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Circolare

Circolare numero 124 del 29-09-2011

il recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazione per trattamenti di famiglia su pensioni a carico delle Gestioni dei lavoratori autonomi deve essere effettuato sulla base delle medesime disposizioni applicabili agli indebiti relativi agli assegni al nucleo familiare su pensioni dei lavoratori dipendenti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il regime di recuperabilità degli indebiti relativi alle "quote aggiuntive" di pensione corrisposte a titolo di trattamenti di famiglia, distinguendo tra periodi anteriori e successivi al 1° gennaio 2001 e richiamando le diverse basi normative applicabili. Viene ribadita la natura autonoma di tali prestazioni, soprattutto per i pensionati delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e si stabilisce quale disciplina debba essere usata per verificare la ripetibilità delle somme. Le indicazioni valgono anche per le posizioni pendenti, mentre non devono essere riesaminate quelle già definite con abbandono del credito secondo le previgenti istruzioni.

Recupero degli indebiti trattamenti di famiglia corrisposti su pensioni

Recupero degli indebiti trattamenti di famiglia corrisposti su pensioni

La circolare interviene per chiarire il regime di recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte a titolo di trattamenti di famiglia sulle pensioni, con particolare riferimento alle "quote aggiuntive" riconosciute ai pensionati delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Il documento ricostruisce il quadro normativo applicabile, chiarisce la natura giuridica delle prestazioni e individua i criteri operativi per le posizioni ancora aperte.

Quadro normativo di riferimento

In materia di indebiti pensionistici, la circolare richiama la disciplina derogatoria rispetto all'art. 2033 c.c. e seguenti del codice civile. Per i pagamenti indebiti in ambito pensionistico effettuati fino al 31 dicembre 2000 si applicano l'art. 38, commi da 7 a 10, della legge n. 448/2001 e, per il periodo fino al 31 dicembre 1995, l'art. 1, comma 260, della legge n. 662/1996. Per i pagamenti indebiti effettuati dal 1° gennaio 2001, invece, trova applicazione l'art. 13 della legge n. 412/1991.

La circolare precisa però che gli ambiti di applicazione della legge n. 448/2001 e dell'art. 13 della legge n. 412/1991 non coincidono perfettamente. La prima riguarda gli indebiti relativi a "prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS". La seconda concerne le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive o integrative, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per commercianti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale.

Trattamenti di famiglia e precedenti istruzioni amministrative

La circolare richiama la circolare n. 172 del 1989, che aveva già precisato che per i trattamenti di famiglia sulle pensioni dei lavoratori dipendenti non si applica l'art. 52 della legge n. 88/1989, trattandosi di prestazioni autonome disciplinate dal testo unico sugli assegni familiari. Nella medesima sede era stato anche chiarito che, per i trattamenti di famiglia sulle pensioni dei lavoratori autonomi, la sanatoria non poteva operare se era emerso il venir meno del diritto alla prestazione; se invece l'errore era solo di calcolo, la sanatoria risultava applicabile.

Successivamente, la circolare n. 101 del 1990 ha superato la distinzione tra errore sulla sussistenza del diritto ed errore sulla misura della prestazione, facendo riferimento in via generale all'"errore imputabile all'Istituto". È stata inoltre confermata l'esclusione della sanatoria per i trattamenti dei lavoratori dipendenti.

Natura delle quote di maggiorazione per i lavoratori autonomi

Per risolvere i dubbi interpretativi sulla disciplina delle quote di maggiorazione riconosciute ai pensionati delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la circolare richiama il parere del Coordinamento Generale Legale e la giurisprudenza di legittimità, in particolare le Sezioni Unite della Cassazione nn. 904, 905, 906, 1316 e 1317 del 1995. Secondo tale orientamento, l'indebita erogazione di assegni familiari ai pensionati resta regolata dall'art. 2033 c.c., con esclusione delle deroghe previste dall'art. 80 del r.d. n. 1422/1924, dall'art. 52 della legge n. 88/1989 e dall'art. 13 della legge n. 412/1991, in ragione del riferimento alle "pensioni" contenuto in tali norme e della natura autonoma degli assegni familiari.

La circolare fa propria l'osservazione dell'Avvocatura centrale già espressa nel messaggio n. 36921 del 15 novembre 2004, secondo cui le quote di maggiorazione hanno natura di prestazione di sostegno alla famiglia, distinta e autonoma rispetto alla pensione, che costituisce solo il presupposto per l'erogazione. Per tale ragione, tali quote devono essere trattate come prestazioni di famiglia anche ai fini della disciplina dell'indebito.

