Circolare numero 73 del 7-6-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce e attua la delibera n. 7/2003 del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il credito cooperativo, chiarendo quali aziende e quali lavoratori rientrano nell’ambito del D.M. 157/2000. Vengono disciplinati gli adempimenti dichiarativi delle imprese, le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo, la gestione dei rapporti pregressi e le procedure di rimborso o restituzione del contributo ordinario dello 0,50% e dei finanziamenti per interventi formativi. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili e istituiti nuovi codici e conti.
Credito cooperativo: ambito di applicazione del Fondo di solidarietà ex D.M. 157/2000, istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Fondo di solidarietà per il credito cooperativo: ambito di applicazione e istruzioni operative
La circolare interviene per chiarire l’ambito soggettivo del Fondo di solidarietà istituito dal D.M. 157/2000 per il personale del credito cooperativo, recependo la deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2003 del Comitato amministratore. L’obiettivo è definire con precisione quali aziende e quali lavoratori rientrino nel Fondo, nonché disciplinare gli adempimenti dichiarativi, le modalità di recupero dei contributi e le istruzioni contabili connesse.
Quadro normativo e chiarimento del Comitato amministratore
La circolare richiama la precedente circolare n. 194 del 22 novembre 2000, che aveva illustrato disciplina e funzionamento del Fondo e aveva già evidenziato che esso opera nei confronti del personale dipendente dalle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari.
Successivamente sono sorti dubbi sull’esatta individuazione delle imprese destinatarie del D.M. 157/2000 e dei lavoratori beneficiari degli interventi. Il Comitato amministratore è quindi intervenuto con la deliberazione n. 7/2003, precisando che i contratti collettivi nazionali richiamati dall’art. 2 del decreto sono esclusivamente quelli stipulati tra Federcasse e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria.
La deliberazione chiarisce inoltre che:
- i destinatari del Fondo sono solo i datori di lavoro cui si applicano tali contratti, compresi quelli facenti parte di gruppi creditizi del credito cooperativo;
- i possibili beneficiari degli interventi sono, conseguentemente, solo i dipendenti di tali aziende cui si applicano i medesimi contratti;
- le aziende che abbiano applicato in tutto o in parte contratti diversi possono ottenere il rimborso dei contributi versati con riferimento ai dipendenti non soggetti ai contratti Federcasse;
- le aziende che abbiano già avviato procedure per assegno straordinario o interventi formativi devono rendere una dichiarazione conforme alla nuova impostazione.
Individuazione delle aziende e dichiarazione di responsabilità
Per aggiornare l’anagrafica delle posizioni contributive e adeguarla alla delibera, la circolare dispone che le aziende interessate trasmettano alla sede INPS presso cui assolvono gli obblighi contributivi, entro 30 giorni dall’emanazione della circolare, una dichiarazione di responsabilità.
La dichiarazione deve attestare alternativamente:
- l’applicazione dei CCNL Federcasse e dei relativi contratti complementari a tutti i lavoratori della categoria;
- oppure l’applicazione a parte dei lavoratori, con indicazione del numero dei dipendenti interessati.
Le aziende che abbiano già inoltrato una dichiarazione analoga sono comunque invitate a ripresentarla secondo lo schema dell’allegato 2. Le sedi INPS devono verificare che tutte le aziende con codice di autorizzazione 3F abbiano trasmesso la dichiarazione, in modo da aggiornare gli archivi. Il codice 3F continua a significare “azienda tenuta al versamento dei contributi ex DM 157/2000 (Credito cooperativo)”.
Adempimenti per l’accesso alle prestazioni del Fondo
Per le domande di intervento formativo, la circolare modifica quanto indicato nella circolare n. 195/2001 e richiede che il legale rappresentante dichiari espressamente che l’azienda applica i CCNL stipulati tra Federcasse e le organizzazioni sindacali, e i relativi contratti complementari, a tutti i propri dipendenti oppure a tutti i dipendenti interessati all’intervento formativo richiesto.
Il fac-simile di domanda va quindi integrato inserendo una specifica formula dichiarativa dopo l’indicazione del numero dei lavoratori.
Per le domande di concessione dell’assegno straordinario, il legale rappresentante deve dichiarare espressamente che l’azienda applica i CCNL Federcasse e i contratti complementari a tutti i dipendenti interessati alla concessione dell’assegno. In fase di accreditamento presso l’INPS deve essere prodotta, oltre all’accordo sindacale già previsto dalla circolare n. 89 dell’11 aprile 2001, anche tale dichiarazione.
Rapporti pregressi: recuperi, rimborsi e restituzioni
La circolare disciplina anche i rapporti pregressi. Le aziende che non hanno applicato i contratti Federcasse, oppure li hanno applicati solo a parte dei lavoratori, possono chiedere il rimborso del contributo ordinario dello 0,50%, al netto degli eventuali finanziamenti per interventi formativi fruiti per lavoratori ai quali quei contratti non erano applicati.
Se i finanziamenti fruiti indebitamente risultano superiori ai contributi ordinari versati indebitamente, l’azienda deve restituire la differenza all’Istituto, senza applicazione di sanzioni né interessi.
