Sentenza del 07/06/2019 n. 943 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Abuso del diritto - Operazioni infragruppo - Inerenza dei costi sostenuti - Assenza di valide ragioni economiche - Vantaggio fiscale indebito - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia aveva recuperato a tassazione, ai fini IRAP per il 2008, euro 10.001.226,74 oltre sanzioni. Il recupero riguardava un’operazione infragruppo: una controllata lussemburghese aveva concesso a F.S. un prestito obbligazionario di euro 180 milioni, ottenendo il diritto alla futura cessione o conversione in azioni B.I. I dividendi percepiti da F.S. erano tassati solo per il 5% ai sensi dell’art. 89, comma 2, TUIR, mentre le somme riversate alla controllata erano dedotte integralmente come costi finanziari. L’Agenzia ha ritenuto l’operazione priva di valide ragioni economiche e finalizzata essenzialmente a creare un indebito risparmio fiscale. La contribuente ha contestato, tra l’altro, il difetto di motivazione dell’avviso, l’insussistenza dell’abuso del diritto, l’autonomia della base imponibile IRAP e l’assenza di correlazione tra dividendi e costi.
La decisione
La Commissione ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia e ha ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento. Ha confermato che l’operazione infragruppo era abusiva, poiché la contribuente non aveva dimostrato concrete ragioni economiche diverse dal vantaggio fiscale né la convenienza dell’operazione rispetto ad alternative forme di finanziamento. La Commissione ha inoltre accolto l’appello incidentale dell’Agenzia: una volta riconosciuta l’abusività dell’intera operazione, non era possibile limitare il recupero al solo 50%, come aveva fatto il giudice di primo grado, perché all’operazione abusiva non poteva essere riconosciuta validità neppure parziale. È stata quindi dichiarata integralmente legittima la ripresa fiscale di euro 10.001.226,74, con condanna della contribuente al pagamento di euro 6.500,00 di spese processuali oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. 446/1997, artt. 5, 11 e 25
Disposizioni richiamate per il recupero a tassazione ai fini IRAP del maggior valore della produzione.
TUIR, art. 89, comma 2
I dividendi concorrono alla formazione del reddito nella misura del 5%, con esclusione del restante 95%.
La norma è stata applicata ai dividendi percepiti dalla contribuente; il meccanismo è stato ritenuto abusivamente combinato con la deduzione integrale delle somme riversate alla controllata.
D.P.R. 600/1973, art. 37-bis
Clausola antielusiva generale utilizzata come fondamento del principio secondo cui non sono opponibili all’Amministrazione operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette essenzialmente a ottenere vantaggi fiscali.
TUIR, art. 109, comma 8
Richiamato dall’Agenzia in relazione alla deducibilità dei costi collegati all’acquisto di diritti; il costo non può essere dedotto quando è funzionalmente collegato a componenti reddituali esenti o esclusi.
D.Lgs. 546/1992, art. 53
Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle argomentazioni già svolte può soddisfare l’onere di specificità dei motivi, anche quando il dissenso investe integralmente la decisione di primo grado.
Legge 244/2007, art. 1, comma 50
La separazione della disciplina IRAP da quella delle imposte sui redditi e il riferimento al bilancio non eliminano il principio di correlazione tra componenti positivi e costi di produzione.
Cass. SS.UU. 30055/2008; Cass. SS.UU. 15029/2009; Cass. SS.UU. 4737/2010
Affermano il principio generale antielusivo: è precluso il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto di strumenti giuridici, in assenza di ragioni economicamente apprezzabili diverse dal risparmio d’imposta.
Massime di principio
- Un’operazione non è automaticamente lecita ai fini fiscali solo perché formalmente conforme alla legge: può essere contestata come abuso del diritto se gli elementi complessivi mostrano che è stata strutturata essenzialmente per ottenere un vantaggio fiscale indebito.
- Nei finanziamenti e nelle operazioni infragruppo occorre documentare in modo concreto le ragioni economiche, la convenienza dell’operazione rispetto ad alternative realistiche e i vantaggi finanziari o industriali effettivamente conseguiti.
- Quando dividendi parzialmente esclusi o esenti vengono associati a costi dedotti integralmente, l’Amministrazione può verificare se esista una reale funzione economica del costo o se vi sia una costruzione diretta a trasformare proventi fiscalmente favoriti in oneri integralmente deducibili.
- L’assenza di valide ragioni extrafiscali, unita alla produzione di un risparmio d’imposta, può consentire la riqualificazione dell’intera operazione come abusiva.
- Se l’operazione è riconosciuta integralmente abusiva, il giudice può negare il beneficio fiscale nel suo complesso, senza necessariamente conservare una validità o deducibilità parziale dell’operazione.
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