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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01419/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un accordo quadro di cessione di crediti pro soluto e da un contestuale mandato alla gestione e all'incasso di finanziamenti contro cessione del quinto di stipendio. La società ricorrente sosteneva di aver diritto ai compensi pattuiti per le estinzioni anticipate dei finanziamenti anche dopo la cessazione del mandato all'incasso, deducendo che il calcolo doveva essere compiuto sulla base delle clausole contrattuali specificamente dedicate al compenso e allegando che la banca, dopo aver revocato il mandato e internalizzato le attività di gestione/incasso, aveva impedito la verifica degli estinti anticipati. Inoltre, contestava la legittimità dell'escussione di un pegno costituito su somme depositate su un conto presso la banca, chiedendone la restituzione per asserita violazione della disciplina sulle garanzie finanziarie e per nullità del pegno, anche in relazione al divieto di patto commissorio e alla mancata previsione di un meccanismo di restituzione dell'eccedenza. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte d'appello avesse esaminato clausole contrattuali non pertinenti invece di quelle che disciplinavano il compenso; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e perplessa, soprattutto sulla cessazione del mandato all'incasso; 3) omessa pronuncia, perché la corte d'appello non si sarebbe pronunciata sulla subordinata domanda restitutoria fondata sul sopravvenuto venir meno delle obbligazioni garantite dal pegno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, essendo stato l'appello proposto nel 2019, operava il limite dell'art. 348-ter c.p.c. e la ricorrente non aveva dimostrato che la decisione di appello fosse fondata su ragioni di fatto diverse da quelle di primo grado; in più, la stessa ricorrente affermava che la corte d'appello aveva reiterato l'errore del primo giudice. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava una vera anomalia motivazionale al livello del "minimo costituzionale", ma mirava a contestare l'interpretazione delle clausole contrattuali e quindi a ottenere una nuova valutazione di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'interpretazione della domanda e della sua estensione è attività riservata al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, qui non adeguatamente prospettato. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nel giudizio di appello instaurato nel 2019, il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è scrutinabile quando la sentenza di appello non si discosta dal ragionamento del primo giudice e il ricorrente non dimostra la diversità delle rispettive ragioni di fatto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è consentito censurare il semplice risultato interpretativo o chiedere una nuova valutazione del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione apparente, contraddittoria o perplessa è denunciabile solo se integra una vera anomalia motivazionale al livello del minimo costituzionale; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 404 c.p.c.

    L'intervento del terzo in appello è inammissibile in difetto dei presupposti per l'opposizione di terzo.

  • art. 345 c.p.c.

    La domanda o censura introdotta per la prima volta in appello è inammissibile come nuova.

  • D.Lgs. n. 170/2004, art. 8

    La Corte d'appello aveva ritenuto tardive le contestazioni relative alla disciplina delle garanzie finanziarie, essendo soggette a decadenza; la Cassazione non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura per omesso esame o vizio motivazionale non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle clausole contrattuali o delle risultanze di merito, ma deve individuare una reale anomalia motivazionale o un fatto storico decisivo non esaminato.
  • Quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado senza distaccarsene sul piano delle ragioni di fatto, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra il limite dell'art. 348-ter c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale e della sua estensione appartiene al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione nei termini oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia radicalmente mancante, meramente apparente, intrinsecamente irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non basta contestare che il giudice abbia interpretato diversamente il contenuto del contratto.
  • La deduzione di nullità o illegittimità di una garanzia e della sua escussione deve risultare tempestivamente e specificamente prospettata nei gradi di merito, altrimenti la relativa censura può essere dichiarata nuova o comunque preclusa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandatoFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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