Cassazione Penale, Sentenza n. 11585/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000: si contestava che il patteggiamento fosse precluso perché l'imputato non aveva pagato integralmente il debito tributario riferibile al reato; (2) inosservanza dell'art. 216, u.c., legge fallimentare e dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., per la mancata applicazione delle pene accessorie fallimentari che, secondo il ricorrente, non erano state concordate e dovevano essere obbligatoriamente disposte.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto parzialmente fondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità: la Corte ha precisato che l'estinzione del debito tributario non è di per sé presupposto di legittimità del patteggiamento e che il pubblico ministero avrebbe dovuto fornire elementi specifici sull'esistenza di un debito tributario derivante dalla condotta imputata, onere non assolto. Il secondo motivo è stato accolto: l'accordo di patteggiamento ha illegittimamente omesso l'applicazione obbligatoria delle pene accessorie fallimentari. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alle pene accessorie fallimentari e rinviata al Tribunale di Grosseto per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74/2000
La norma è invocata dal ricorrente per sostenere la preclusione del patteggiamento ove non sia stato estinto il debito tributario; la Corte osserva però che l'estinzione non costituisce di per sé presupposto di legittimità del patteggiamento e che spetta al pubblico ministero dimostrare, con adeguata specificità, l'esistenza di un debito tributario riferibile alla condotta.
art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000
Richiamato nella motivazione per spiegare il rapporto tra estinzione del debito e applicazione della pena nei reati tributari: la Corte chiarisce che l'applicabilità della pena non è automaticamente condizionata al pagamento integrale del debito, ma il PM deve fornire elementi specifici sull'esistenza del debito.
art. 216, u.c., legge fallimentare
La norma è richiamata in relazione all'obbligatorietà di talune pene accessorie in materia fallimentare; la Corte ha ritenuto che tali pene accessorie, se obbligatorie e non concordate diversamente, non possano essere omesse dall'accordo di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina del patteggiamento e degli effetti dell'accordo; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione per censurare l'omessa applicazione di pene accessorie obbligatorie non oggetto di diverso accordo.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sentenza di patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 è quella impugnata; la Corte ha valutato l'ammissibilità e il contenuto dell'accordo rispetto alle pene accessorie.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione in cassazione (ambito e specificità dei motivi), utilizzato per valutare l'ammissibilità del primo motivo sollevato dal ricorrente.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 25, comma 1, lett. a), n.1)
Richiamato per indicare la modifica normativa relativa al patteggiamento cd. "allargato" e il contesto in cui la giurisprudenza di legittimità ammette il ricorso per cassazione avverso omissioni di pene accessorie obbligatorie.
Massime di principio
- Nel patteggiamento per reati tributari la mera affermazione che il debito non è stato estinto non è sufficiente: il pubblico ministero deve fornire elementi specifici che dimostrino l'esistenza di un debito tributario riconducibile alla condotta imputata e ancora non estinto, altrimenti il motivo di impugnazione è aspecifico e inammissibile.
- L'estinzione del debito tributario tramite pagamento prima del dibattimento non è automaticamente condizione di legittimità del patteggiamento; la questione va valutata con riferimento alla prova specifica della sussistenza e dell'insolvenza del debito.
- Le pene accessorie previste obbligatoriamente dalla normativa fallimentare non possono essere eliminate dall'accordo di patteggiamento se non sono state oggetto di un diverso e valido accordo tra le parti; la loro omessa applicazione può essere motivo di annullamento in Cassazione.
- È ammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare l'omissione di pene accessorie obbligatorie nel patteggiamento (anche dopo le modifiche normative del 2022), con la possibilità di annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio limitatamente a quel punto.
- In simili procedimenti conviene che l'accordo di patteggiamento espliciti chiaramente la sorte delle pene accessorie e che il PM alleghi e documenti, con specificità, eventuali debiti tributari posti alla base del reato tributario contestato.
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