Le aziende interessate devono presentare alla sede INPS competente una dichiarazione di responsabilità secondo lo schema dell’allegato 3. Per le posizioni che non applicano il contratto Federcasse ad alcun dipendente, le sedi devono eliminare il codice di autorizzazione 3F.
Modalità di conguaglio e codici contributivi
Il recupero del contributo ordinario dello 0,50% non dovuto avviene mediante conguaglio nel quadro D del modello DM10/2, utilizzando il nuovo codice L091, preceduto dalla dicitura “Rec.Ctr. al Fondo di solidarietà del Credito cooperativo.” Il conguaglio va effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, secondo la delibera n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto.
La restituzione delle somme eventualmente fruite per interventi formativi deve essere indicata nel quadro B-C del modello DM10/2 con il codice M071, avente il significato di “Rest. formaz. Credito coop.”. In questo caso non devono essere compilati i campi relativi a numero dipendenti, numero giornate e retribuzione.
Gli operatori di sede devono controllare che gli importi denunciati con i codici L091 e M071 corrispondano a quelli indicati nella dichiarazione di responsabilità; tali importi vengono memorizzati nell’archivio segnalazioni.
Per quanto riguarda i rapporti pregressi relativi agli assegni straordinari di sostegno al reddito, la Direzione centrale prestazioni ha già richiesto alle aziende interessate una dichiarazione di conformità alla delibera n. 7/2003.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Sul piano contabile, le somme a credito per il contributo ordinario dello 0,50% non dovuto, esposte con il codice L091, devono essere imputate al conto FCR 34/100.
Le somme a debito relative ai finanziamenti per interventi formativi fruiti senza titolo, contraddistinte dal codice M071, devono essere imputate al conto FCR 24/131.
Entrambi i conti sono di nuova istituzione e sono riportati nell’allegato 4 della circolare.
Allegati operativi
La circolare è corredata da:
- allegato 1: deliberazione n. 7 del Comitato amministratore del Fondo;
- allegato 2: dichiarazione di responsabilità ai fini del versamento del contributo ordinario di finanziamento;
- allegato 3: dichiarazione di responsabilità per la definizione dei rapporti pregressi;
- allegato 4: variazioni al piano dei conti con l’istituzione dei conti FCR 24/131 e FCR 34/100.
In sintesi, il provvedimento mira a uniformare l’applicazione del Fondo di solidarietà del credito cooperativo, delimitando con precisione l’ambito soggettivo del regime e stabilendo le regole per regolarizzare le posizioni pregresse e per contabilizzare correttamente rimborsi e recuperi.
Punti principali
Chiarimento sull’ambito di applicazione del Fondo
Il Fondo di solidarietà per il credito cooperativo si applica esclusivamente ai datori di lavoro, compresi quelli appartenenti a gruppi creditizi del credito cooperativo, ai quali sono applicati i contratti collettivi nazionali stipulati tra Federcasse e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria, insieme ai relativi contratti complementari. Sono quindi destinatari delle prestazioni solo i dipendenti di tali aziende cui si applicano quei contratti.
Adempimenti dichiarativi delle aziende
Le aziende interessate devono trasmettere alla sede INPS competente, entro 30 giorni dalla circolare, una dichiarazione di responsabilità che attesti l’applicazione dei contratti Federcasse a tutti i lavoratori oppure solo a parte di essi, indicando in quest’ultimo caso il numero dei lavoratori interessati. Le posizioni contributive restano contraddistinte dal codice di autorizzazione 3F, da aggiornare e verificare tramite le sedi INPS.
Domande per prestazioni e interventi formativi
Per le domande di intervento formativo il legale rappresentante deve dichiarare espressamente che i contratti Federcasse si applicano a tutti i dipendenti o a tutti quelli interessati dall’intervento richiesto. Per le domande di assegno straordinario è richiesta una dichiarazione analoga riferita ai dipendenti interessati alla concessione dell’assegno, da produrre in fase di accreditamento insieme all’accordo sindacale già previsto.
Rapporti pregressi e rimborso del contributo 0,50%
Le aziende che non hanno applicato i contratti Federcasse, o li hanno applicati solo a parte del personale, possono chiedere il rimborso del contributo ordinario dello 0,50% versato indebitamente, al netto di eventuali finanziamenti formativi fruiti per lavoratori non aventi titolo. Se i finanziamenti fruiti indebitamente superano i contributi indebitamente versati, la differenza va restituita all’Istituto senza sanzioni né interessi.
Procedure operative e codici DM10/2
Il recupero del contributo ordinario indebitamente versato avviene nel quadro D del modello DM10/2 con il codice L091, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. La restituzione dei finanziamenti formativi indebiti va indicata nel quadro B-C del DM10/2 con il codice M071, senza compilare i campi relativi a numero dipendenti, giornate e retribuzioni. Le sedi verificano la coerenza tra importi dichiarati e dichiarazione di responsabilità.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Gli importi a credito relativi al rimborso del contributo ordinario 0,50% sono imputati al conto FCR 34/100; le somme a debito relative al recupero dei finanziamenti formativi indebiti sono imputate al conto FCR 24/131. I due conti sono di nuova istituzione e riportati nell’allegato 4.
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