Regolamento (UE) 2016/1864
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1864 della Commissione, del 10 ottobre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chapon du Périgord (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione "Chapon du Périgord" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con qualifica di IGP. La Commissione procede alla registrazione in assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Francia e già pubblicata nella Gazzetta ufficiale. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno Stato membro.
Iscrizione nel registro UE della denominazione "Chapon du Périgord" come indicazione geografica protetta (IGP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione "Chapon du Périgord" e al relativo prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto atto direttamente applicabile; non contiene esclusioni ulteriori, né disciplina aspetti diversi dalla registrazione della denominazione.
Registrazione di "Chapon du Périgord" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1864 della Commissione iscrive la denominazione "Chapon du Périgord" nel registro delle DOP e IGP con la qualifica di indicazione geografica protetta. L’intervento della Commissione si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dalla Francia.
Procedura seguita e assenza di opposizioni
La domanda di registrazione della denominazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione secondo l’articolo 51 del medesimo regolamento, si è reso possibile procedere alla registrazione senza ulteriori passaggi contenziosi o di conciliazione.
Ambito del prodotto registrato
La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni sostanziali sulla produzione o commercializzazione, limitandosi a formalizzare l’iscrizione nel registro UE della denominazione protetta.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L’articolo 1 iscrive la denominazione "Chapon du Périgord" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro UE. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ex articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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