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Circolare

Circolare numero 29 del 23-2-2006

Vengono chiariti i criteri per l’applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.In presenza del previsto requisito contributivo i versamenti volontari sono ammessi in tutte le fattispecie di rapporto di lavoro a tempo parziale

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i lavoratori iscritti alle gestioni indicate possono coprire con versamenti volontari i periodi di part-time successivi al 31 dicembre 1996 non coperti da contribuzione obbligatoria, indipendentemente dal tipo di part-time. Vengono spiegati i criteri di valutazione dei periodi ai fini del diritto e della misura della pensione, i requisiti per l’autorizzazione, le modalità di calcolo del contributo, i termini di domanda e di pagamento, nonché le disposizioni transitorie per le richieste pregresse. La disciplina si applica anche ai casi di part-time orizzontale, verticale, ciclico e misto, con effetti diversi a seconda della collocazione temporale della prestazione lavorativa.

Versamenti volontari per periodi di part-time successivi al 31 dicembre 1996

Versamenti volontari per periodi di part-time successivi al 31 dicembre 1996

La circolare detta le istruzioni operative per l’esercizio della facoltà di versamento volontario prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, come modificato dal D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278. L’obiettivo è consentire ai lavoratori a tempo parziale di coprire, su domanda, i periodi successivi al 31 dicembre 1996 non coperti da contribuzione obbligatoria.

Ambito di applicazione soggettivo

Le istruzioni riguardano gli assicurati del FPLD, gli iscritti in evidenza contabile separata del Fondo (autoferrotranvieri, elettrici, telefonici, dipendenti degli enti creditizi, dirigenti ex INPDAI), nonché i lavoratori assicurati ai Fondi "Volo" e "Dazio" e gli iscritti al Fondo Ferrovieri. La circolare precisa che tratta esclusivamente le modalità di esercizio della facoltà dei versamenti volontari, non la disciplina generale del riscatto.

Tipologie di rapporto di lavoro a part-time

Viene ricostruita l’evoluzione della nozione di part-time: in passato erano distinte tre forme principali, ossia part-time orizzontale, verticale e ciclico. Il D.Lgs. n. 61/2000 ha ridefinito la materia distinguendo il part-time orizzontale, con riduzione giornaliera dell’orario, e il part-time verticale, con attività a tempo pieno in periodi prefissati della settimana, del mese o dell’anno. La circolare chiarisce inoltre che il sistema contrattuale può prevedere combinazioni tra le due forme, configurando il cosiddetto part-time misto.

Valutazione dei periodi ai fini del diritto e della misura della pensione

La disciplina conferma la duplice valutazione dei periodi di lavoro a tempo parziale: una ai fini del diritto a pensione e una ai fini della misura. Ai fini del diritto si applicano i principi generali dell’assicurazione obbligatoria IVS e i criteri dell’articolo 7, commi da 1 a 5, della legge n. 638/1983, come modificato dalla legge n. 389/1989. Non sono ammesse deroghe alla disciplina della determinazione dell’anzianità contributiva utile al diritto.

I periodi di part-time sono valutati per intero ai fini del diritto quando la retribuzione media settimanale raggiunge almeno il minimale previsto per l’anno interessato; in caso contrario, viene riconosciuto un numero di contributi proporzionale al rapporto tra imponibile retributivo annuo e minimale settimanale. Ai fini della misura della pensione, invece, l’anzianità contributiva è proporzionale all’orario effettivamente svolto e deriva dal rapporto tra ore retribuite nell’anno solare e ore settimanali previste per i lavoratori a tempo pieno.

Applicabilità della norma alle diverse forme di part-time

La circolare chiarisce che la facoltà di versamento volontario può essere esercitata in tutte le tipologie di part-time, anche quando non vi sia una totale assenza di attività per l’intera settimana. Nei rapporti a part-time orizzontale o verticale con attività prestata in alcuni giorni della settimana, la presenza di giornate o ore non lavorate comporta comunque assenza di prestazione, di retribuzione e di contribuzione per la parte non lavorata. Ciò consente di individuare il differenziale tra anzianità utile per il diritto e anzianità utile per la misura, e quindi di ammettere l’integrazione volontaria.

Nei rapporti a part-time verticale con alternanza di settimane lavorate e settimane interamente non lavorate, il versamento volontario può coprire i periodi di totale assenza di prestazione. Nei casi di orario ridotto settimanale, invece, il versamento ha normalmente effetto integrativo della sola misura della pensione.

Natura ed effetti dei versamenti volontari

La circolare distingue gli effetti del versamento a seconda della struttura temporale del rapporto. Se il versamento riguarda periodi di totale assenza della prestazione, esso produce copertura utile sia per il diritto sia per la misura della pensione. Se invece concerne periodi di attività settimanale con orario ridotto, il versamento incrementa di norma soltanto la misura, integrando la retribuzione dell’anno interessato; può però incidere anche sul diritto qualora l’aumento dell’imponibile faccia venire meno gli effetti restrittivi dell’articolo 7 della legge n. 638/1983.

