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Provvedimento

Deliberazione n. 457 del 17/07/2024

Provvedimento del 17 luglio 2024

Garante Privacy457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento urgente adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso sulla piattaforma. L'Autorità conferma l'ingiunzione a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarne l'eventuale versione in chiaro per 12 mesi a soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimento urgente per impedire la diffusione di materiale rientrante nel c.d. revenge porn

Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimento urgente per contenuti riconducibili al revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la possibile diffusione, sulla piattaforma, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il procedimento origina da una segnalazione della persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy.

Contesto normativo e presupposti dell'intervento

L'Autorità richiama l'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, senza il consenso dell'interessato.

La norma prevede un intervento del Garante entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 143 e 144 del Codice. Per l'attuazione urgente, il provvedimento richiama anche l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare misure immediate per impedire l'eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo successiva ratifica.

Segnalazione e attività istruttoria

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis e ha chiesto l'intervento del Garante presso la piattaforma Telegram. La segnalazione è stata protocollata con il n. XXX. Sulla base della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, è stata verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata.

Misure adottate in via d'urgenza

Con determinazione n. 339 del 16 luglio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d'urgenza:

  • l'ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, solo per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l'obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Autorità tali modalità di conservazione.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 17 luglio 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento urgente adottato il giorno precedente nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il provvedimento conferma dunque l'ordine di impedire la diffusione del materiale segnalato e la prescrizione relativa alla conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro per soli fini probatori.

Esito del procedimento

Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori valutazioni sanzionatorie. L'esito è la conferma dell'intervento urgente di prevenzione della diffusione del contenuto, con misure limitate nel tempo e finalizzate alla tutela immediata dell'interessato e alla conservazione della prova.

Punti principali

Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, tramite Telegram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano e che erano destinati a rimanere privati. La segnalazione rientra nell'ambito del c.d. revenge porn, per il quale l'art. 144-bis attribuisce all'Autorità un potere di intervento in tempi rapidissimi.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazione n. 339 del 16 luglio 2024, ha adottato in via d'urgenza un provvedimento volto a impedire l'eventuale diffusione del materiale sulla piattaforma Telegram. In particolare, ha ingiunto al gestore l'adozione immediata di misure tecniche di blocco della diffusione e ha disposto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito in data 17 luglio 2024, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica riguarda specificamente la determinazione dirigenziale adottata il 16 luglio 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Contenuto dell'ingiunzione e della prescrizione

L'ordine confermato impone a Telegram FZ-LLC di impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure d'urgenzadiritti dell'interessatoconservazione dei dati

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