L.R. Sicilia 6/2025
Disciplina delle strutture turistico-ricettive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sicilia strutture alberghiere, extralberghiere e altre forme di ospitalità, fissando requisiti, classificazione, SCIA, obblighi informativi, sicurezza, pubblicità prezzi, CIN, controlli e sanzioni. Prevede decreti attuativi entro 90 giorni e un regime transitorio: restano provvisoriamente applicabili le regole 2018 fino al nuovo decreto, con adeguamento delle strutture esistenti entro il 30 giugno 2026, salvo le superfici minime camere/cubature.
Disciplina delle strutture turistico-ricettive in Sicilia
Disciplina delle strutture turistico-ricettive in Sicilia
La legge regionale siciliana definisce in modo organico la disciplina delle strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere e di altre tipologie di ospitalità presenti nel territorio della Regione Siciliana. L’intervento mira a qualificare l’offerta turistica, a regolare avvio e classificazione delle strutture e a introdurre obblighi di sicurezza, comunicazione, pubblicità e controllo.
Oggetto, finalità e nozione di attività turistico-ricettiva
La disciplina si applica alle strutture turistico-ricettive della Regione e persegue la valorizzazione dei beni naturalistici, ambientali e culturali, l’aumento della competitività del settore e il miglioramento della qualità dei servizi offerti al turista. È considerata turistico-ricettiva l’attività di ospitalità resa al pubblico dietro corrispettivo, con prestazione di alloggio e di eventuali servizi accessori e connessi.
Tipologie di strutture riconosciute
La legge distingue tre grandi gruppi di strutture:
- alberghiere: alberghi, condhotel, residenze turistico-alberghiere, residenze d’epoca alberghiere, villaggi turistici;
- extralberghiere: affittacamere, alberghi diffusi, alloggi agrituristici e in aziende ittiche, bed & breakfast, campeggi, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici e montani, dimore per turismo rurale;
- altre strutture: marina resort, alloggi nautici diffusi, boat & breakfast, dimore destinate anche a locazioni turistiche.
Periodi di apertura
Le strutture possono avere apertura:
- annuale, se superiore a 270 giorni complessivi nell’anno solare;
- stagionale, se non superiore a 270 giorni complessivi, di cui almeno 90 consecutivi. Il titolare deve comunicare al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, via PEC, le date di apertura e chiusura.
Classificazione delle strutture
La classificazione è disciplinata da un decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere della competente Commissione assembleare. Il decreto deve stabilire requisiti minimi obbligatori, criteri di classificazione, caratteristiche tecniche e modalità di esercizio.
La classificazione ha validità quinquennale, calcolata dalla scadenza della classificazione previgente. Per le strutture attivate, classificate o riclassificate nel periodo di validità, la durata vale per la frazione residua; il rinnovo va curato nel semestre precedente la scadenza.
La classificazione avviene tramite autocertificazione resa con SCIA presentata al SUAP competente, che trasmette la documentazione al Dipartimento regionale. Le variazioni di classificazione devono essere comunicate sia al Dipartimento sia al Comune competente.
Per segnalazioni, rinnovi, variazioni e modifiche è dovuto un diritto di segreteria di 75 euro; il mancato pagamento rende invalida la segnalazione o comunicazione. Le entrate sono ripartite al 50% tra il Dipartimento turismo e il Dipartimento infrastrutture, con destinazione dei proventi di quest’ultimo ai comuni sotto i 15.000 abitanti per accessibilità e mobilità.
Sicurezza, requisiti morali e verifiche
Le strutture devono rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti previsti dalla normativa statale e regionale. In ogni caso devono essere presenti:
- dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio;
- estintori portatili a norma, collocati in posizioni accessibili e visibili, almeno uno ogni 200 mq o frazione, con minimo uno per piano.
Il titolare deve possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS; se il titolare è persona giuridica, va designato un gestore con gli stessi requisiti. Titolari, gestori e rappresentanti sono sottoposti ad accertamento antimafia; nelle società o organismi collettivi i requisiti personali devono essere posseduti da tutti i soggetti rilevanti ai fini antimafia.
Il Dipartimento regionale del turismo verifica d’ufficio in ogni momento, anche a seguito di SCIA o comunicazioni, la sussistenza dei requisiti della struttura. Se accerta un livello inferiore a quello dichiarato, rettifica la classificazione con provvedimento motivato notificato all’interessato e comunicato al Comune.
Esercizio dell’attività, subentro, sospensione e cessazione
L’esercizio delle attività turistico-ricettive è soggetto a SCIA presentata al SUAP e trasmessa al Dipartimento regionale, salvo alcune eccezioni: alloggi agrituristici e ittici, marina resort, alloggi nautici diffusi, boat & breakfast e locazioni turistiche non imprenditoriali, per i quali operano discipline speciali richiamate dalla legge.
