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Circolare

Circolare numero 123 del 28-09-2011

Quadro normativo. Caratteristiche del Fondo. Prestazioni. Contribuzione figurativa. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il quadro normativo e operativo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione/riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici, istituito presso l’INPS dal D.M. n. 33/2011. Vengono descritti ambito soggettivo, finalità, prestazioni ordinarie e straordinarie, regime della contribuzione figurativa, sistema di finanziamento mediante contributo ordinario, addizionale e straordinario, nonché gli adempimenti contributivi, le codifiche aziendali, le modalità Uniemens e le istruzioni contabili.

Istituzione del Fondo di solidarietà per il personale delle imprese assicuratrici

Fondo di solidarietà per il personale delle imprese assicuratrici

La circolare disciplina l’istituzione e il funzionamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici, istituito presso l’INPS dal D.M. 21 gennaio 2011, n. 33. Il provvedimento dà attuazione al quadro normativo delineato dall’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996 e dal D.M. n. 477/1997, nonché alla contrattazione collettiva e agli accordi sindacali del settore assicurativo richiamati nella circolare.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996 prevede, in via sperimentale, misure di sostegno del reddito e dell’occupazione nei processi di ristrutturazione aziendale e nelle situazioni di crisi di enti e aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché dei settori privi di ammortizzatori sociali. Il D.M. 27 novembre 1997, n. 477 stabilisce che i regolamenti attuativi siano emanati quando siano depositati contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che tali contratti costituiscano principi e criteri direttivi per l’ambito di riferimento. Il medesimo decreto precisa inoltre che ai contributi di finanziamento si applicano le regole della contribuzione previdenziale obbligatoria, salvo gli sgravi contributivi, e che gli interventi dei fondi sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite.

Istituzione e ambito soggettivo

Nel settore assicurativo, i contratti collettivi nazionali del 17 e 19 settembre 2007 e gli accordi sindacali del 9 ottobre e 11 dicembre 2009 hanno previsto la creazione di un fondo di solidarietà dedicato. Il D.M. n. 33/2011 istituisce quindi presso l’INPS il Fondo per il personale delle imprese assicuratrici. La circolare chiarisce che, essendo fondato sulla contrattazione collettiva relativa al personale non dirigente, il Fondo si applica esclusivamente a tale personale.

Finalità e gestione del Fondo

Il Fondo opera per sostenere le imprese del settore assicurativo nei processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione, riduzione o trasformazione di attività o lavoro. La sua finalità è duplice: fornire uno strumento di supporto alle imprese e favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, attuando politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione. La gestione è affidata a un Comitato amministratore, la cui composizione, durata e competenze sono rimesse al regolamento allegato. Il Fondo ha autonomia finanziaria e patrimoniale e scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo.

Prestazioni erogabili

Le prestazioni sono distinte in interventi ordinari e straordinari.

In via ordinaria, il Fondo provvede:

  • al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali o comunitari;
  • al finanziamento di specifici trattamenti in favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensioni temporanee dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente.

In via straordinaria, il Fondo eroga assegni straordinari di sostegno al reddito, in forma rateale, ai lavoratori ammessi nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo. Tali assegni sono riconosciuti per un periodo massimo di 60 mesi, fino alla fine del mese precedente quello previsto per la decorrenza della pensione.

Contribuzione figurativa

Per i periodi di riduzione dell’orario di lavoro, di sospensione temporanea dell’attività lavorativa e di percezione dell’assegno straordinario, il Fondo versa la contribuzione figurativa correlata prevista dall’art. 2, comma 28, lettera b), della legge n. 662/1996. La contribuzione figurativa è utile sia per il diritto alla pensione, compresa quella di anzianità, sia per la determinazione della misura del trattamento pensionistico.

In coerenza con l’art. 40 della legge n. 183/2010, il valore retributivo da assumere è pari alla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si verifica l’evento, calcolata dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. Le somme necessarie alla copertura della contribuzione figurativa sono calcolate applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente nel tempo e sono versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. L’aliquota tiene conto anche dell’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi dell’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992.

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e ammessi all’assegno straordinario, il versamento della contribuzione figurativa copre il periodo intercorrente tra la cessazione e il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di anzianità o di vecchiaia. In ogni caso, il versamento deve essere effettuato entro il mese antecedente la decorrenza della pensione.

Finanziamento del Fondo

Il finanziamento del Fondo si articola in tre componenti.

  • Contributo ordinario: pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato cui si applica il contratto collettivo di settore relativo al personale non dirigente. Di tale aliquota, lo 0,375% è a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori. Poiché il D.M. n. 33/2011 è entrato in vigore il 14 aprile 2011, l’obbligo decorre dal mese di paga di aprile 2011. Per il primo anno di operatività del Fondo, fino al periodo di paga di marzo 2012 compreso, l’onere è però interamente a carico del datore di lavoro. Eventuali variazioni dell’aliquota si ripartiscono tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima proporzione. Il Comitato amministratore può sospendere il versamento in presenza di dotazioni finanziarie sufficienti a garantire a regime le prestazioni.

  • Contributo addizionale: dovuto, a carico del datore di lavoro, in caso di finanziamento dei trattamenti per riduzione dell’orario o sospensione temporanea dell’attività lavorativa. È determinato dal Comitato amministratore in misura non superiore all’1,50% e si applica sulla retribuzione imponibile con un coefficiente correttivo che rapporta le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute con quelle rimaste a carico del datore di lavoro. La circolare precisa che la base di calcolo corrisponde, in sostanza, alla retribuzione persa dai lavoratori interessati.

  • Contributo straordinario: dovuto dal datore di lavoro per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato. L’ammontare è determinato dal Comitato amministratore ed è corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della relativa contribuzione figurativa.

