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Legge

L.R. Campania 7/2019

Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, nonché per la disciplina dell'indennità a carattere differito determinata con il sistema di calcolo contributivo [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 7/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge campana ridetermina gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità secondo un metodo contributivo con decorrenza 1° dicembre 2019, abrogando la previgente riduzione temporanea del 2017. Regola inoltre, dalla X legislatura, l’indennità a carattere differito dei consiglieri con sistema contributivo, prevedendo anche versamenti volontari per l’XI legislatura entro il 31 gennaio 2025.

Rideterminazione dei vitalizi regionali e disciplina dell'indennità differita contributiva

Rideterminazione dei vitalizi regionali e disciplina dell’indennità differita

La legge della Regione Campania interviene sui trattamenti vitalizi dei consiglieri regionali e sulla successiva indennità a carattere differito, in attuazione della legge statale di bilancio 2019 e dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 3 aprile 2019. La disciplina riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale campano e combina una rideterminazione degli assegni già in essere con un nuovo sistema contributivo per le posizioni maturate dalla X legislatura.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento disciplina:

  • la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in corso di erogazione, non ancora erogati o sospesi;
  • la disciplina dell’indennità a carattere differito, calcolata con metodo contributivo a decorrere dalla X legislatura.

La rideterminazione dei vitalizi deve avvenire considerando l’importo lordo, senza tener conto delle riduzioni temporanee previste dalla legge regionale n. 38 del 2017.

Rideterminazione degli assegni vitalizi

Gli assegni vitalizi sono ricalcolati applicando il montante contributivo individuale e i coefficienti di trasformazione stabiliti dall’Intesa. Il montante si moltiplica per il coefficiente corrispondente all’età del titolare alla data di decorrenza dell’assegno.

Per le frazioni di anno è previsto un incremento proporzionale sulla base della differenza tra il coefficiente dell’età superiore e quello dell’età inferiore, rapportata ai mesi considerati.

Limiti minimi e clausole di salvaguardia

La legge introduce più livelli di garanzia:

  • l’assegno rideterminato non può essere inferiore al risultato ottenuto applicando le aliquote dell’Allegato B, calibrate sulla differenza percentuale tra assegno originario e assegno ricalcolato;
  • in ogni caso, l’importo non può essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che il vitalizio già in godimento fosse sotto tale soglia prima della rideterminazione;
  • se la rideterminazione secondo l’Allegato A risulta più favorevole, non si applica il meccanismo dell’Allegato A e resta fermo il limite massimo dell’assegno spettante prima delle riduzioni temporanee del 2017.

Se, alla prima applicazione, la spesa complessiva supera il limite fissato dall’Intesa, le aliquote base sono incrementate per step di 0,1 fino al rientro nel limite; tali aliquote restano poi valide anche per i vitalizi liquidati successivamente.

Assegni indiretti e di reversibilità

L’assegno indiretto e quello di reversibilità sono determinati applicando all’assegno vitalizio così rideterminato la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della maturazione del diritto.

Montante contributivo dei vitalizi

Il montante contributivo si calcola secondo la nota metodologica allegata all’Intesa, con riferimento alla base imponibile e alle rivalutazioni ivi previste.

Per la contribuzione a carico del consigliere:

  • si considera quanto effettivamente versato ai fini del solo vitalizio, secondo le norme regionali vigenti nel periodo di riferimento;
  • le trattenute operate nella IX consiliatura e destinate al solo vitalizio restano valide a tutti gli effetti.

Rivalutazione dei vitalizi rideterminati

Gli assegni vitalizi e di reversibilità, una volta rideterminati, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale dal primo anno successivo alla rideterminazione, secondo l’indice ISTAT FOI.

Decorrenza della rideterminazione e abrogazioni

Gli effetti della rideterminazione decorrono dal 1° dicembre 2019.

Da tale data è anche abrogato l’articolo 1 della legge regionale n. 38 del 2017, che disciplinava la riduzione temporanea dei vitalizi.

Indennità a carattere differito: soggetti e requisiti

A decorrere dalla X legislatura regionale, ai consiglieri eletti in tale legislatura o nelle successive spetta un’indennità a carattere differito, corrisposta alla cessazione del mandato e determinata con metodo contributivo.

