Messaggio numero 13385 del 21-10-1999
Il lavoratore assente al proprio domicilio, qualora raggiunga la propria abitazione prima che il medico si sia allontanato, può essere ugualmente visitato. In caso di provenienza da pertinenze dell'abitazione, l'iniziale irreperibilità non sarà configurata come assenza; altrimenti, la visita potrà essere comunque effettuata ma l'iniziale assenza sarà valutata ai fini sanzionatori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce direttive operative ai medici di controllo e agli uffici in caso di lavoratore assente al primo accesso ma rientrato in tempo utile per la visita. Stabilisce quando la visita può essere comunque effettuata, come annotare il referto e in quali casi l’assenza è sanzionabile, con conseguente sospensione dell’indennità fino al giorno precedente la visita.
Indicazioni sulle visite di controllo domiciliari e sulla sanzione per assenza al domicilio
Direttive sulle visite di controllo in caso di rientro del lavoratore durante l’accesso medico
Il documento disciplina il comportamento da seguire quando il lavoratore, assente dalla propria abitazione al momento dell’accesso del medico di controllo, rientri successivamente ma in tempo utile per essere visitato. L’obiettivo è assicurare una maggiore cooperazione nello svolgimento delle visite, analogamente a quanto avviene nei casi di ricerca dell’esatto indirizzo dell’assicurato.
Presupposto generale e finalità
Pur in presenza di orientamenti giurisprudenziali che riconoscono la legittimità della sanzione per assenza alla visita di controllo quando il medico decida di non visitare il lavoratore inizialmente non reperito, viene ritenuto opportuno dettare linee comportamentali più puntuali. In particolare, viene richiesto ai medici di controllo di favorire, ove possibile, l’effettuazione della visita anche in presenza di un rientro successivo del lavoratore.
Effettuazione della visita dopo il rientro del lavoratore
In linea generale, qualora l’assicurato rientri nella propria abitazione prima che il medico si sia allontanato, il medico può procedere alla visita di controllo anche se il referto è già stato compilato con l’indicazione dell’assenza. In tale caso è sufficiente apporre sul referto una dichiarazione di rettifica.
Ipotesi in cui la visita non sia effettuabile
Se il medico ritiene la visita non effettuabile per ragioni oggettive che ne impediscano l’esecuzione, deve indicarne espressamente le motivazioni sul referto. Il documento richiama, a titolo esemplificativo, l’ipotesi in cui il medico non possa completare gli altri controlli domiciliari eventualmente assegnati.
Distinzione tra due situazioni pratiche
Il documento distingue due casistiche principali:
- il lavoratore si trovava in una pertinenza della propria abitazione, come cantina o garage, al momento dell’accesso del medico;
- il lavoratore proveniva da un luogo esterno alle pertinenze dell’abitazione.
Lavoratore presente nelle pertinenze dell’abitazione
Nel primo caso non si configura un’assenza dal domicilio. Se la visita non viene effettuata oppure viene effettuata dopo la compilazione del verbale di assenza, la presenza del lavoratore nella pertinenza della propria abitazione deve essere annotata sul referto.
Lavoratore proveniente da luogo esterno
Nel secondo caso, la provenienza oggettivamente riscontrata da un luogo esterno alle pertinenze dell’abitazione può integrare una violazione dell’obbligo di reperibilità, sanzionabile autonomamente secondo la giurisprudenza consolidata. In questa ipotesi il medico di controllo, se la visita è comunque effettuabile e salvo gli impedimenti già indicati, deve trascrivere sul referto l’esatta provenienza dell’assicurato ai fini della sanzione.
Effetti della visita e conseguenze sanzionatorie
L’esecuzione della visita elimina la necessità del successivo controllo ambulatoriale, ma non sana l’assenza iniziale del lavoratore. Tale assenza attiva quindi la richiesta di giustificazioni da parte dell’ufficio e, se del caso, l’irrogazione della sanzione.
Sospensione dell’indennità
Se l’assenza non è giustificata dalla Sede, la sospensione dell’indennità, che retroagisce all’inizio della malattia salvo i periodi di ricovero o quelli già controllati, viene applicata al massimo fino al giorno precedente la visita di controllo. Il giorno dell’assenza non viene sanzionato in quanto è considerato coperto dal controllo.
Soggetto emanante
Il documento è sottoscritto dal Direttore generale Trizzino.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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