Adempimenti contributivi e codifica aziendale

Le imprese rientranti nel campo di applicazione del regolamento sono contraddistinte dal codice autorizzazione 2V, che dal 1° aprile 2011 assume il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex DM 33/2011 (Assicurazioni)”. L’attribuzione del codice alle imprese già identificate con il codice 2L avviene automaticamente da parte della Direzione Generale.

Compilazione Uniemens

Per il contributo ordinario, le aziende devono valorizzare nel flusso Uniemens il codice M100 con il significato di “Contributo ordinario Fondo Solidarietà Assicurativi”, indicando l’imponibile e il contributo dovuto pari allo 0,5% dell’imponibile. Il contributo relativo al periodo di paga in corso al 1° aprile 2011 può essere versato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, con maggiorazione degli interessi al tasso legale dell’1,5% calcolati dal 16 maggio 2011 fino alla data del versamento.

Per gli arretrati, le aziende devono utilizzare:

  • M150 per gli arretrati del contributo ordinario;
  • Q900 per gli oneri accessori al tasso legale.

Per il contributo addizionale, la circolare rinvia a successive istruzioni per la gestione degli eventi di sospensione o riduzione di orario che danno luogo all’assegno ordinario.

Per la contribuzione correlata all’assegno straordinario, i lavoratori interessati vanno esposti nel flusso Uniemens con il codice AS, corrispondente ai lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario del Fondo. Per ciascun lavoratore occorre valorizzare l’imponibile su cui è calcolata la contribuzione correlata e l’importo da versare, pari al 33% della base imponibile. Se l’esodo avviene nel corso del mese, nel medesimo mese devono essere valorizzati due distinti elementi, uno per il periodo lavorato e uno per il periodo di esodo.

La valorizzazione genera nel quadro BC del DM10 virtuale il codice M129, con significato di “Contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario a carico del Fondo di Solidarietà Assicurativi”. La contribuzione figurativa correlata deve essere esposta anche nel modello CUD e nel modello 770, quadro SA, secondo le modalità che saranno definite nelle relative istruzioni.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi del Fondo è istituita la Gestione IS, denominata “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici – art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011”. Al suo interno è istituita la contabilità separata ISR, “Gestione assicurativa a ripartizione”.

Sono inoltre istituiti specifici conti contabili per la registrazione dei contributi dovuti dalle imprese assicuratrici:

  • ISR21110: contributo ordinario di competenza degli anni precedenti, codici M100 e M150;
  • ISR21170: contributo ordinario di competenza dell’anno in corso, codici M100 e M150;
  • ISR21112: contributo per la copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, competenza degli anni precedenti, codice M129;
  • ISR21172: contributo per la copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, competenza dell’anno in corso, codice M129.

Per il contributo addizionale e per la parte del contributo straordinario relativa alla prestazione, la circolare rinvia a successive istruzioni contabili al momento dello scioglimento delle riserve.

Punti principali

Quadro normativo e istituzione del Fondo

La circolare richiama l’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996 e il D.M. n. 477/1997 come base dei fondi di solidarietà per i settori non coperti da CIG. Sulla base della contrattazione collettiva del 2007 e degli accordi sindacali del 2009, il D.M. 21 gennaio 2011, n. 33 istituisce presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il personale delle imprese assicuratrici, applicabile al solo personale non dirigente.

Finalità e caratteristiche del Fondo

Il Fondo opera nell’ambito di ristrutturazioni, crisi, riorganizzazioni, riduzioni o trasformazioni di attività o lavoro, con la funzione di sostenere il reddito e favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità. È gestito da un Comitato amministratore, gode di autonomia finanziaria e patrimoniale e scade dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo.

Prestazioni previste

Il Fondo finanzia interventi ordinari per la formazione di riconversione o riqualificazione professionale e per trattamenti in favore dei lavoratori con riduzione dell’orario o sospensione temporanea dell’attività. In via straordinaria eroga assegni straordinari di sostegno al reddito, in forma rateale, per un massimo di 60 mesi fino al mese precedente la decorrenza della pensione.

Contribuzione figurativa

Per i periodi coperti da riduzione/sospensione dell’attività e per quelli di erogazione dell’assegno straordinario è riconosciuta contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici e della misura della pensione. Il valore retributivo è pari alla normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese dell’evento, determinata dal datore di lavoro sulla base degli elementi ricorrenti e continuativi. La contribuzione correlata è versata dal Fondo con cadenza trimestrale ed entro il mese antecedente la decorrenza della pensione nei casi di assegno straordinario.

Finanziamento del Fondo

Il finanziamento avviene tramite contributo ordinario dello 0,50% sulla retribuzione imponibile dei lavoratori a tempo indeterminato del settore assicurativo non dirigente, contributo addizionale fino al 1,50% a carico del datore di lavoro in caso di interventi per sospensione o riduzione dell’orario, e contributo straordinario per gli esodi agevolati, determinato dal Comitato in misura corrispondente al fabbisogno per assegni straordinari e contribuzione correlata.

Adempimenti contributivi e codifiche

Le imprese interessate devono essere contraddistinte dal codice autorizzazione 2V, con attribuzione automatica per le posizioni già in possesso del codice 2L. Nel flusso Uniemens sono indicati i codici M100 per il contributo ordinario, M150 per gli arretrati, Q900 per gli interessi legali e AS per i lavoratori destinatari di contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile è istituita la Gestione IS con contabilità separata ISR. Sono previsti conti specifici per il contributo ordinario e per la contribuzione correlata, distinti tra competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso. Le modalità di rilevazione del contributo addizionale e della parte del contributo straordinario riferita alla prestazione sono rinviate a successive istruzioni.

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