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Circolare

Circolare numero 122 del 28-09-2011

Con la presente circolare si forniscono i criteri di applicazione dell’ articolo 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008,n. 133, come modificato dall’art. 18, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, regolante l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità economica di malattia

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa e giurisprudenziale del contributo di finanziamento dell’indennità economica di malattia per i lavoratori dipendenti, fino alla disciplina vigente dopo le modifiche del 2011. Viene chiarito che l’esonero contributivo per i datori di lavoro che corrispondono direttamente il trattamento di malattia vale solo fino al 30 aprile 2011, mentre dal 1° maggio 2011 l’obbligo di versamento è stato ripristinato in via generale per i soggetti e le categorie già tutelati dalla normativa previgente. La circolare precisa inoltre che restano acquisite le contribuzioni versate per i periodi anteriori al 1° maggio 2011 e che non sono ammissibili rimborsi per tali periodi.

Contributo di malattia e obbligo di versamento dei datori di lavoro

Contributo di malattia e obbligo di versamento dei datori di lavoro

La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa e interpretativa della contribuzione di malattia dovuta dai datori di lavoro per finanziare l’indennità economica spettante ai lavoratori dipendenti. Il documento chiarisce, in particolare, quando l’obbligo contributivo resta dovuto anche se il datore corrisponde direttamente il trattamento economico di malattia e quali effetti producano le modifiche intervenute nel 2008 e nel 2011.

Fonti normative originarie

La disciplina prende le mosse dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, relativa all’assistenza di malattia dei lavoratori subordinati. Tale legge individuava le categorie tutelate, tra cui lavoratori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, del credito e dell’assicurazione. L’art. 6 prevedeva tra le forme di assistenza l’indennità di malattia, sostitutiva del reddito, da determinarsi nei limiti e nelle modalità fissate dalla contrattazione collettiva o dagli organi competenti. L’art. 9 stabiliva inoltre l’imposizione di un contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, la cui misura era rimessa alla contrattazione.

Evoluzione successiva della disciplina

Con la fine del sistema corporativo, l’art. 43 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ha salvaguardato la vigenza delle norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative. Successivamente, il d.lgs.lgt. n. 142/1946 ha posto a carico dei datori di lavoro, senza diritto di rivalsa, la quota di contributi originariamente dovuta dai lavoratori per alcune forme di assistenza e previdenza, compresa l’assicurazione di malattia.

Per i diversi settori, il legislatore è intervenuto a ridefinire la misura dell’indennità e le aliquote contributive senza modificare l’ambito dei destinatari. In particolare:

  • il d.lgs.lgt. n. 213/1946, per l’industria, ha mantenuto la tutela per gli operai, escludendo gli impiegati;
  • il d.lgs.lgt. n. 212/1946 ha confermato l’impianto per l’agricoltura;
  • il d.lgs.C.P.S. n. 1304/1947 ha disciplinato commercio, credito, assicurazione e servizi tributari appaltati.

Con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, l’INPS è stato incaricato dell’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e della riscossione della contribuzione, sulla base delle disposizioni vigenti e in attesa di un riordino complessivo mai realizzato. La legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, comma 5, ha poi rideterminato le aliquote di finanziamento per i settori indicati nella tabella G. Infine, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 773, ha esteso le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia agli apprendisti, con contribuzione fissata dal D.M. 28 marzo 2007.

Il contenzioso sull’obbligo di contribuzione

Una parte rilevante del contenzioso ha riguardato l’interpretazione dell’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943, secondo cui l’INPS non è tenuto a corrispondere l’indennità quando il trattamento economico sia pagato per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro. I ricorrenti hanno sostenuto che, in tali casi, venisse meno anche l’obbligo di versare la contribuzione di malattia.

La giurisprudenza di legittimità ha però escluso tale conseguenza, affermando che l’esonero dell’INPS dall’erogazione della prestazione non comporta automaticamente l’esonero del datore dal versamento del contributo. In questo senso si richiama, tra le altre, Cass. S.U. n. 10232/2003. La Corte costituzionale, con sentenza n. 47 del 25 febbraio 2008, ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge n. 138/1943 e dell’art. 31 della legge n. 41/1986, nella parte in cui non escludono l’obbligo contributivo anche quando il trattamento sia corrisposto dal datore di lavoro in misura pari o superiore all’indennità di legge.

L’intervento del DL 112/2008

Nonostante gli orientamenti giurisprudenziali, il legislatore è intervenuto con l’art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La disposizione, qualificata come interpretazione autentica dell’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943, ha stabilito che i datori di lavoro che corrispondono per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’INPS dall’erogazione dell’indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione.

La norma ha altresì previsto che restassero acquisite alla gestione le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009. La circolare evidenzia che tale intervento aveva lo scopo di definire anche il contenzioso amministrativo e giudiziario ancora pendente per i medesimi periodi.

La sentenza della Corte costituzionale n. 48/2010

Con la sentenza n. 48 dell’8 febbraio 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, del DL n. 112/2008, affermando che la disposizione introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all’assicurazione contro le malattie e rappresenta un’espressione della discrezionalità del legislatore nella conformazione dell’obbligazione contributiva.

Secondo la lettura richiamata nella circolare, questa interpretazione avrebbe consentito ai datori di lavoro tenuti a corrispondere il trattamento economico di malattia di essere esonerati dal versamento della contribuzione non solo per i periodi antecedenti il 1° gennaio 2009, ma anche per quelli successivi.

