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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13203/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., delle spese sostenute per il ripristino dell'azienda Dancing Alhambra prima della stipula del contratto di affitto (5-13 novembre 1998). La domanda era stata proposta dopo un primo giudizio nel quale la domanda contrattuale riconvenzionale del ricorrente era stata respinta per difetto di prova dell'accordo che avrebbe consentito la decurtazione del canone, e la domanda di arricchimento era stata dichiarata inammissibile per tardivita. In appello la Corte di Genova ha ritenuto improponibile la nuova domanda di ingiustificato arricchimento sulla base del precedente giudicato e del principio di sussidiarieta dell'azione di arricchimento; il ricorrente ha introdotto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che la declaratoria di inammissibilita in rito non produce giudicato sostanziale e non impedisce la riproposizione della domanda in un nuovo processo. Ha inoltre precisato che l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e soggetta al principio di sussidiarieta (art. 2042 c.c.), ma che tale sussidiarieta non opera automaticamente in tutti i casi: quando la precedente pronuncia abbia accertato l'inesistenza del contratto (ossia l'assenza del titolo contrattuale) l'azione di ingiustificato arricchimento e proponibile perche l'attore non dispone di un rimedio contrattuale alternativo. Pertanto la sentenza impugnata e stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Genova, diversa sezione e composizione, per l'esame nel merito della domanda di ingiustificato arricchimento. La Corte ha inoltre disposto la liquidazione delle spese di cassazione e ha escluso l'obbligo da parte delle ricorrenti di versare un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    Disciplina l'azione per ingiustificato arricchimento. La Corte ha ritenuto che questa azione e proponibile quando, in concreto, non esiste un rimedio contrattuale alternativo, ossia quando sia accertata l'inesistenza del contratto posto a fondamento della pretesa.

  • art. 2042 c.c.

    Stabilisce la natura sussidiaria dell'azione di ingiustificato arricchimento. La Corte ha precisato che la sussidiarieta impedisce l'azione solo se sussiste effettivamente un rimedio alternativo disponibile; non opera invece se il precedente giudicato ha accertato l'inesistenza del contratto che costituirebbe quel rimedio.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel contesto dell'impugnazione riguardo alla corretta interpretazione e agli effetti del giudicato; la Corte ha censurato l'erronea applicazione del principio di preclusione basata su pronunce di rito.

  • art. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati nella censura relativa all'interpretazione del giudicato e al combinato disposto con le norme sull'arricchimento; la Corte ha ritenuto che la corte territoriale avesse erroneamente interpretato gli effetti della pronuncia precedente.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4)

    Norma processuale richiamata come parametro di censura in Cassazione per violazione di legge e falsa applicazione nella decisione impugnata.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e legge 24 dicembre 2012, n. 228 (art.13)

    Richiamate in relazione all'esclusione dell'obbligo, per le ricorrenti, di versare un ulteriore contributo unificato a seguito dell'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Una pronuncia di rito che dichiara inammissibile una domanda non produce giudicato sostanziale e non impedisce la riproposizione della stessa domanda in un successivo processo.
  • L'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e soggetta al principio di sussidiarieta di cui all'art. 2042 c.c., ma la sussidiarieta opera solo se esiste effettivamente un rimedio alternativo disponibile; non opera se il precedente giudicato ha accertato l'inesistenza del contratto che costituirebbe il rimedio.
  • Se in un primo giudizio la domanda contrattuale e stata respinta perche il contratto posto a fondamento non esiste, sarebbe contraddittorio impedire l'azione di ingiustificato arricchimento basata proprio sull'assenza del contratto; in tal caso l'azione di ingiustificato arricchimento puo essere l'unico rimedio utile.
  • Non e consentito usare l'azione di ingiustificato arricchimento per aggirare norme imperative o di ordine pubblico o per frodare la legge; quando la pretesa deriverebbe da un titolo nullo per ragioni di ordine pubblico la sussidiarieta puo comunque operare per impedire l'azione di arricchimento.
  • Prima di proporre un'azione di ingiustificato arricchimento dopo un primo giudizio, verificare con attenzione la motivazione della pronuncia precedente (in rito, per difetto di prova, per accertata inesistenza del contratto o per nullita) per valutare se ricorrono i presupposti per la proponibilita dell'azione sussidiaria.

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