Criteri per la recuperabilità degli indebiti

Alla luce di tale qualificazione, la circolare stabilisce che la recuperabilità delle indebite corresponsioni di "quote aggiuntive" di pensione a carico delle Gestioni dei lavoratori autonomi a titolo di trattamenti di famiglia deve essere verificata secondo tre criteri temporali:

  • gli indebiti corrisposti anteriormente al 1° gennaio 1996, se non prescritti, vanno valutati ai sensi dell'art. 1, comma 260, della legge n. 662/1996;
  • gli indebiti corrisposti anteriormente al 1° gennaio 2001, se non prescritti, vanno valutati ai sensi dell'art. 38, commi da 7 a 10, della legge n. 448/2001;
  • gli indebiti corrisposti dal 1° gennaio 2001 vanno valutati ai sensi della disciplina generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., e non dell'art. 13 della legge n. 412/1991.

Effetti sulle posizioni pendenti

Le indicazioni interpretative valgono anche per i crediti in essere alla data di pubblicazione della circolare. Tuttavia, non devono essere riesaminate le pratiche per le quali sia già stata definita la procedura di abbandono del credito secondo le previgenti istruzioni applicative, anche se non sia stata comunicata al pensionato l'applicazione della sanatoria.

In sintesi, la circolare uniforma il trattamento degli indebiti relativi ai trattamenti di famiglia sulle pensioni dei lavoratori autonomi, qualificando le relative quote come prestazioni autonome di sostegno familiare e individuando, per ciascun periodo, la norma applicabile alla verifica della recuperabilità.

Punti principali

Quadro normativo sul recupero degli indebiti pensionistici

La circolare ricostruisce il sistema delle norme derogatorie rispetto all'art. 2033 c.c. per il recupero degli indebiti pensionistici. Per gli indebiti effettuati fino al 31 dicembre 2000 si applicano l'art. 38, commi 7-10, della legge n. 448/2001 e, per il periodo fino al 31 dicembre 1995, l'art. 1, comma 260, della legge n. 662/1996. Per i pagamenti indebiti di pensione dal 1° gennaio 2001, la disciplina richiamata è l'art. 13 della legge n. 412/1991, che opera come norma interpretativa dell'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989.

Differenza tra prestazioni pensionistiche e trattamenti di famiglia

La circolare evidenzia che l'ambito di applicazione della legge n. 448/2001 riguarda gli indebiti relativi a prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico INPS. L'art. 13 della legge n. 412/1991, invece, si riferisce alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni obbligatorie sostitutive o integrative, delle gestioni speciali minatori e delle gestioni speciali per commercianti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché alla pensione sociale.

Orientamenti già espressi sulle quote di maggiorazione dei lavoratori dipendenti e autonomi

Richiamando la circolare n. 172 del 1989, viene ribadito che per i trattamenti di famiglia sulle pensioni dei lavoratori dipendenti non si applica l'art. 52 della legge n. 88/1989, poiché si tratta di prestazioni autonome disciplinate dal testo unico sugli assegni familiari. Per i lavoratori autonomi, la stessa circolare aveva distinto tra venir meno del diritto al trattamento, caso in cui la sanatoria non opera, ed errore di calcolo, caso in cui la sanatoria è applicabile. La circolare n. 101/1990 ha poi eliminato tale distinzione, facendo riferimento alla più ampia nozione di errore imputabile all'Istituto e confermando l'esclusione della sanatoria per i trattamenti dei dipendenti.

Parere del Coordinamento Generale Legale sulla natura delle quote aggiuntive

Il Coordinamento Generale Legale richiama la giurisprudenza di legittimità, in particolare le Sezioni Unite del 1995, secondo cui la ripetibilità degli assegni familiari indebitamente erogati ai pensionati resta disciplinata dall'art. 2033 c.c., con esclusione delle deroghe previste dall'art. 80 r.d. n. 1422/1924, dall'art. 52 della legge n. 88/1989 e dall'art. 13 della legge n. 412/1991. La circolare assume che le quote di maggiorazione riconosciute ai pensionati delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi abbiano natura di prestazione di sostegno alla famiglia, autonoma rispetto alla pensione-base, e ritiene quindi applicabile a tali quote il regime dei trattamenti di famiglia, in particolare degli assegni familiari, anche ai fini dell'indebito.

Criteri operativi per la recuperabilità degli indebiti

In applicazione del parere richiamato, la circolare stabilisce che la recuperabilità delle indebite corresponsioni di "quote aggiuntive" di pensione a titolo di trattamenti di famiglia va verificata secondo il seguente criterio: per gli indebiti corrisposti anteriormente al 1° gennaio 1996, se non prescritti, si applica l'art. 1, comma 260, della legge n. 662/1996; per quelli corrisposti anteriormente al 1° gennaio 2001, se non prescritti, si applica l'art. 38, commi 7-10, della legge n. 448/2001; per gli indebiti corrisposti dal 1° gennaio 2001, si applica la disciplina generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., anziché l'art. 13 della legge n. 412/1991.

Effetti sulle situazioni pendenti

I criteri interpretativi indicati si applicano anche ai crediti pendenti alla data di pubblicazione della circolare. Non devono invece essere riesaminate le pratiche per le quali sia già stata definita la procedura di abbandono del credito sulla base delle precedenti istruzioni applicative, anche se non sia stata inviata al pensionato la comunicazione dell'applicazione della sanatoria.

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