Cassazione Penale, Sentenza n. 11580/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Castellini impugnava la sentenza del Tribunale di Marsala che lo aveva dichiarato colpevole di furto aggravato di energia elettrica e di invasione arbitraria di immobile. Ha proposto due motivi: 1) vizio di motivazione nella determinazione della pena, sostenendo che il giudice non abbia indicato la pena base né l'aumento per la continuazione, in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Zouine n. 7930/1995); 2) difetto di motivazione circa l'aggravante della destinazione a pubblico servizio (art. 625 comma 1 n. 7 c.p.), deducendo che tale aggravante è valutativa e richiedeva una specifica verifica giuridica sulla natura della cosa e sulla sua destinazione pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il percorso determinativo della pena comunque evincibile e ha osservato che la pena complessiva inflitta (1 anno e 6 mesi) è inferiore al minimo edittale previsto per il reato più grave (furto di energia elettrica: minimo 3 anni), evidenziando che la censura mancava di interesse. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la doglianza: l'aggravante era stata contestata ma i fatti descritti (allaccio diretto alla rete E-distribuzione tramite due cavi unipolari da 4 mm, collegamento alla rete di distribuzione dell'ente gestore) erano idonei a dimostrare la destinazione del bene a pubblico servizio; non era richiesta una motivazione particolarmente estesa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.
art. 625 comma 1, n. 7 cod. pen.
L'aggravante si applica quando il bene sottratto è destinato a pubblico servizio; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'energia prelevata tramite allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore costituisca bene destinato a pubblico servizio
art. 569 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso pronunce di primo grado per violazioni di legge; qui il ricorso 'per saltum' è stato proposto ai sensi di tale disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che dispone la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi nel ricorso; ha inciso sul contenuto formale delle censure
art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)
art. 611 come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150
Norma procedurale sul trattamento del ricorso in Cassazione; qui ha regolato lo svolgimento dell'udienza con intervento delle parti
Sezioni Unite, sent. n. 7930 del 21/04/1995 (Zouine)
sent. n. 7930 del 21.4.1995, Zouine
Giurisprudenza che richiede l'indicazione della pena base e dell'aumento per continuazione nella motivazione della pena; la Corte ha ritenuto tuttavia che qui il percorso fosse comunque evincibile e la censura priva di interesse
Giurisprudenza Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024
Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv. 286291 - 01
Cita precedenti che qualificano l'erogazione di energia tramite rete di distribuzione come servizio destinato a utenze terminali e di rilevanza pubblica, usato per sostenere l'applicabilità dell'aggravante
Massime di principio
- Sull'indicazione della pena: il giudice deve, idealmente, indicare la pena base e gli incrementi; tuttavia la Cassazione può ritenere sufficiente una motivazione sintetica se il percorso determinativo è evincibile e la pena risultante è compatibile con le scelte motivazionali (la difesa deve dimostrare interesse concreto alla censura)
- Sull'aggravante "destinazione a pubblico servizio": si tratta di una aggravante valutativa, ma la sua sussistenza può essere dimostrata con una descrizione fattuale che metta in chiaro il collegamento del bene (es. energia elettrica) alla rete pubblica/ente gestore; la contestazione difensiva deve specificare perché la natura della res o la sua destinazione non costituiscono pubblico servizio
- Sulla formulazione del ricorso in Cassazione da primo grado: è necessario rispettare i limiti formali previsti (art. 569, art. 173 disp. att.) e motivare compiutamente le censure, con riferimento puntuale alla sentenza impugnata
- Sulle spese: il rigetto del ricorso comporta generalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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