La SCIA attesta requisiti della struttura e rispetto della normativa su sicurezza, igiene, sanità, urbanistica, edilizia, ambiente, prevenzione incendi, efficienza energetica e tutela dei beni culturali.
In caso di subentro per atto tra vivi o mortis causa, il subentrante presenta la SCIA entro 30 giorni dall’atto di cessione o entro 60 giorni dalla morte del precedente titolare.
La sospensione dell’attività per oltre 30 giorni deve essere comunicata preventivamente al Dipartimento. Nei periodi di apertura l’attività può essere sospesa per massimo 120 giorni non consecutivi nell’anno solare, a pena di decadenza del titolo; resta salva la sospensione per ristrutturazione o manutenzione straordinaria per la durata dei lavori.
La cessazione dell’attività deve essere comunicata entro 10 giorni.
Codice identificativo nazionale, denominazione e pubblicità dei prezzi
Titolari, gestori e legali rappresentanti devono esporre il CIN all’esterno della struttura, integrato nell’insegna o nelle immediate vicinanze, e riportarlo anche sui siti web e in ogni forma pubblicitaria.
La denominazione della struttura deve comparire chiaramente nell’insegna e nella pubblicità insieme al CIN.
Nella zona di ricevimento degli ospiti deve essere esposta, visibile, una tabella con i prezzi massimi dei servizi praticati nell’anno in corso.
Obblighi informativi e statistici
Titolari o gestori delle strutture e i soggetti che esercitano locazioni per finalità turistiche devono comunicare i flussi turistici per finalità statistiche al Dipartimento tramite il sistema turist@t.
Devono inoltre:
- registrare giornalmente arrivi e partenze di ciascun ospite e, per le strutture turistico-ricettive, il numero delle camere occupate;
- trasmettere i dati con cadenza giornaliera, anche in assenza di movimenti, secondo le prescrizioni ISTAT;
- registrare le presenze e comunicarle alla Questura ai sensi dell’art. 109 TULPS;
- per il locatore, comunicare immediatamente al gestore eventuali variazioni nelle presenze.
Obblighi assicurativi
Le strutture turistico-ricettive, escluse le locazioni turistiche, devono stipulare per i periodi di esercizio una polizza di responsabilità civile verso i clienti. Per gli alloggi nautici diffusi la copertura deve estendersi anche a locatario e passeggeri per infortuni e danni subiti in occasione o dipendenza del contratto di locazione, secondo disposizioni e massimali previsti.
Strutture alberghiere: disciplina specifica
Gli alberghi sono strutture a gestione unitaria, aperte al pubblico, in uno o più edifici, che forniscono alloggio e servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande anche ai non alloggiati. Possono assumere la denominazione di motel se attrezzati per sosta e assistenza delle autovetture, oppure di villaggio albergo se caratterizzati da servizi centralizzati e complesso delimitato con area attrezzata per soggiorno e svago.
Negli alberghi, previa indicazione nella SCIA, sono consentite attività di vendita al dettaglio e di centro benessere, comprese saune, bagni turchi e bagni a vapore, aperte sia agli alloggiati sia al pubblico.
I condhotel sono definiti secondo la normativa statale richiamata; la parte residenziale dei compendi immobiliari non può beneficiare di aumenti di cubatura riservati dagli strumenti urbanistici alle superfici turistico-ricettive.
Le residenze turistico-alberghiere offrono alloggio in unità abitative arredate con servizio autonomo di cucina e possono somministrare alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti anche tramite distributori automatici.
Le residenze d’epoca alberghiere sono strutture imprenditoriali ubicate in immobili di particolare pregio storico-architettonico vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali, e offrono alloggio in camere o unità abitative con o senza cucina. Alberghi e residenze turistico-alberghiere che possiedono tali requisiti possono assumere la denominazione di residenze d’epoca mantenendo i relativi obblighi amministrativi.
Strutture extralberghiere: disciplina specifica
Gli affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere nella stessa unità immobiliare, fino a 24 posti letto complessivi e massimo quattro posti letto non sovrapponibili per camera.
Per gli alberghi diffusi resta ferma la disciplina regionale previgente, ma il testo amplia la possibilità di localizzazione delle unità abitative anche fuori dal centro abitato, entro il limite del 50% delle camere e a non oltre 500 metri effettivi dall’edificio con i servizi principali. I servizi possono essere gestiti dallo stesso titolare o da un suo delegato. È inoltre abrogata una disposizione della legge regionale n. 11/2013.
Gli alloggi agrituristici e quelli in aziende ittiche sono ricondotti ai rispettivi regimi speciali; le strutture dell’assessorato agricoltura devono trasmettere al Dipartimento turismo la denominazione e l’autorizzazione all’esercizio.
