Messaggio numero 15709 del 9-11-1999
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che le imprese di pulizie, in via generale, vanno inquadrate nel settore terziario, ma possono essere classificate nel settore industria come attività ausiliaria quando l’attività sia contrattualmente e concretamente qualificabile come manutenzione di impianti industriali inserita nel processo produttivo. Inoltre, invita le sedi a riesaminare, in caso di ricorso o opposizione, le posizioni delle agenzie di viaggio e turismo per verificare i requisiti di accesso agli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 1089/68.
Classificazione previdenziale imprese di pulizie industriali e sgravi contributivi agenzie di viaggio e turismo
Classificazione previdenziale delle imprese di pulizie industriali
Il documento interviene sulla corretta classificazione previdenziale delle imprese di pulizie, richiamando i criteri del manuale di classificazione dei datori di lavoro in base all’art. 49 della legge n. 88/1989, trasmesso con circolare n. 65 del 25 marzo 1996 e confermato con circolare n. 28 del 12 febbraio 1997. La regola generale affermata è che le imprese di pulizie devono essere inquadrate nel settore terziario, per attività di servizi, anche quando l’attività sia svolta all’interno di stabilimenti industriali e anche secondo la codifica ISTAT 1991.
Eccezione per attività qualificata come manutentiva
In sede di esame di un ricorso amministrativo, è emerso il caso di un’impresa trasferita al settore terziario in forza dell’art. 2, comma 215, della legge n. 662/1996, che ha prodotto documentazione relativa a penalizzazioni contrattuali previste con la committente. Tali penalizzazioni riguardavano:
- la mancata esecuzione delle pulizie sulle catene di produzione;
- l’utilizzo di materiali non idonei nella pulizia degli impianti;
- i danni arrecati alla produzione industriale per alterazioni ai circuiti dell’attività produttiva.
Alla luce di tali elementi, l’attività è stata considerata, di fatto, manutentiva degli impianti industriali e inserita nella fase del processo produttivo, assumendo natura ausiliaria rispetto a quella produttiva dell’industria. Il fondamento normativo richiamato è l’art. 49, comma 1, lettera a), della legge n. 88/1989, per la stretta interconnessione con l’attività produttiva e per la funzione di obiettiva agevolazione dell’attività industriale.
Indicazioni alle sedi e riesame delle posizioni
Il documento invita le sedi a riesaminare, ove richiesto, la classificazione delle imprese di pulizie per evitare discriminazioni tra aziende che svolgono la medesima attività con le stesse caratteristiche. Anche se vi siano state delibere di reiezione di ricorsi da parte dell’organo competente, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi richiamato dalla circolare n. 125 del 5 giugno 1993, può essere disposta la classificazione nel settore industria come attività ausiliaria.
Tale soluzione è però limitata ai soli casi in cui ricorrano le circostanze contrattuali indicate, cioè quando l’attività di pulizia sia effettivamente qualificabile come attività manutentiva di impianti industriali, inserita nella fase del processo produttivo.
Sgravi contributivi per agenzie di viaggio e turismo
La seconda parte del documento riguarda le agenzie di viaggio e turismo e gli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 1089/1968, identificati con il codice di autorizzazione 8Z. A seguito delle precisazioni fornite con la circolare n. 137 del 18 giugno 1999, trasmessa con messaggio n. 01196 del 25 giugno 1999, gli organismi di categoria hanno segnalato che alcune sedi avrebbero sospeso a tutte le imprese interessate l’ammissione al beneficio.
Il documento dispone che, in caso di ricorso o anche di semplice opposizione da parte dei datori di lavoro, le sedi debbano accertare le situazioni delle agenzie interessate e verificare la sussistenza dei requisiti indicati nella circolare richiamata per l’ammissione agli sgravi contributivi richiesti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 9 nov 1999Messaggio numero 15565 del 9-11-1999
- Messaggio · 26 nov 1999Messaggio numero 17613 del 26-11-1999
- Messaggio · 21 ott 1999Messaggio numero 13385 del 21-10-1999
- Messaggio · 7 dic 1999Messaggio numero 19018 del 7-12-1999
- Messaggio · 6 ott 1999Messaggio numero 11462 del 6-10-1999
- Messaggio · 20 dic 1999Messaggio numero 20472 del 20-12-1999
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →