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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11585/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000: si contestava che il patteggiamento fosse precluso perché l'imputato non aveva pagato integralmente il debito tributario riferibile al reato; (2) inosservanza dell'art. 216, u.c., legge fallimentare e dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., per la mancata applicazione delle pene accessorie fallimentari che, secondo il ricorrente, non erano state concordate e dovevano essere obbligatoriamente disposte.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto parzialmente fondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità: la Corte ha precisato che l'estinzione del debito tributario non è di per sé presupposto di legittimità del patteggiamento e che il pubblico ministero avrebbe dovuto fornire elementi specifici sull'esistenza di un debito tributario derivante dalla condotta imputata, onere non assolto. Il secondo motivo è stato accolto: l'accordo di patteggiamento ha illegittimamente omesso l'applicazione obbligatoria delle pene accessorie fallimentari. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alle pene accessorie fallimentari e rinviata al Tribunale di Grosseto per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    La norma è invocata dal ricorrente per sostenere la preclusione del patteggiamento ove non sia stato estinto il debito tributario; la Corte osserva però che l'estinzione non costituisce di per sé presupposto di legittimità del patteggiamento e che spetta al pubblico ministero dimostrare, con adeguata specificità, l'esistenza di un debito tributario riferibile alla condotta.

  • art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato nella motivazione per spiegare il rapporto tra estinzione del debito e applicazione della pena nei reati tributari: la Corte chiarisce che l'applicabilità della pena non è automaticamente condizionata al pagamento integrale del debito, ma il PM deve fornire elementi specifici sull'esistenza del debito.

  • art. 216, u.c., legge fallimentare

    La norma è richiamata in relazione all'obbligatorietà di talune pene accessorie in materia fallimentare; la Corte ha ritenuto che tali pene accessorie, se obbligatorie e non concordate diversamente, non possano essere omesse dall'accordo di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina del patteggiamento e degli effetti dell'accordo; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione per censurare l'omessa applicazione di pene accessorie obbligatorie non oggetto di diverso accordo.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sentenza di patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 è quella impugnata; la Corte ha valutato l'ammissibilità e il contenuto dell'accordo rispetto alle pene accessorie.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione in cassazione (ambito e specificità dei motivi), utilizzato per valutare l'ammissibilità del primo motivo sollevato dal ricorrente.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 25, comma 1, lett. a), n.1)

    Richiamato per indicare la modifica normativa relativa al patteggiamento cd. "allargato" e il contesto in cui la giurisprudenza di legittimità ammette il ricorso per cassazione avverso omissioni di pene accessorie obbligatorie.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento per reati tributari la mera affermazione che il debito non è stato estinto non è sufficiente: il pubblico ministero deve fornire elementi specifici che dimostrino l'esistenza di un debito tributario riconducibile alla condotta imputata e ancora non estinto, altrimenti il motivo di impugnazione è aspecifico e inammissibile.
  • L'estinzione del debito tributario tramite pagamento prima del dibattimento non è automaticamente condizione di legittimità del patteggiamento; la questione va valutata con riferimento alla prova specifica della sussistenza e dell'insolvenza del debito.
  • Le pene accessorie previste obbligatoriamente dalla normativa fallimentare non possono essere eliminate dall'accordo di patteggiamento se non sono state oggetto di un diverso e valido accordo tra le parti; la loro omessa applicazione può essere motivo di annullamento in Cassazione.
  • È ammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare l'omissione di pene accessorie obbligatorie nel patteggiamento (anche dopo le modifiche normative del 2022), con la possibilità di annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio limitatamente a quel punto.
  • In simili procedimenti conviene che l'accordo di patteggiamento espliciti chiaramente la sorte delle pene accessorie e che il PM alleghi e documenti, con specificità, eventuali debiti tributari posti alla base del reato tributario contestato.

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