L.R. Sicilia 5/2025
Modifiche di norme. Disposizioni finanziarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana n. 5/2025 modifica varie leggi regionali in materia di protezione civile/forestale, welfare e sanità, spettacolo, manutenzione idraulica, camere di commercio e assistenza domiciliare. Prevede inoltre stanziamenti per il 2025: 100 mila euro per interventi sociali e 500 mila euro per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Conferenza di Messina e Taormina (18-22 giugno 2025).
Modifiche normative regionali e disposizioni finanziarie per il 2025
Modifiche di norme e disposizioni finanziarie
La legge regionale siciliana n. 5 del 2025 interviene su numerose leggi regionali già vigenti, aggiornando discipline settoriali e introducendo specifici stanziamenti per l’esercizio finanziario 2025. Alcune previsioni hanno natura puntuale e temporanea, altre incidono in via stabile sulla normativa regionale.
Impiego di lavoratori per attività antincendio nel Corpo forestale
Viene modificata la disciplina contenuta nella legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, prevedendo che i lavoratori individuati dalla norma, una volta acquisita la qualificazione e l’idoneità richieste, possano essere impiegati anche presso il Corpo forestale della Regione siciliana per attività antincendio.
Interventi in materia di assistenza sociale, società e sport
La legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 viene modificata in più punti:
- la disciplina del comma 2 dell’articolo 19 viene riformulata per qualificare il soggetto come struttura avente finalità di assistenza sociale ad integrazione delle prestazioni sanitarie;
- nella rubrica dell’articolo 53 la voce “Ricapitalizzazione” è sostituita da “Aumento del capitale sociale”;
- all’articolo 55 è aggiunto il limite “limitatamente agli aspetti socio-educativi”;
- all’articolo 108, comma 1, è soppresso il riferimento allo strumento di prevenzione e terapia e la figura del chinesiologo viene ridefinita come soggetto che collabora con medici specialisti e professionisti sanitari, tra cui fisioterapista e dietista;
- nella Tabella III Finanziamenti/Contributi, rigo 33, l’oggetto del contributo è aggiornato a interventi per la gestione e organizzazione della stagione teatrale e il beneficiario è indicato nel Teatro Al Massimo privato di Palermo s.c.ar.1.;
- sono abrogati gli articoli 49, 57 comma 6, 71 commi 1 e 3, e 138. Per le finalità dell’articolo 19 è autorizzata per il 2025 una spesa di 100.000 euro, con copertura mediante corrispondente riduzione di 100.000 euro dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1.
Disciplina sugli impianti a fonti rinnovabili
La legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 è modificata estendendo la previsione dell’articolo 3 anche alle fattispecie discendenti dall’applicazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010, riferite a qualsiasi tipologia di IAFR.
Celebrazioni del settantesimo anniversario della Conferenza di Messina e Taormina
Per il 2025 il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a erogare 500.000 euro alla Fondazione Taormina Arte Sicilia per finanziare le iniziative celebrative del settantesimo anniversario della Conferenza di Messina e Taormina, evento previsto a Messina e Taormina tra il 18 e il 22 giugno 2025 nell’ambito del Festival Taobuk. La copertura è garantita mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1.
Manutenzione idraulica di fiumi e specchi acquei
Viene riscritta la disciplina in materia di manutenzione idraulica. È consentita, esclusivamente per garantire la risagomatura degli alvei e il mantenimento del regolare deflusso delle acque, la rimozione dei depositi di materiali inerti dagli alvei dei fiumi, canali, zone golenali, fondali lacustri, fondali marini sotto costa e fasce costiere marine e lacustri naturali e artificiali. L’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia autorizza puntualmente ogni intervento, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, sulla base di uno studio idraulico e con specifiche prescrizioni tecniche, incluse misure topografiche e batimetriche, cauzioni a copertura di eventuali danni e oneri per l’utilizzo dei depositi di inerti e la vigilanza sulle attività di prelievo. Fuori da tali ipotesi, la stessa Autorità progetta l’eventuale rimozione necessaria alla sicurezza del corso d’acqua e ne dispone l’esecuzione con pubblico appalto, prevedendo prescrizioni tecniche, cauzioni e l’eventuale disciplina dei proventi da riutilizzo privato dei materiali rimossi.
Ulteriori modifiche in materia di acqua, camere di commercio, assistenza e personale
La legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 è modificata come segue:
- all’articolo 6, l’importo è ridotto da 49.400 a 37.718 migliaia di euro;
- la somma attribuita all’Assemblea Territoriale Idrica viene qualificata come anticipazione destinata a dotare l’ente della liquidità necessaria per l’avvio dell’intervento, che mantiene il medesimo cronoprogramma di spesa, e resta soggetta a restituzione;
- è abrogato il comma 12 dell’articolo 26;
- all’articolo 28, comma 9, per il 2024 è previsto un contributo di 1.310.408,99 euro, con precisazione che eventuali ulteriori somme necessarie restano a carico delle Camere di Commercio nei limiti delle facoltà assunzionali;
- nella Tabella B, il capitolo 612061 è ricondotto alla Missione 10, Programma 2. La legge regionale 21 marzo 2024, n. 5 viene integrata precisando che la misura è finalizzata anche a consentire all’assistito di vivere in sicurezza in ambiente domestico e che le barriere da considerare includono anche quelle senso-percettive. La legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 è aggiornata sul finanziamento del comma 1-quater dell’articolo 84: per ciascun anno del triennio 2025-2027 la copertura avviene mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa prevista per le finalità della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8; per gli anni successivi si provvede con le risorse riconosciute alla Regione ai sensi della legge statale n. 213/2023. Infine, la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è modificata prevedendo che il personale possa essere assegnato anche presso il dipartimento regionale del cerimoniale e dei siti presidenziali della Presidenza della Regione, nei limiti di 5 unità per ufficio e delle disponibilità del capitolo 212025 del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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