I bed & breakfast possono avere al massimo cinque camere e 20 posti letto complessivi, con massimo quattro posti letto per camera. L’attività deve essere esercitata esclusivamente nell’abitazione dove il titolare persona fisica ha residenza, domicilio e stabile dimora; nell’abitazione devono esserci la stanza del titolare e la sala soggiorno. Durante le sospensioni o chiusure i locali possono essere locati in forma transitoria ex legge n. 431/1998.
I campeggi sono strutture all’aria aperta, a gestione unitaria, in aree recintate, destinate di norma a turisti con mezzi autonomi di pernottamento trasportabili senza trasporto eccezionale. Possono disporre di servizi accessori. Sono ammesse tende, roulotte, camper e case mobili installate dalla gestione, purché mobili e non permanentemente collegate al terreno; sono consentite anche strutture temporaneamente ancorate al suolo, senza conglomerati cementizi, entro il limite del 35% delle piazzole, con superficie coperta tra 5 e 8 mq per persona. Nell’area campeggio non possono essere presenti altre tipologie ricettive.
La legge vieta il campeggio fuori dalle strutture autorizzate e dalle aree di sosta temporanea o equivalenti individuate dai comuni. È inoltre prevista l’abrogazione di varie disposizioni della legge regionale n. 14/1982.
Le aree di sosta di autocaravan e caravan sono destinate al parcheggio per massimo 24 ore consecutive; le aree attrezzate di sosta temporanea consentono la sosta occasionale per massimo 48 ore. Queste aree devono avere dotazioni minime dettagliate: camper service, acqua potabile, illuminazione, raccolta differenziata, informazioni turistiche, spazi di manovra, ricarica elettrica, recinzione, automazione degli accessi e dei pagamenti, pavimentazione idonea e connessione internet/wifi salvo impossibilità tecnica. I comuni devono integrare gli strumenti urbanistici individuando fabbisogno e dimensionamento delle aree di sosta; la realizzazione e gestione privata è ammessa solo se non risultano altre condizioni, nei limiti previsti dal testo.
Le case e appartamenti per vacanze sono unità residenziali arredate con servizi igienici e cucina autonoma, gestite unitariamente anche in forma imprenditoriale, con soggiorni non superiori a tre mesi consecutivi con il medesimo soggetto; non comprendono somministrazione di alimenti e bevande.
Le case per ferie sono strutture per soggiorno di persone o gruppi, gestite fuori dai normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti religiosi non profit o da enti/imprese per associati, dipendenti e familiari. Non possono essere locare tramite piattaforme web o agenzie di viaggio e ospitano solo le categorie indicate nella SCIA.
Gli ostelli sono strutture rivolte prevalentemente a giovani e accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti per finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative, nonché da privati in forma imprenditoriale; per le associazioni l’attività è limitata agli associati.
I rifugi escursionistici sono collocati lungo percorsi riconosciuti di valenza turistico-culturale e non oltre 1.000 metri s.l.m.; i rifugi montani sono sopra tale quota; i bivacchi fissi sono locali di alta montagna e difficile accesso, con minimo di attrezzature, incustoditi e aperti in permanenza.
Per il turismo rurale resta ferma la disciplina previgente, con una modifica terminologica che richiede ospitalità e ristorazione anziché ospitalità e/o ristorazione.
I villaggi turistici sono strutture a gestione unitaria, su aree delimitate, con strutture allestite dal titolare o gestore per la sosta e il soggiorno di turisti normalmente sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. Con SCIA possono svolgere somministrazione di alimenti e bevande, vendita al dettaglio entro i limiti di un esercizio di vicinato e attività di centro benessere.
Altre strutture: marina resort, alloggi nautici diffusi, boat & breakfast e locazioni turistiche
Per i marina resort resta ferma la disciplina previgente regionale.
Gli alloggi nautici diffusi sono composti da un’unità centralizzata con servizi comuni e da unità da diporto attrezzate per pernottamento a bordo. Il gestore deve avere disponibilità organizzata e non occasionale delle unità, complete di mezzi di salvataggio, dotazioni di sicurezza, tracking e tracciamento storico. Le unità devono essere almeno cinque, idonee al pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici con acqua calda, doccia e contenitori per reflui; nell’unità centralizzata devono essere forniti accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze, recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. L’attività è imprenditoriale e le unità possono essere concesse in locazione. L’avvio è soggetto a SCIA al Comune, su modulo comunale basato sul modello regionale; il Comune può verificare in ogni momento i requisiti. È istituita l’anagrafe regionale presso il Dipartimento infrastrutture, mentre l’elenco è pubblicato online dal Dipartimento turismo.
