L.R. Liguria 26/2001
Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto e per le terapie riabilitative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria disciplina il rimborso, tramite le aziende sanitarie, delle spese di trasporto/viaggio e soggiorno per assistiti in attesa di trapianto o già trapiantati, per esami, intervento, riabilitazione e controlli successivi, oltre all’eventuale espianto. Il beneficio spetta entro un tetto massimo e solo per nuclei con reddito IRPEF sotto soglia, con anticipazione e conguaglio su documentazione. Norma finanziaria prevista per il 2001.
Rimborso spese per trapianto e terapie riabilitative
Rimborso delle spese per trapianto e terapie riabilitative
La legge regionale della Liguria disciplina un sostegno economico agli assistiti che affrontano un percorso di trapianto e le successive terapie riabilitative. L’intervento si realizza tramite le aziende sanitarie liguri, con copertura di specifiche spese di trasporto, viaggio e soggiorno e con limiti collegati alla situazione economica del nucleo familiare.
Ambito di applicazione e finalità
La finalità del provvedimento è assicurare un’adeguata assistenza ai soggetti bisognosi di trapianto e di terapie riabilitative. Il beneficio riguarda gli assistiti che si trovano in attesa di trapianto oppure che abbiano già subito un trapianto presso strutture ubicate nel territorio nazionale a distanza superiore a 30 chilometri dal comune di residenza.
Spese rimborsabili e soggetti beneficiari
Le aziende sanitarie liguri rimborsano all’assistito, e all’eventuale accompagnatore, le spese sostenute per:
- esami preliminari e tipizzazione tissutale;
- intervento di trapianto;
- terapia riabilitativa e controlli successivi, compresi quelli per eventuali complicanze derivanti dall’intervento;
- eventuale espianto.
Il rimborso copre le spese di trasporto, viaggio e soggiorno sostenute per tali finalità.
Limiti economici del rimborso
Il rimborso è riconosciuto entro un limite massimo complessivo di euro 3.098,74 per ogni evento di trapianto, a condizione che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF sia inferiore a euro 51.645,69.
Modalità di erogazione
L’azienda sanitaria locale può corrispondere un’anticipazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, fino a un massimo del 50% del tetto previsto. La richiesta deve essere corredata da:
- certificazione medica attestante la necessità di accompagnamento;
- autocertificazione delle condizioni reddituali del nucleo familiare secondo il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- indicazione delle spese di trasporto, viaggio e soggiorno preventivate.
Successivamente, l’azienda sanitaria liquida il saldo a conguaglio, entro il limite massimo complessivo, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate con fatture quietanzate o titoli equipollenti.
Finanziamento e riparto delle risorse
I rimborsi sono erogati dalle aziende sanitarie utilizzando fondi assegnati dalla Regione e ripartiti annualmente dalla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e sulla base della casistica segnalata dalle aziende stesse. Se le risorse annuali non sono sufficienti a coprire tutte le domande, la Regione tiene conto del fabbisogno nella ripartizione dei fondi degli anni successivi.
Disciplina finanziaria iniziale
Per il 2001 la copertura degli oneri è assicurata mediante prelevamento di lire 200.000.000 dal fondo speciale del bilancio regionale e istituzione di un apposito capitolo di spesa per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per soggetti da sottoporre a trapianto o trapiantati. Per gli esercizi successivi, la copertura è rinviata alla legge di bilancio.
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