Risposta n. 93 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante ha contabilizzato i lavori in corso con il metodo della percentuale di completamento (OIC 23) e propone di operare, ai fini IRES, una variazione in diminuzione del reddito per un importo pari alla differenza tra il valore contabilizzato con tale metodo e il valore che risulterebbe applicando il criterio della commessa completata (spese sostenute), ritenendo le commesse infrannuali nonostante siano a cavallo di esercizi.
lavori in corso su ordinazione – valutazione commesse infrannuali – art. 92, comma 6 del TUIR e art. 5 D.Lgs. n. 446/1997
Il quesito
Se, per commesse infrannuali realizzate a cavallo di più esercizi ma con durata contrattuale inferiore a 12 mesi, la società possa per fini IRES mantenere il valore contabile dei lavori in corso determinato con il criterio della percentuale di completamento (OIC 23) e quindi operare una variazione in diminuzione del reddito pari alla differenza rispetto al valore determinato secondo il criterio della commessa completata (spese sostenute).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che, pur applicando il principio di derivazione rafforzata, il criterio della percentuale di completamento previsto dall'OIC 23 si esaurisce in una valutazione e non modifica la qualificazione temporale prevista dalla normativa fiscale; pertanto, per le commesse infrannuali trova applicazione l'art. 92, comma 6 TUIR e il valore ai fini IRES deve essere determinato sulle spese sostenute, con le relative variazioni in diminuzione/incremento necessarie. Ai fini IRAP, invece, si assume il valore contabile senza variazioni.
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