Requisiti per l’autorizzazione

Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, possono essere autorizzati ai versamenti volontari i lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive che facciano valere almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la domanda. Il comma 3 richiede la prova dello stato di occupazione a tempo parziale per l’intero periodo da coprire o integrare, ma la circolare osserva che tale dato è desumibile direttamente dagli archivi INPS e che pertanto non occorre, in concreto, una specifica produzione documentale da parte dell’interessato.

Domanda di autorizzazione, termini e decadenza

L’autorizzazione è rilasciata sulla base di apposite domande riferite ad anni già conclusi e a situazioni contributive consolidate. È previsto uno specifico modulo, da riprodurre a cura delle sedi, utilizzabile anche da chi abbia cessato l’attività lavorativa e chieda la prosecuzione volontaria.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla scadenza ordinaria del termine per la consegna al lavoratore della certificazione CUD riferita all’anno interessato. Decorso tale termine, il periodo non può più essere coperto con versamenti volontari e resta possibile soltanto il riscatto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 8.

Verifica del requisito contributivo e calcolo del contributo

Per l’accertamento del requisito contributivo devono essere considerate tutte le settimane in cui è stata svolta attività lavorativa, anche se a tempo parziale, purché utili al diritto a pensione nel rispetto dell’articolo 7 della legge n. 638/1983. Una volta individuate le settimane autorizzabili, il contributo volontario è calcolato sul valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita nell’anno interessato, determinato dividendo le retribuzioni complessive annue per le settimane utili alla misura della pensione.

Questo valore rappresenta la retribuzione teorica di una settimana interamente lavorata e serve per definire l’importo settimanale del contributo volontario. Per il calcolo va applicata l’aliquota percentuale IVS vigente nella gestione interessata e nel periodo da coprire o integrare.

Notifica dell’autorizzazione e termini di versamento

Il provvedimento di autorizzazione e il bollettino per il pagamento vengono spediti al richiedente tramite raccomandata con avviso di ricevimento. I versamenti devono essere effettuati entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello di notifica dell’autorizzazione; in caso contrario si verifica la decadenza. I pagamenti tardivi sono inefficaci e devono essere rimborsati senza interessi.

La circolare ribadisce che, una volta scaduto il termine, l’interessato non può più utilizzare i versamenti volontari per coprire quei periodi, potendo ricorrere solo al riscatto.

Duplice autorizzazione per chi può proseguire volontariamente

Se il lavoratore a part-time possiede anche i requisiti per la prosecuzione volontaria dopo la cessazione del lavoro, deve essere rilasciata una duplice autorizzazione. La prima è specifica per la copertura o integrazione dei periodi di part-time già trascorsi; la seconda ha efficacia a tempo indeterminato per i periodi successivi alla decorrenza assegnata, individuata nel primo sabato successivo alla domanda, nonché per le eventuali settimane prive di contribuzione comprese nel semestre anteriore alla domanda.

I relativi versamenti seguono termini diversi: per i periodi di part-time già trascorsi, il pagamento va effettuato entro l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello di notifica; per i periodi successivi alla cessazione dell’attività, il versamento è trimestrale e deve essere eseguito entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre solare di riferimento.

Disposizioni transitorie e superamento di precedenti istruzioni

La circolare dichiara superate le disposizioni contenute nella circolare n. 123 del 31 maggio 1993 e nella circolare n. 111 del 18 maggio 1999, nella parte in cui escludevano o limitavano i versamenti volontari per il part-time orizzontale e verticale. In via transitoria, le richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di attività svolta a part-time dal 1° gennaio 1997 in poi, se presentate entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare, devono essere accolte favorevolmente. Nello stesso termine possono essere riesaminate, su istanza dell’interessato, le pratiche già definite in modo non conforme alle nuove istruzioni.

Per tali domande transitorie il requisito contributivo va verificato alla data di presentazione della domanda, a prescindere dagli anni per i quali viene richiesta l’autorizzazione. Decorso il termine di tre mesi, l’autorizzazione ai versamenti volontari può essere rilasciata solo per periodi per i quali non sia già scaduto il termine ordinario di presentazione della domanda, cioè entro 12 mesi dalla scadenza del CUD dell’anno interessato.

Gestione dei ricorsi

La circolare conclude precisando che i ricorsi ancora pendenti presso la Direzione, relativi alle questioni trattate, saranno restituiti alle strutture periferiche competenti per la definizione secondo le nuove istruzioni e per la successiva notifica delle decisioni agli interessati.

Punti principali

Ambito soggettivo e normativa di riferimento

L’articolo 8 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, come integrato dal D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, consente, su domanda, di coprire mediante riscatto o versamenti volontari i periodi successivi al 31 dicembre 1996 non coperti da contribuzione obbligatoria nei rapporti di lavoro a part-time. La circolare disciplina solo le modalità di esercizio della facoltà di versamento volontario e riguarda gli assicurati del FPLD, gli iscritti in evidenza contabile separata del Fondo, i lavoratori dei Fondi Volo e Dazio e gli iscritti al Fondo Ferrovieri.

