Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 72 del 7-6-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina termini, modalità di versamento e criteri di determinazione dei contributi previdenziali 2005 dovuti da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale. Indica le scadenze ordinarie del 20 giugno 2005 e 30 novembre 2005, la possibilità di differimento al 20 luglio con maggiorazione dello 0,40%, i criteri di calcolo del reddito imponibile per i diversi quadri del modello UNICO 2005, nonché le regole per rateizzazione, compensazione e compilazione del quadro RR.

Riscossione 2005 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale

Riscossione 2005 dei contributi artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale

La circolare fornisce le istruzioni per il versamento dei contributi previdenziali 2005 dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla parte di reddito eccedente il minimale, richiamando le precedenti indicazioni operative e precisando criteri di calcolo, scadenze, rateizzazione, compensazione e compilazione del quadro RR del modello UNICO 2005.

Termini e modalità di versamento

Ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi relativi alla quota di reddito eccedente il minimale seguono le scadenze delle imposte sui redditi.

  • saldo 2004 e primo acconto 2005: entro il 20 giugno 2005;
  • secondo acconto 2005: entro il 30 novembre 2005.

È ammesso il differimento del solo versamento del saldo 2004 e del primo acconto 2005 al 20 luglio 2005, con applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. La maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, con causale "API" per gli artigiani o "CPI" per i commercianti e con la codeline INPS utilizzata per il relativo contributo.

Reddito imponibile e base di calcolo

Per la determinazione dell’imponibile contributivo deve essere considerato il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2004, al netto delle eventuali perdite pregresse scomputate dal reddito dell’anno. La circolare richiama le precisazioni già fornite con la circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

In presenza di adesione al concordato preventivo di cui all’art. 33 della legge n. 326/2003, permane l’obbligo di versare il minimale contributivo previsto dalla legge n. 233/1990, mentre è facoltativo il versamento sulla quota di reddito eccedente il cosiddetto "reddito minimo di riferimento", pari al reddito minimo concordato per il periodo d’imposta 2003 aumentato del 3,5%.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è costituita dalla quota di reddito d’impresa della società corrispondente alla partecipazione agli utili.

Indicazioni per i quadri RH, RG e RF del modello UNICO 2005

La circolare dettaglia i criteri di determinazione della base imponibile contributiva nei casi di partecipazione in società di persone o assimilate, società trasparenti e imprese in contabilità semplificata o ordinaria.

Quadro RH

La base imponibile è data dalla somma degli importi positivi dei righi RH1-RH4 dei moduli interessati, con specifiche regole per i righi riferiti a società in trasparenza e, in particolare, alle società a responsabilità limitata.

  • devono essere inclusi i righi RH5 e RH6 della sezione seconda se riferiti a S.r.l.;
  • tali importi non vanno considerati se riferiti a società cooperative;
  • dall’importo così ottenuto vanno detratti, fino a capienza, RH8 + RH10 + RH12;
  • va inoltre detratto RH13;
  • le eventuali perdite derivanti da partecipazioni in società cooperative nella sezione seconda devono essere scomputate dall’importo di RH8.

Quadro RG

Per le imprese minime di cui alla legge n. 662/1996, l’imponibile contributivo corrisponde al rigo RG30, col. 3, meno RG31, col. 2 e RG33, col. 2, tenendo conto della precisazione sulla perdita derivante da partecipazioni in cooperative.

Per le altre imprese, il calcolo dipende dalla presenza o meno del concordato:

  • se i righi RG36 e RG37 non sono compilati, oppure sono compilati ma nella casella RG38 è indicato il codice 1 o 2, l’imponibile è RG27 meno RG31, col. 2 e RG33, col. 2;
  • se RG36 e RG37 sono compilati e RG38 è vuoto, il calcolo varia in base alla compilazione di RG26, col. 1 e al rapporto tra RG26 e RG37, col. 3;
  • le eventuali perdite indicate in RG33, col. 2 devono essere depurate delle perdite imputate per trasparenza da società cooperative.

Quadro RF

Anche per il quadro RF la determinazione dell’imponibile segue regole differenziate in base alla compilazione dei righi del concordato e alla presenza del mancato adeguamento.

  • se RF62 e RF63 non sono compilati, oppure in RF64 è indicato il codice 1 o 2, l’imponibile è RF53, col. 2 meno RF57, col. 2 e RF59, col. 2;
  • se RF62 e RF63 sono compilati e RF64 è vuoto, il calcolo dipende dalla compilazione di RF53 e dal confronto con RF63, col. 3;
  • se nel quadro RF risulta una perdita (RF58, col. 2), essa deve essere diminuita dell’eventuale importo riportato in RH10;
  • la perdita di RF59, col. 2 va depurata dalle perdite imputate per trasparenza da società cooperative.

La circolare precisa inoltre che i redditi così determinati devono essere integrati con eventuali redditi derivanti dalla partecipazione a S.r.l., compresi quelli indicati nella sezione seconda del quadro RH.

Rateizzazione dei contributi

La rateizzazione è ammessa solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, con esclusione dei contributi dovuti sul minimale anche se esposti a debito nel quadro RR.

La prima rata deve essere versata entro la scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differita. Le rate successive scadono:

  • il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA;
  • entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

Il pagamento rateale deve concludersi entro novembre.

