Circolare numero 74 del 7-6-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione dell'art. 10 della legge n. 30/2003, che ha sostituito l'art. 3 del D.L. n. 71/1993, precisando i soggetti interessati, l'ambito dei benefici subordinati al rispetto della contrattazione collettiva e il significato di "integrale rispetto". In linea con gli orientamenti del Ministero del Lavoro e della Corte di Cassazione, viene esclusa la rilevanza del mancato versamento ai soli enti bilaterali ai fini dell'accesso alle agevolazioni. La circolare modifica in parte precedenti istruzioni e dispone il superamento del contenzioso pendente, con definizione dei ricorsi e dei giudizi in corso secondo tali criteri.
Criteri interpretativi dell'art. 10 della legge n. 30/2003 sui benefici contributivi
Art. 10 della legge n. 30/2003: benefici contributivi e rispetto della contrattazione collettiva
La circolare fornisce i criteri interpretativi per l'applicazione dell'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, che ha modificato l'art. 3 del D.L. n. 71/1993, convertito dalla legge n. 151/1993. L'obiettivo è definire con precisione quando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi resti subordinato al rispetto della contrattazione collettiva e chiarire gli effetti della nuova disciplina sui contenziosi pendenti.
Quadro normativo di riferimento
La disposizione del 2003 ha ampliato il perimetro della normativa previgente. Il vecchio art. 3 del D.L. n. 71/1993 riguardava soltanto le imprese artigiane e condizionava gli sgravi per il Mezzogiorno e la fiscalizzazione degli oneri sociali all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro. Tale formulazione aveva generato un ampio contenzioso, in particolare sulle clausole di settore che imponevano l'adesione e la contribuzione agli enti bilaterali artigiani.
L'Istituto richiama il fatto che, su questo punto, la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato che il mancato versamento dei contributi agli enti bilaterali non poteva impedire il riconoscimento dei benefici. In seguito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto con circolare n. 4 del 15 gennaio 2004, fornendo indicazioni interpretative recepite nella presente circolare.
Soggetti destinatari della norma
La nuova formulazione dell'art. 10 si applica alle imprese artigiane, commerciali e del turismo. La circolare sottolinea che il riferimento alle "imprese" esclude i datori di lavoro operanti nei settori commerciale o turistico che non abbiano carattere imprenditoriale.
Per l'individuazione delle imprese commerciali e turistiche non è rimessa alcuna valutazione agli accordi collettivi o ad atti di autonomia privata. La classificazione ai fini previdenziali e assistenziali, così come ai fini degli incentivi, deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. In concreto, per identificare le imprese commerciali e del turismo occorre fare riferimento all'art. 2195 c.c. e alla natura effettiva dell'attività svolta, a prescindere dall'inquadramento previdenziale.
Benefici interessati dalla condizione normativa
L'art. 10 non si limita più ai soli sgravi e alla fiscalizzazione degli oneri sociali. La nuova formulazione estende la condizione dell'integrale rispetto della contrattazione collettiva a tutti i benefici normativi e contributivi. La circolare evidenzia quindi che la regola ha portata generale rispetto alle agevolazioni riconosciute alle imprese rientranti nel suo ambito applicativo.
Portata dell'obbligo di "integrale rispetto"
Il punto centrale della circolare riguarda il significato della clausola che subordina i benefici all'"integrale rispetto" degli accordi e contratti collettivi. Nonostante il tenore letterale della norma sembri più rigoroso del previgente testo, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il requisito deve riferirsi solo alla parte economica e normativa dei contratti collettivi, non anche alla parte obbligatoria.
Secondo tale interpretazione, le clausole che impongono l'iscrizione agli enti bilaterali e il relativo versamento contributivo non fanno parte né della disciplina economica né di quella normativa del rapporto di lavoro. Esse hanno natura obbligatoria e vincolano soltanto le parti stipulanti. La circolare richiama inoltre il principio per cui questi contributi sono esclusi per legge dalla nozione di retribuzione imponibile.