Il diritto matura quando ricorrono congiuntamente:

  • il compimento dei 65 anni di età;
  • almeno cinque anni di mandato consiliare, anche non consecutivi.

Per ogni anno di mandato successivo al quinto, l’età richiesta si abbassa di un anno fino a un minimo di 60 anni. Ai fini del computo del quinquennio si considerano anche i periodi anteriori alla X legislatura. Le frazioni di anno valgono come anno intero solo se pari ad almeno sei mesi e un giorno.

Contribuzione, base imponibile e montante individuale

L’indennità differita è calcolata su base contributiva moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione previsto dalla tabella applicabile della legge n. 247 del 2007, come aggiornata ai sensi della legge n. 335 del 1995.

La base imponibile contributiva coincide con l’indennità di carica lorda prevista dalla legge regionale n. 13 del 1996, con esclusione di ogni altra indennità di funzione o rimborso spese.

La contribuzione si determina applicando l’aliquota prevista dalla legge e viene rivalutata annualmente al 31 dicembre con capitalizzazione composta al tasso annuo collegato alla variazione media quinquennale del PIL nominale ISTAT.

Aliquote contributive

La quota a carico del consigliere è pari all’8,80% della base imponibile. La quota a carico dell’Assemblea legislativa è pari a 2,75 volte quella del consigliere.

Rivalutazione dell’indennità differita

L’importo dell’indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno secondo l’indice ISTAT FOI.

Decorrenza della prestazione e opzione per il mantenimento del trattamento di appartenenza

L’indennità è corrisposta:

  • dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere cessato dal mandato compie l’età richiesta;
  • se alla cessazione del mandato i requisiti sono già maturati, dal primo giorno del mese successivo alla cessazione;
  • in caso di fine legislatura, dal primo giorno del mese successivo alla fine della legislatura per chi abbia già maturato il diritto.

Se il consigliere opta per la conservazione del trattamento economico presso l’amministrazione di appartenenza, può versare mensilmente i contributi per maturare l’indennità relativa al periodo coperto da tale opzione. I contributi versati dopo l’entrata in vigore della legge non sono restituibili, salvo il caso di mancato raggiungimento del requisito minimo dei cinque anni.

Sospensione, esclusione per condanne e rinuncia

All’indennità differita si applica la disciplina di sospensione prevista dalla legge regionale n. 13 del 1996.

L’indennità è esclusa, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza e per la durata dell’interdizione dai pubblici uffici, nei confronti di chi sia condannato in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione del codice penale, se la condanna comporta l’interdizione.

L’esclusione opera anche per:

  • condanne definitive per i reati di associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso;
  • delitti aggravati ai sensi della normativa antimafia richiamata.

Il consigliere eletto dalla X legislatura in poi può rinunciare all’indennità mediante dichiarazione agli uffici competenti entro 60 giorni dalla proclamazione o, se successiva, dall’entrata in vigore della legge. In caso di rinuncia non si applicano le ritenute contributive previste.

Versamenti volontari per la XI legislatura

I consiglieri che svolgono il mandato nella XI legislatura possono chiedere, entro il 31 gennaio 2025, di effettuare i versamenti necessari per maturare l’indennità differita. Per questi soggetti la rinuncia eventualmente già presentata perde efficacia.

I versamenti arretrati possono essere effettuati:

  • in unica soluzione;
  • oppure rateizzati fino a 36 mesi dalla richiesta, anche oltre la fine della legislatura.

Su richiesta, i versamenti possono essere compensati con la quota di indennità di fine mandato già maturata. Fino al completamento del piano di versamenti il consigliere non matura il diritto all’indennità.

Applicazione alla Giunta regionale

Le disposizioni della legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale. A essi si applica anche la specifica previsione della legge regionale n. 13 del 1996 richiamata dalla norma.

Aspetti finanziari

I risparmi derivanti dalla rideterminazione dei vitalizi sono destinati all’accantonamento del Fondo rischi contenzioso.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla disciplina dell’indennità differita sono coperti:

  • per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, con risorse già iscritte nel bilancio dell’Assemblea legislativa;
  • per gli esercizi successivi al 2021, con gli stanziamenti del bilancio dell’Assemblea legislativa.

Entrata in vigore e comunicazioni istituzionali

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. In attuazione della legge statale di riferimento, la legge è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

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