La modifica del 2011 e il ripristino dell’obbligo contributivo

Il quadro è stato nuovamente modificato dall’art. 18, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha inserito nell’art. 20 del DL n. 112/2008 il comma 1-bis. Il testo risultante stabilisce che, a decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’art. 31 della legge n. 41/1986, per le categorie di lavoratori cui l’assicurazione si applica secondo la normativa vigente.

La circolare precisa che questa disposizione non amplia l’ambito di applicazione della tutela di malattia, ma si limita a ripristinare l’obbligo contributivo per i lavoratori già inclusi nella disciplina previgente. Viene quindi eliminata, dal 1° maggio 2011, la possibilità di esonero fondata sull’obbligo del datore di lavoro di corrispondere, per legge o per contratto collettivo, una prestazione di valore non inferiore a quella legale.

Effetti sui periodi pregressi, note di rettifica e rimborsi

Dal combinato disposto dei commi 1 e 1-bis deriva che l’esonero contributivo opera soltanto fino al 30 aprile 2011 per i datori di lavoro che abbiano corrisposto l’indennità giornaliera in forza di una norma di legge o della contrattazione collettiva, sia nazionale sia territoriale.

Sul piano applicativo, la circolare chiarisce che:

  • le istanze di annullamento di note di rettifica o di sgravio di cartelle esattoriali possono essere accolte solo per periodi anteriori al 1° maggio 2011 e previa verifica dei presupposti dell’esonero;
  • non sono accoglibili le domande di rimborso dei contributi versati per periodi anteriori al 1° maggio 2011, anche se presentate da datori di lavoro che abbiano garantito ai dipendenti un trattamento economico sostitutivo dell’indennità giornaliera di malattia;
  • la contribuzione versata per i periodi antecedenti al 1° maggio 2011 resta acquisita alla gestione.

Sintesi conclusiva

La circolare conferma quindi l’attuale regola generale: i datori di lavoro tenuti a corrispondere il trattamento economico di malattia devono versare la relativa contribuzione per i lavoratori rientranti nell’assicurazione prevista dalla normativa vigente. L’unico periodo in cui opera l’esonero è quello fino al 30 aprile 2011, con conseguente irripetibilità dei contributi già versati per epoche anteriori a tale data.

Punti principali

Fonti normative dell’assicurazione di malattia

La disciplina originaria trae fondamento dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, che individuava le categorie protette, prevedeva l’indennità di malattia come prestazione sostitutiva del reddito e imponeva un contributo di finanziamento demandando alla contrattazione collettiva la definizione di misura e modalità. Dopo la fine del sistema corporativo, l’art. 43 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ha salvaguardato la vigenza delle norme contrattuali e, successivamente, i decreti del 1946 e del 1947 hanno disciplinato i diversi settori, mantenendo l’impianto categoriale originario. La legge 833/1978 ha attribuito all’INPS la competenza all’erogazione delle prestazioni e alla riscossione dei contributi; la legge 41/1986 ha rideterminato le aliquote; la legge 296/2006 ha esteso la tutela agli apprendisti, con contribuzione fissata dal D.M. 28 marzo 2007.

Contenzioso sull’obbligo contributivo

Il contenzioso si è concentrato sull’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943, sostenendosi che, se il datore di lavoro corrisponde un trattamento economico sostitutivo dell’indennità di malattia, dovrebbe venir meno anche l’obbligo contributivo. La giurisprudenza di legittimità ha però escluso che l’esonero dall’erogazione dell’indennità da parte dell’INPS comporti automaticamente l’esonero dal versamento della contribuzione di malattia. La Corte costituzionale, con sentenza n. 47/2008, ha ritenuto conformi a Costituzione le norme che non escludono tale obbligo anche quando il trattamento sia corrisposto dal datore di lavoro in misura pari o superiore all’indennità legale.

Intervento interpretativo del DL 112/2008

L’art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha interpretato autenticamente l’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943, stabilendo che i datori di lavoro che corrispondono per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero INPS dall’indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione. La norma ha inoltre fatto salve le contribuzioni già versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009, consentendo di definire i contenziosi pendenti riferiti a tali periodi.

Correzione della Corte costituzionale e modifica del 2011

Con sentenza n. 48/2010 la Corte costituzionale ha ritenuto che la norma del 2008 introducesse una nuova disciplina dell’obbligazione contributiva, espressione della discrezionalità legislativa. Successivamente, l’art. 18, comma 16, del DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, ha modificato l’art. 20 del DL 112/2008 inserendo il comma 1-bis: dal 1° maggio 2011 i datori di lavoro che corrispondono il trattamento economico di malattia restano comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia, in base all’art. 31 della legge n. 41/1986, per le categorie di lavoratori cui l’assicurazione si applica.

Effetti applicativi, recuperi e rimborsi

La circolare chiarisce che la modifica del 2011 non amplia l’ambito soggettivo della tutela, ma ripristina l’obbligo contributivo per i lavoratori già compresi nella normativa previgente. L’esonero dal versamento opera solo fino al 30 aprile 2011 per i datori di lavoro tenuti, per legge o per contratto collettivo nazionale o territoriale, a corrispondere l’indennità. Le domande di annullamento di note di rettifica o di sgravio di cartelle possono essere accolte solo per periodi anteriori al 1° maggio 2011 e previa verifica dei presupposti dell’esonero. Non sono invece accoglibili istanze di rimborso per contributi versati prima del 1° maggio 2011, che restano definitivamente acquisiti alla gestione.

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