Effetti sui benefici e sulle controversie pendenti
In conseguenza di tale ricostruzione, il mancato versamento dei contributi agli enti bilaterali non può ostacolare l'accesso alle agevolazioni contributive. La circolare recepisce espressamente l'orientamento della Corte di Cassazione, richiamando il profilo della libertà sindacale, in particolare quella negativa, e i principi di concorrenza.
L'Istituto precisa poi che l'orientamento vale anche per le situazioni anteriori all'art. 10 della legge n. 30/2003, dunque anche per i casi ricadenti nel previgente art. 3 del D.L. n. 71/1993. Ne consegue il superamento del contenzioso eventualmente in corso.
Indicazioni operative per le strutture dell'Istituto
I ricorsi ancora giacenti presso la Direzione Centrale, per la parte relativa alla questione trattata, devono essere restituiti alle sedi competenti per la definizione secondo le istruzioni fornite e nel rispetto delle norme di autotutela della pubblica amministrazione, con notifica alle aziende delle relative decisioni. Un comportamento analogo deve essere adottato per i contenziosi già in fase giudiziaria.
Sintesi conclusiva
La circolare consolida un orientamento favorevole alla non rilevanza, ai fini dei benefici contributivi, della mancata adesione o contribuzione agli enti bilaterali. La condizione posta dall'art. 10 della legge n. 30/2003 va letta come obbligo di rispetto della sola parte economica e normativa del contratto collettivo, con effetti anche sulle controversie pregresse e sugli atti istruttori ancora pendenti.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La legge n. 30 del 14 febbraio 2003 ha delegato il Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro e, all'art. 10, ha introdotto una nuova condizione per il riconoscimento di benefici normativi e contributivi alle imprese artigiane, commerciali e del turismo. La disposizione ha sostituito integralmente l'art. 3 del D.L. n. 71/1993, ampliandone l'ambito applicativo e superando il precedente riferimento ai soli sgravi e alla fiscalizzazione degli oneri sociali.
Soggetti destinatari
La nuova disciplina si applica alle imprese artigiane, commerciali e del turismo. La circolare precisa che il termine "imprese" esclude l'applicazione a datori di lavoro dei settori commerciale o turistico che non abbiano natura imprenditoriale. Per l'individuazione delle imprese commerciali e turistiche occorre fare riferimento ai criteri oggettivi di cui all'art. 2195 c.c. e alla natura effettiva dell'attività svolta, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale.
Ambito dei benefici subordinati al rispetto contrattuale
L'art. 10 non riguarda più soltanto sgravi o fiscalizzazione degli oneri sociali, ma in generale tutti i benefici normativi e contributivi. Pertanto, la condizione del rispetto integrale degli accordi e contratti collettivi si estende a qualunque agevolazione di tale tipo riconosciuta alle imprese rientranti nel campo di applicazione della norma.
Significato di integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi
La circolare, richiamando l'orientamento ministeriale e giurisprudenziale, chiarisce che l'obbligo di "integrale rispetto" riguarda esclusivamente la parte economica e normativa dei contratti collettivi, non anche la parte obbligatoria. Ne deriva che le clausole che impongono l'adesione e la contribuzione agli enti bilaterali non rientrano tra gli istituti economici e normativi e non possono essere considerate condizioni ostative al riconoscimento dei benefici.
Conseguenze sulla contribuzione agli enti bilaterali
L'eventuale mancato versamento dei contributi agli enti bilaterali non assume rilievo ai fini dell'accesso alle agevolazioni contributive. La circolare recepisce l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui tali contributi sono estranei alla nozione di retribuzione imponibile e le relative clausole hanno natura meramente obbligatoria tra le parti contraenti.
Superamento del contenzioso e gestione dei ricorsi
La circolare precisa che l'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro si applica anche alle situazioni anteriori all'art. 10 della legge n. 30/2003, quindi anche ai casi ricadenti nel precedente art. 3 del D.L. n. 71/1993. Conseguentemente, il contenzioso in atto deve ritenersi superato. I ricorsi pendenti presso la Direzione Centrale devono essere restituiti alle sedi per la definizione in autotutela e con notifica alle aziende delle decisioni; analogo comportamento deve essere seguito per i contenziosi già in sede giudiziaria.
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