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Messaggio

Messaggio numero 1713 del 21-04-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che per il 2017 le Regioni e Province autonome possono concedere CIG in deroga in continuità con precedenti trattamenti ordinari o con prestazioni dei fondi di solidarietà, anche se i periodi ricadono nel 2017, purché vi sia continuità senza soluzione di continuità e siano rispettate le condizioni del D.I. n. 83473/2014. Inoltre, le ferie programmate/chiusura aziendale non interrompono la continuità e richiedono specifica dichiarazione del datore di lavoro e sblocco della domanda da parte della sede territoriale.

Chiarimenti su CIG in deroga 2017, continuità con ammortizzatori ordinari e ferie programmate

CIG in deroga 2017: continuità con trattamenti precedenti e ferie programmate

Il documento fornisce chiarimenti operativi sull’applicazione della decretazione in deroga per l’annualità 2017, alla luce della circolare ministeriale n. 34 del 4 novembre 2016 e della circolare INPS n. 217 del 13 dicembre 2016. L’obiettivo è precisare quando sia possibile autorizzare trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga in continuità con altri ammortizzatori sociali e come considerare le ferie programmate o la chiusura aziendale ai fini della continuità.

Quadro normativo e condizioni generali

La circolare ministeriale n. 34/2016 ha previsto che Regioni e Province autonome possano utilizzare fino al 50% delle risorse destinate alla decretazione in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014. Tale facoltà riguarda anche concessioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

  • i trattamenti siano consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo il 31 dicembre 2016;
  • i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

La circolare INPS n. 217/2016 ha inoltre chiarito che la CIG in deroga può riguardare periodi che iniziano e terminano nel 2017, purché siano senza soluzione di continuità rispetto a precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016.

Chiarimenti ministeriali del 6 aprile 2017

A seguito delle criticità emerse nei primi mesi di applicazione, il Ministero vigilante, con nota prot. n. 5889 del 6 aprile 2017, ha fornito chiarimenti su due profili principali:

  • l’ambito di applicazione della decretazione per il 2017;
  • la gestione delle ferie programmate e della chiusura aziendale.

Ammortizzatori sociali considerati ai fini della continuità

Il Ministero ha precisato che devono essere considerati ammortizzatori sociali, ai fini della continuità con la CIG in deroga, anche:

  • le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro, quali assegno ordinario e assegno di solidarietà, garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.);
  • le prestazioni garantite dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi;
  • le prestazioni garantite da tutti i fondi di solidarietà disciplinati dagli artt. 26 e seguenti del d.lgs. 148/2016.

Ne consegue che le Regioni e le Province autonome possono decretare CIG in deroga per il 2017 in continuità con le prestazioni erogate da tali fondi.

Dichiarazione del datore di lavoro per i fondi alternativi

Il documento evidenzia che i Fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all’art. 27 del d.lgs. 148/2016 non sono gestiti dall’Istituto. Per consentire la verifica del requisito della continuità, il datore di lavoro deve quindi trasmettere all’Istituto una specifica dichiarazione di responsabilità contenente:

  • l’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai citati fondi;
  • la data di fine dell’intervento.

Ferie programmate e chiusura aziendale

Con riferimento all’art. 2, comma 9, del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014, che richiede l’uso preventivo degli strumenti ordinari di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue, il Ministero ha chiarito che la fruizione delle ferie programmate o la chiusura aziendale non può essere considerata una ripresa dell’attività lavorativa.

Tale fruizione deve essere considerata:

  • un adempimento necessario per accedere alla CIGD;
  • non un periodo interruttivo della continuità richiesta per i trattamenti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016.

Pertanto, se a un periodo di intervento dell’ammortizzatore ordinario segue la fruizione di ferie programmate o la chiusura aziendale e il periodo complessivo termina oltre il 31 dicembre 2016, è possibile la concessione di trattamenti di cassa integrazione in deroga per il 2017.

Dichiarazione relativa a ferie/chiusura aziendale e sblocco della domanda

Anche in questo caso il datore di lavoro deve presentare all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità che attesti:

  • l’avvenuta fruizione delle ferie programmate o della chiusura aziendale;
  • la data di conclusione delle stesse.

La sede territoriale che ha in carico l’autorizzazione della domanda deve provvedere a richiederne lo sblocco.

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