Tipologie di part-time considerate

Vengono richiamate le diverse forme di lavoro a tempo parziale: orizzontale, con attività resa quotidianamente ad orario ridotto; verticale, con prestazione concentrata in alcuni giorni della settimana o in periodi prefissati; ciclico, con attività concentrata in alcune settimane o mesi alternata a periodi di non attività; e misto, risultante dalla combinazione di orizzontale e verticale prevista dalla contrattazione collettiva.

Valutazione contributiva ai fini pensionistici

La normativa conferma la duplice valutazione dei periodi di part-time: una per il diritto a pensione e una per la misura della pensione. Ai fini del diritto, i periodi sono valutati per intero se la retribuzione media settimanale raggiunge il minimale; in difetto, si riconosce un numero di contributi proporzionale tra imponibile annuo e minimale settimanale. Ai fini della misura, l’anzianità contributiva è proporzionale all’orario svolto, rapportando le ore retribuite annue alle ore settimanali previste per il tempo pieno.

Applicabilità dei versamenti volontari a tutte le forme di part-time

La circolare chiarisce che la facoltà dei versamenti volontari è esercitabile anche nei casi di part-time orizzontale e verticale con attività in alcuni giorni della settimana. In tali ipotesi, pur essendo presente una qualche copertura contributiva nelle settimane parzialmente lavorate, esistono comunque periodi o porzioni di prestazione non lavorata e non retribuita che consentono l’integrazione volontaria. Nei part-time con alternanza di periodi di attività e non attività, la distinzione tra settimane coperte e non coperte è immediata.

Effetti del versamento volontario

Nei periodi totalmente non lavorati del part-time verticale, il versamento volontario copre sia ai fini del diritto sia della misura della pensione. Nei casi di orario ridotto settimanale, invece, il versamento ha normalmente funzione integrativa della sola misura della pensione, salvo l’eventuale effetto incrementativo sul diritto derivante dall’articolo 7 della legge n. 638/1983. Nel part-time misto i due effetti si combinano a seconda che il periodo sia di orario ridotto o di totale non attività.

Requisiti per l’autorizzazione e prova del part-time

Possono essere autorizzati i lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive che facciano valere almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la domanda. È richiesto che l’interessato provi lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo da coprire, ma la circolare precisa che tale stato è già rilevabile dagli archivi INPS e quindi non è necessaria documentazione specifica da parte dell’interessato.

Domanda, decadenza ed effetti temporali

L’autorizzazione deve essere richiesta con apposito modulo e, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla scadenza ordinaria del termine per la consegna del CUD riferito all’anno interessato. Decorso tale termine, il periodo non può più essere coperto con versamenti volontari e resta esperibile solo il riscatto. Le domande riguardano anni già conclusi e situazioni contributive consolidate.

Calcolo del contributo volontario

Verificato il requisito contributivo, il contributo è determinato sulla base del valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita nell’anno interessato, ottenuto dividendo le retribuzioni complessive annue per le settimane utili alla misura della pensione. Tale valore, considerato retribuzione teorica di una settimana interamente lavorata, serve per calcolare il contributo settimanale da versare, applicando l’aliquota IVS vigente nella gestione e nel periodo da coprire o integrare.

Notifica dell’autorizzazione e termini di pagamento

Il provvedimento di autorizzazione e il bollettino di pagamento sono inviati con raccomandata con avviso di ricevimento. I versamenti devono essere effettuati entro la fine del trimestre successivo a quello di notifica, pena la decadenza; i pagamenti tardivi sono inefficaci e devono essere rimborsati senza interessi. Decorso il termine, la copertura può avvenire solo tramite riscatto.

Duplice autorizzazione in caso di prosecuzione volontaria

Se il richiedente possiede anche i requisiti per la prosecuzione volontaria dopo la cessazione dell’attività lavorativa, la circolare prevede il rilascio di una duplice autorizzazione: una specifica per i periodi di part-time già trascorsi e una a tempo indeterminato per i periodi successivi alla decorrenza assegnata, nonché per eventuali settimane scoperte nel semestre anteriore alla domanda. I termini di versamento variano in funzione della tipologia di autorizzazione.

Disposizioni transitorie e superamento di precedenti istruzioni

Sono superate le indicazioni delle circolari n. 123 del 31 maggio 1993 e n. 111 del 18 maggio 1999 nella parte in cui escludevano o limitavano i versamenti volontari per il part-time orizzontale e verticale. In via transitoria, le domande per la copertura volontaria dei periodi di part-time dal 1° gennaio 1997 in poi, presentate entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare, devono essere accolte favorevolmente; entro lo stesso termine possono essere riesaminate le pratiche già definite in senso non conforme. Per tali domande transitorie, il requisito contributivo va verificato alla data di presentazione della domanda.

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