Circolare numero 127 del 30-09-2011
A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che l’Istituto può continuare a totalizzare i periodi italiani ed esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il pensionamento anticipato previsto per i dipendenti di aziende editoriali in crisi ai sensi dell’art. 37 della legge n. 416/1981 va qualificato, secondo il Ministero del Lavoro, come "prestazione anticipata di vecchiaia" e non come prepensionamento in senso comunitario. Ne consegue che non opera l’esclusione dalla totalizzazione prevista per le prestazioni di pensionamento anticipato di cui all’art. 66 del regolamento (CE) n. 883/2004. Pertanto, ai fini del requisito contributivo, restano utilizzabili anche i periodi assicurativi maturati in altri Stati membri dell’Unione europea.
Cumulo dei periodi assicurativi esteri per il prepensionamento dei lavoratori di aziende editoriali in crisi ex art. 37 l. n. 416/1981
Cumulo dei periodi assicurativi esteri per il prepensionamento dei lavoratori editoriali ex art. 37 l. n. 416/1981
La circolare interviene per chiarire il trattamento, ai fini comunitari, del pensionamento anticipato previsto per i dipendenti di aziende editoriali in crisi. Il tema centrale è se, per il perfezionamento del requisito contributivo, possano essere sommati anche i periodi assicurativi maturati in altri Stati membri dell’Unione europea.
Quadro normativo europeo di riferimento
Dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei Paesi UE sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009. La circolare richiama il precedente orientamento dell’Istituto, espresso con la circolare n. 88 del 2 luglio 2010, secondo cui il regolamento n. 883/2004 si applica anche alle prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamento.
Inquadramento comunitario delle prestazioni di prepensionamento
La circolare osserva che le prestazioni di prepensionamento non costituiscono una branca autonoma della sicurezza sociale e presentano, nei diversi ordinamenti nazionali, configurazioni giuridiche differenti. In alcuni Stati sono assimilate alle prestazioni di disoccupazione, in altri a quelle pensionistiche. L’inclusione nell’ambito del regolamento di base garantisce ai beneficiari parità di trattamento, esportabilità della prestazione e accesso alle prestazioni collegate, come quelle familiari o di malattia.
Totalizzazione dei periodi assicurativi e art. 66 del regolamento n. 883/2004
La circolare ricorda che l’art. 6 del regolamento n. 883/2004 sancisce in via generale la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in più Stati membri. Tuttavia, l’art. 66 esclude tale regola per le "prestazioni di pensionamento anticipato" o prepensionamenti. Questa esclusione, però, deve essere interpretata restrittivamente, essendo norma eccezionale, e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dal regolamento.
Chiarimento del Ministero del Lavoro sulla natura dell’istituto italiano
L’Istituto ha sottoposto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali due quesiti: se i pensionamenti anticipati di cui all’art. 37 della legge n. 416/1981 debbano continuare a essere considerati pensioni anticipate di vecchiaia e se sia ancora possibile applicare la totalizzazione dei periodi italiani ed esteri per il relativo requisito contributivo.
Il Ministero ha chiarito che gli elementi sistematici conducono a qualificare l’istituto come "prestazione anticipata di vecchiaia" o pensione di anzianità, ai sensi dell’art. 1, lettera x), secondo periodo, del regolamento n. 883/2004, e non come "prestazione di pensionamento anticipato" ai sensi del primo periodo della stessa disposizione.
Conseguenze sul cumulo dei periodi assicurativi esteri
Poiché l’istituto in questione va qualificato come prestazione anticipata di vecchiaia, non si applica l’esclusione dalla totalizzazione prevista per i prepensionamenti. Di conseguenza, il combinato disposto degli artt. 6 e 66 del regolamento n. 883/2004 non impedisce di considerare utili, ai fini del requisito contributivo, anche i periodi assicurativi maturati in altri Stati membri.
Conferma operativa per il pensionamento anticipato dei lavoratori editoriali
La circolare conclude confermando che, per il pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi ai sensi dell’art. 37 della legge n. 416/1981, restano utili anche i periodi assicurativi fatti valere in altri Stati comunitari. Vengono richiamate le istruzioni già fornite con la circolare n. 107 del 6 giugno 2002 e i precedenti orientamenti dell’Istituto in materia.
Punti principali
Quadro normativo europeo dal 1° maggio 2010
Dal 1° maggio 2010 i regolamenti CEE nn. 1408/1971 e 574/1972 sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009. La circolare richiama inoltre il precedente chiarimento della circolare n. 88 del 2 luglio 2010, secondo cui il regolamento n. 883/2004 si applica anche alle prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamento.
Differenza tra prepensionamento e prestazione anticipata di vecchiaia
Le prestazioni di prepensionamento non costituiscono una branca autonoma della sicurezza sociale e, nei diversi ordinamenti nazionali, possono essere assimilate ora alle prestazioni di disoccupazione, ora a quelle pensionistiche. Il Ministero del Lavoro ha ritenuto che l’istituto di cui all’art. 37 della legge n. 416/1981 rientri nella nozione comunitaria di "prestazione anticipata di vecchiaia" o pensione di anzianità, ai sensi dell’art. 1, lettera x), secondo periodo, del regolamento n. 883/2004.
Esclusione della totalizzazione per i prepensionamenti e limite interpretativo
L’art. 6 del regolamento n. 883/2004 prevede in via generale la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in più Stati membri, mentre l’art. 66 esclude tale regola per le "prestazioni di pensionamento anticipato". La circolare precisa però che le norme eccezionali vanno interpretate restrittivamente e che l’art. 66 non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti. Perciò, se l’istituto nazionale è qualificabile come prestazione anticipata di vecchiaia, non opera il divieto di totalizzazione.
Conferma dell’utilizzo dei periodi assicurativi esteri per l’art. 37 l. n. 416/1981
Resta confermato che, per il perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi, sono utili anche i periodi assicurativi fatti valere in altri Stati comunitari. La circolare richiama l’orientamento consolidato dell’Istituto e le precedenti istruzioni già fornite, in particolare con la circolare n. 107 del 6 giugno 2002, oltre ai precedenti richiamati del 1981, 1991, 1992 e 1996.
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