili.
Utilità attuale dell’atto
L’atto ha natura modificativa e si inserisce in una disciplina settoriale ancora comprensibile sul piano sistematico; non risulta, sulla base del solo testo disponibile, esplicitamente abrogato o limitato a un esercizio finanziario concluso. Per questo non può essere considerato deprecato.
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