Il boat & breakfast è ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto, comprensiva di pernottamento e prima colazione; non possono essere adibite più di quattro unità da diporto. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni procedimentali previste per marina resort e alloggi nautici diffusi. È abrogata la precedente disciplina regionale del 2019.
Le locazioni turistiche sono locazioni brevi di unità immobiliari abitative o porzioni di esse, non soggette a classificazione, con soggiorno fino a 30 giorni consecutivi con lo stesso cliente. L’attività è non imprenditoriale solo se svolta dallo stesso gestore in non più di quattro unità. Si applicano le norme statali richiamate in materia di locazione, fiscalità, codice identificativo e adempimenti connessi. La gestione può essere diretta o indiretta tramite agenzie immobiliari o società di intermediazione. Gli immobili devono essere regolarmente accatastati, dotati di attestazione di prestazione energetica, dichiarazione di conformità degli impianti e requisiti igienico-sanitari ed edilizi. Per l’avvio dell’attività non imprenditoriale va presentata una comunicazione al SUAP, con successiva trasmissione al Dipartimento turismo, contenente dati identificativi, indirizzo, capienza e dichiarazione di rispetto della disciplina, inclusa quella sul CIN. I soggetti devono adempiere in forma semplificata alla riscossione e versamento dell’imposta di soggiorno e alla trasmissione giornaliera telematica dei dati. Le locazioni in immobili di pregio storico-architettonico possono assumere la denominazione di locazioni turistiche in dimore d’epoca. Un decreto assessoriale, da adottare entro 90 giorni, definirà i requisiti minimi obbligatori nel rispetto della normativa statale richiamata.
Vigilanza, controlli e poteri sanzionatori
Le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte, per la generalità delle strutture, dal Dipartimento regionale del turismo e dai comuni competenti; per alloggi nautici diffusi, boat & breakfast e marina resort la competenza è del Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti. Il Comune territorialmente competente riceve il rapporto sanzionatorio ex legge n. 689/1981 e incamera il gettito delle sanzioni.
Se l’attività è esercitata senza SCIA o senza uno o più requisiti soggettivi del titolare o gestore, i dipartimenti competenti dispongono la chiusura. Se mancano requisiti strutturali o quelli minimi per la classificazione, l’attività è sospesa con termine massimo di 90 giorni per adeguarsi; decorso inutilmente il termine, segue la chiusura. Le stesse misure si applicano se il titolare o gestore impedisce gli accertamenti. In caso di inosservanza dei provvedimenti di chiusura o sospensione, il Dipartimento diffida ad adempiere entro un massimo di 5 giorni e, in caso di ulteriore inottemperanza, trasmette gli atti al Comune entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l’esecuzione coattiva mediante sigilli.
Sanzioni amministrative
La legge prevede sanzioni per principali violazioni, tra cui:
- omissione o incompletezza delle comunicazioni statistiche: da 250 a 2.500 euro;
- omissione o mancata compilazione giornaliera dei dati turistici, oltre tre volte l’anno: da 100 a 600 euro per ogni violazione;
- per le locazioni turistiche non imprenditoriali, la medesima sanzione si applica alle violazioni sui dati giornalieri;
- mancata esposizione della tabella prezzi o esposizione non visibile: da 250 a 2.500 euro;
- mancata indicazione/esposizione del CIN: da 500 a 2.500 euro;
- esercizio senza SCIA, salvo le locazioni turistiche: da 1.032 a 6.000 euro;
- mancata fornitura dei servizi previsti dalla classificazione: da 250 a 2.500 euro;
- pubblicità di un livello di classificazione diverso da quello autorizzato, omessa comunicazione del declassamento o superamento dei posti letto autorizzati: da 300 a 3.000 euro.
Modifiche normative e regime transitorio
La legge interviene anche su norme regionali previgenti, aggiornando riferimenti amministrativi e disposizioni sulla classificazione di strutture extraalberghiere, oltre a sostituire o abrogare alcune previsioni in materia di albergo diffuso, campeggi, boat & breakfast e turismo rurale.
Fino all’emanazione del decreto attuativo di cui all’articolo 5, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto assessoriale 22 novembre 2018, n. 3098/S2TUR. Le strutture già esistenti e classificate alla data di entrata in vigore del decreto attuativo dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2026, salvo quelle relative alle superfici minime delle camere e alle relative cubature, per le quali il testo esclude l’adeguamento nel regime transitorio.
Ambito territoriale ed efficacia
La disciplina ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana. La legge entra in vigore secondo le modalità di pubblicazione previste e si applica come quadro organico regionale per l’ospitalità turistica, con prevalenza delle regole speciali e dei rinvii alla normativa statale e alle discipline regionali richiamate nei singoli settori.
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