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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22691/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla sospensione, da parte dell’ente erogatore, di aiuti compensativi al reddito previsti dalla normativa comunitaria in favore di un coltivatore diretto, a seguito della pendenza di un procedimento penale per indebita percezione di contributi. Dopo la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, l’ente ha adottato un provvedimento di accertamento di somme indebitamente percepite e ha disposto la compensazione tra i crediti maturati dall’agricoltore per annualità successive e le somme ritenute indebitamente erogate per annualità precedenti. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’ente al pagamento degli aiuti per alcune annualità, oppure in subordine l’accertamento della prescrizione del diritto dell’ente alla ripetizione di quanto indebitamente erogato. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 37 c.p.c., sostenendo che la questione avrebbe imposto il rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario; 2) violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., contestando la ripartizione dell’onere della prova e sostenendo che spettasse all’ente provare il proprio diritto alla ripetizione; 3) violazione dell’art. 28 del Reg. UE n. 908/2014, contestando la legittimità della compensazione operata dall’ente e l’efficacia del provvedimento amministrativo posto a base del recupero, anche in relazione alla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha condiviso integralmente la proposta del consigliere relatore e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo non era specifico né pertinente, perché la Corte d’appello non aveva affermato la giurisdizione amministrativa ma si era limitata a valorizzare la mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo del provvedimento del 2013; ha inoltre osservato che la giurisdizione ordinaria risultava comunque non controversa nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confutava la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, fondata non solo sull’onere della prova ma anche sull’avvenuto accertamento, in fatto, della percezione indebita dei contributi; inoltre la censura mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in cassazione, specie in presenza di doppia conforme. Anche il terzo motivo è stato reputato inammissibile, poiché censurava una compensazione che i giudici di merito avevano ritenuto ammissibile in quanto basata su un controcredito certo, liquido ed esigibile, e perché introduceva questioni di fatto e nuove eccezioni non trattate nei gradi di merito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti previsti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.c.

    È stato invocato per sostenere un preteso difetto di giurisdizione, ma la Corte ha ritenuto la censura non pertinente perché la sentenza d’appello non aveva affrontato la giurisdizione in quel senso.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l’azione dell’ente fosse di ripetizione di indebito; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non scalfiva l’autonoma ratio dell’accertata percezione indebita.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la distribuzione dell’onere della prova; la Corte ha osservato che la decisione di merito si fondava anche sull’accertamento concreto del controcredito dell’ente.

  • art. 28 del Reg. UE n. 908/2014

    Invocato per negare la legittimità della compensazione dei crediti PAC; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché contraria all’accertamento di merito sulla certezza e liquidità del controcredito.

  • art. 33 del D. Lgs. n. 228/2001

    Norma richiamata quale base della sospensione dell’erogazione degli aiuti compensativi da parte dell’ente.

  • art. 5 del Reg. CE n. 885/2006

    Richiamato come base del provvedimento di deduzione dei contributi indebitamente percepiti dai crediti futuri del beneficiario.

  • art. 5-ter del Reg. CE n. 885/2006

    Richiamato dalla Corte d’appello per affermare la legittimazione dell’ente al recupero dei contributi indebitamente erogati mediante trattenuta sui pagamenti futuri.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per escludere la possibilità di censurare in cassazione il vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso e, in particolare, per delimitare i vizi deducibili in cassazione.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio e per la procedura di definizione accelerata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Base della proposta del consigliere relatore e della decisione conforme che ha condotto all’inammissibilità del ricorso.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente a una somma in favore della Cassa delle ammende per decisione conforme alla proposta.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

  • Cass. Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020

    Citata per il principio secondo cui spetta all’amministrazione giudiziaria verificare in concreto la debenza dell’ulteriore contributo unificato.

  • Cass. Sez. 1, n. 24325 del 3/11/2020

    Citata come precedente consolidato sull’ammissibilità della compensazione impropria tra crediti PAC e debiti dell’agricoltore, a condizione che il controcredito sia certo e liquido.

Massime di principio

  • In tema di crediti agricoli PAC, è ammissibile la compensazione impropria o atecnica tra crediti del beneficiario e controcrediti dell’ente erogatore, purché il controcredito sia certo, liquido ed esigibile secondo l’accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in richieste di riesame del fatto e delle prove; ciò è tanto più vero in presenza di doppia conforme, che limita la deduzione del vizio motivazionale.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; la mancata confutazione di una ratio decisiva rende il motivo inammissibile.
  • La censura per difetto di giurisdizione o per erroneo rilievo della definitività di un provvedimento amministrativo deve essere specifica e deve indicare come e quando la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto l’indebita percezione di contributi e la definitività del provvedimento amministrativo di recupero, la contestazione in cassazione non può limitarsi a negare in astratto il potere di compensazione o di recupero dell’ente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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