L’importo di ogni rata è determinato sommando alla sorte capitale l’eventuale maggiorazione dello 0,40% e gli interessi di rateazione calcolati al tasso dello 0,5% mensile. Gli interessi decorrono dal termine ordinario di versamento del saldo e/o acconto, eventualmente differito, che coincide con la scadenza della prima rata.

Nel modello F24:

  • gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
  • le causali CP, CPR, AP e APR devono riguardare solo contributi;
  • la rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% se la prima rata è pagata tra il 21 giugno e il 20 luglio; la quota parte della maggiorazione va inclusa nella causale CPI o API insieme agli eventuali interessi sulle rate successive.

Compensazione

Per utilizzare in compensazione eccedenze contributive, il contribuente deve indicare nel modello F24:

  • la causale contributo AP o AF per gli artigiani, oppure CP o CF per i commercianti;
  • il codice sede;
  • il codice INPS di 17 caratteri del versamento che ha generato l’eccedenza;
  • il periodo di riferimento;
  • l’importo da compensare.

Se viene compensata solo una parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine può essere utilizzata la funzione di calcolo disponibile sul sito INPS.

La compensazione è consentita fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella da cui emerge il credito.

Quadro RR del modello UNICO 2005

Per l’anno 2005 il quadro RR del modello UNICO 2005 persone fisiche deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per il 2004, dai soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La circolare rinvia alle istruzioni del modello UNICO 2005 e precisa che, se dal quadro RR emergono debiti per contributi sul minimale di reddito e il contribuente intende regolarizzare la posizione tramite F24, deve essere utilizzata la codeline relativa ai contributi sul minimale del titolare. Se l’importo da versare è diverso da quello originario, la codeline va ricalcolata secondo i criteri indicati per la compensazione. Quando il pagamento riguarda più rate, nel modello va indicato il numero rata "0".

Punti principali

Termini di versamento e differimento

I contributi relativi alla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle stesse scadenze previste per le imposte sui redditi: entro il 20 giugno 2005 per saldo 2004 e primo acconto 2005, ed entro il 30 novembre 2005 per il secondo acconto 2005. Il solo versamento del saldo 2004 e del primo acconto 2005 può essere effettuato entro il 20 luglio 2005, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Tale maggiorazione deve essere versata separatamente, con causale contributo "API" per gli artigiani e "CPI" per i commercianti, utilizzando la codeline INPS del relativo contributo.

Determinazione del reddito imponibile

Il reddito da assoggettare a contribuzione è il totale dei redditi d’impresa 2004, al netto delle eventuali perdite pregresse scomputate dal reddito dell’anno. In caso di adesione al concordato preventivo ex art. 33 L. 326/2003 resta fermo l’obbligo di versare il minimale contributivo, mentre è facoltativo il versamento sulla quota eccedente il "reddito minimo di riferimento". Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è data dalla quota di reddito d’impresa della società corrispondente alla partecipazione agli utili.

Criteri di calcolo nei quadri RH, RG e RF

Per il quadro RH, la base imponibile si ottiene sommando gli importi positivi dei righi indicati per le partecipazioni e, successivamente, sottraendo entro capienza gli importi RH8, RH10, RH12 e l’importo RH13, con esclusione delle voci riferite a società cooperative nei casi previsti. Per il quadro RG, il reddito imponibile delle imprese minime corrisponde al rigo RG30, col. 3, meno RG31, col. 2 e RG33, col. 2; per le altre imprese il calcolo varia in base alla compilazione dei righi del concordato e al contenuto di RG26. Per il quadro RF, il reddito imponibile si determina con regole analoghe, partendo da RF53 o RF63 a seconda della presenza del concordato e del mancato adeguamento, con riduzioni legate a RF57, RF59 e alle perdite indicate. I redditi così determinati devono inoltre essere integrati con eventuali redditi derivanti da partecipazione a S.r.l., inclusi quelli della sezione seconda del quadro RH.

Rateizzazione dei contributi

La rateizzazione riguarda esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, non quelli dovuti sul minimale, anche se risultanti a debito nel quadro RR. La prima rata va pagata entro la scadenza del saldo o dell’acconto, eventualmente differita; le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA e alla fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Il piano di pagamento deve comunque concludersi entro novembre. L’importo di ciascuna rata comprende sorte capitale, eventuale maggiorazione dello 0,40% e interessi dello 0,5% mensile; gli interessi vanno esposti separatamente nel modello F24.

Compensazione dei crediti contributivi

Per compensare eccedenze contributive il contribuente deve compilare uno o più righi di uno o più modelli F24, indicando la causale AP o AF per gli artigiani e CP o CF per i commercianti, il codice sede, la codeline INPS di 17 caratteri del versamento originario, il periodo di riferimento e l’importo da compensare. Se si compensa solo una parte del versato in relazione alle rate del minimale, la codeline deve essere ricalcolata in base al nuovo importo. La compensazione è ammessa fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella da cui emerge il credito.

Quadro RR del modello UNICO 2005

Anche per il 2005 il quadro RR del modello UNICO 2005 persone fisiche va compilato per determinare i contributi dovuti per il 2004 dai soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata. Se dal quadro RR emergono debiti per contributi sul minimale di reddito e il contribuente intende regolarizzare tramite F24, deve essere utilizzata la codeline del titolare relativa ai contributi sul minimale; se l’importo è diverso da quello originario, la codeline va rideterminata secondo i criteri indicati per la compensazione. Se il pagamento riguarda più rate, nel modello deve essere indicato il numero rata "0".

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.