Cassazione Penale, Sentenza n. 24266/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Una società, rappresentata dalla propria legale rappresentante quale terza interessata, ha impugnato il provvedimento con cui il Tribunale del riesame aveva confermato un decreto di sequestro preventivo emesso in relazione a un procedimento per associazione per delinquere, ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi. La difesa ha sostenuto che il decreto fosse nullo per omessa motivazione sulla pertinenzialità del bene sequestrato rispetto ai reati contestati, evidenziando che la società era stata costituita dopo i fatti e che mancavano elementi di collegamento tra essa e le condotte illecite. Ha inoltre dedotto che il Tribunale aveva trascurato i motivi nuovi e aveva motivato in modo apparente, senza spiegare perché la società dovesse ritenersi cosa pertinente al reato o mezzo di commissione dei reati provvisoriamente ascritti agli indagati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il terzo interessato, nel contestare un sequestro preventivo, possa dedurre solo la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato, senza poter contestare i presupposti della misura cautelare reale. Nel caso concreto, il ricorso era incentrato proprio sull'assenza di nesso di pertinenzialità e sulla contestazione del fumus dei reati, cioè su profili non deducibili dal terzo interessato; inoltre, la ricorrente non aveva allegato la propria titolarità o disponibilità esclusiva del bene né aveva efficacemente confrontato la motivazione del riesame, che aveva valorizzato la struttura societaria, i legami familiari, le captazioni e le movimentazioni bancarie come indici della strumentalità della società alle attività illecite. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, c.p.p.
La doglianza difensiva invocava il difetto di motivazione del decreto cautelare; la Corte ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso perché diretto a contestare i presupposti sostanziali della misura, non deducibili dal terzo interessato.
art. 173 disp. att. c.p.p.
È richiamato per delimitare la trascrizione dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 416 c.p.
comma primo, secondo e terzo
Tra i reati provvisoriamente contestati agli indagati vi è l'associazione per delinquere.
art. 648 c.p.
Tra i reati provvisoriamente contestati agli indagati vi è la ricettazione.
art. 474 c.p.
Tra i reati provvisoriamente contestati agli indagati vi è l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame contro il sequestro preventivo proposto dal terzo interessato, la deducibilità in cassazione è limitata alla contestazione della propria titolarità o disponibilità del bene e dell'inesistenza di un proprio contributo concorsuale al reato, non potendo il terzo censurare in generale i presupposti della misura cautelare reale.
- La doglianza che si risolva nell'attacco al fumus del reato, alla pertinenzialità del bene o alla ricostruzione del fatto illecito è inammissibile se proposta dal terzo interessato, perché esorbita dall'oggetto delle sue deduzioni ammissibili.
- Per ottenere il dissequestro, il terzo deve allegare e riscontrare in modo concreto la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamenti con l'indagato o con l'attività criminosa; la mera affermazione di estraneità non è sufficiente.
- Una motivazione del riesame è sufficiente quando ricostruisca, con dati fattuali specifici, i collegamenti societari, familiari e finanziari che rendono il bene o la società strumentali alla realizzazione dell'attività illecita.
- La mancata confrontazione con la motivazione del provvedimento impugnato e la riproposizione di censure astratte sui presupposti della cautela determinano l'inammissibilità del ricorso.
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